Art. 77 dlgs 81/08
L’art. 77 del dlgs 81/08 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla scelta e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto dai dispositivi di protezione individuale (DPI). I DPI sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.
Si ricorre all’utilizzo di questi dispositivi quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela, sono presenti rischi residui che non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti.
Uno dei compiti fondamentali del datore di lavoro è quello di scegliere per i propri lavoratori i DPI necessari e idonei in funzione dell’attività svolta e dei rischi ad essa connessi, senza dimenticare di riadeguarli nel momento in cui l’attività subisce modifiche tali da renderli non più adeguati, come stabilito dall’art. 77 dlgs 81/08.
La scelta di questi dispositivi viene effettuata a seguito della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e della stesura del DVR. Per redigere il documento di valutazione dei rischi ti consiglio di utilizzare subito un software per la redazione del DVR grazie al quale puoi inserire i DPI a seconda della tipologia di rischio (generico o specifico/normato) scegliendo tra la modalità manuale o automatica dei DPI; la modalità automatica prevede il calcolo dei DPI in relazione all’esito della valutazione del rischio.
L’art. 74 del dlgs 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Dunque i DPI sono attrezzature da indossare per ridurre i rischi legati alla propria mansione (guanti, mascherine, occhiali protettivi, elmetti). Infatti, essi riducono ancora di più la possibilità che si verifichi un infortunio a causa di attrezzature o attività che non possono essere rimosse.
Ad esempio, dispositivi come i guanti non possono eliminare del tutto il rischio di tagliarsi o provocare abrasioni, ma possono contenerli rendendoli accettabili.
I DPI vengono classificati in base alla tipologia di protezione (DPI arti superiori, DPI dell’udito, DPI delle vie respiratorie, ecc.) e in base al grado di rischio connesso all’attività lavorativa (DPI di I categoria, II categoria e III categoria).
Il datore di lavoro deve occuparsi della scelta dei DPI in basea :
Il datore di lavoro deve individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un dispositivo di protezione individuale in base (comma 2):
Secondo il comma 3 dell’art. 77 del dlgs 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori DPI che siano conformi ai seguenti requisiti:
Il comma 4 dell’art. 77 del dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a:
Il comma 5 dell’art. 77 del dlgs 81/08 prevede che per i DPI di terza categoria e per i DPI dell’udito è necessario un addestramento. I DPI di terza categoria sono dispositivi che proteggono il lavoratore da conseguenze molto gravi e irreversibili (infortuni gravi o anche morte). Esempi di questi DPI di III categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, ecc.
Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai DPI comporta sanzioni specifiche che variano a seconda dell’entità della violazione e di chi la commette. In particolare, il datore di lavoro può essere punito con:
Per la protezione dai rischi residui presenti non bisogna scegliere dei DPI qualsiasi, in quanto non tutti i dispositivi sono adatti ai propri lavoratori e alle attività svolte. Motivo per cui la fornitura dei DPI deve essere attentamente controllata in modo da assicurarsi che essi siano di alta qualità e rispettino le esigenze. Per questo ti consiglio di utilizzare subito un software per la redazione del DVR che ti consente di inserire i DPI a seconda della tipologia di rischio.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76. 4. Il datore di lavoro:
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
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