Sicurezza

Art. 77 dlgs 81/08: obblighi del datore di lavoro sui DPI

L’art. 77 del dlgs 81/08 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla scelta e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Leggi il testo di legge

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto dai dispositivi di protezione individuale (DPI). I DPI sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.

Si ricorre all’utilizzo di questi dispositivi quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela, sono presenti rischi residui che non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti.

Uno dei compiti fondamentali del datore di lavoro è quello di scegliere per i propri lavoratori i DPI necessari e idonei in funzione dell’attività svolta e dei rischi ad essa connessi, senza dimenticare di riadeguarli nel momento in cui l’attività subisce modifiche tali da renderli non più adeguati, come stabilito dall’art. 77 dlgs 81/08.

La scelta di questi dispositivi viene effettuata a seguito della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e della stesura del DVR. Per redigere il documento di valutazione dei rischi ti consiglio di utilizzare subito un software per la redazione del DVR grazie al quale puoi inserire i DPI a seconda della tipologia di rischio (generico o specifico/normato) scegliendo tra la modalità manuale o automatica dei DPI; la modalità automatica prevede il calcolo dei DPI in relazione all’esito della valutazione del rischio.

Cosa sono i DPI?

L’art. 74 del dlgs 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Dunque i DPI sono attrezzature da indossare per ridurre i rischi legati alla propria mansione (guanti, mascherine, occhiali protettivi, elmetti). Infatti, essi riducono ancora di più la possibilità che si verifichi un infortunio a causa di attrezzature o attività che non possono essere rimosse.

Ad esempio, dispositivi come i guanti non possono eliminare del tutto il rischio di tagliarsi o provocare abrasioni, ma possono contenerli rendendoli accettabili.

I DPI vengono classificati in base alla tipologia di protezione (DPI arti superiori, DPI dell’udito, DPI delle vie respiratorie, ecc.) e in base al grado di rischio connesso all’attività lavorativa (DPI di I categoria, II categoria e III categoria).

Obblighi del datore di lavoro nella scelta dei DPI

Il datore di lavoro deve occuparsi della scelta dei DPI in basea :

  • valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  • caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto anche le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare;
  • informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, così da raffrontare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato con quelle individuate;
  • eventuali variazioni significative negli elementi di valutazione.

Condizioni di utilizzo dei DPI

Il datore di lavoro deve individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un dispositivo di protezione individuale in base (comma 2):

  • alla durata dell’uso;
  • all’entità del rischio;
  • alla frequenza dell’esposizione al rischio;
  • alle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  • alle prestazioni del DPI.

Requisiti dei DPI

Secondo il comma 3 dell’art. 77 del dlgs 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori DPI che siano conformi ai seguenti requisiti:

  • conformi alle norme previste dal regolamento (UE);
  • essere adeguati ai rischi da prevenire (senza comportare di per sé un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve);
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Obblighi del datore di lavoro per l’utilizzo dei DPI

Il comma 4 dell’art. 77 del dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a:

  • assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, attraverso la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  • provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • fornire le istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informare, preliminarmente, il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rendere disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
  • stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Art . 77 comma 5 dlgs 81/08: addestramento dei lavoratori

Il comma 5 dell’art. 77 del dlgs 81/08 prevede che per i DPI di terza categoria e per i DPI dell’udito è necessario un addestramento. I DPI di terza categoria sono dispositivi che proteggono il lavoratore da conseguenze molto gravi e irreversibili (infortuni gravi o anche morte). Esempi di questi DPI di III categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, ecc.

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai DPI comporta sanzioni specifiche che variano a seconda dell’entità della violazione e di chi la commette. In particolare, il datore di lavoro può essere punito con:

  • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro se:
    • non fornisce i DPI;
    • non assicura l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI;
    • non provvede affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
    • non destina ogni DPI ad un uso personale.
  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro se:
    • non informa preliminarmente il lavoratore dei rischi;
    • non rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI;
    • se non fornisce formazione o addestramento sui DPI.
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro 1.800 euro se:
    • non fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
    • non stabilisce le procedure aziendali da seguire per la riconsegna e il deposito dei DPI.

Per la protezione dai rischi residui presenti non bisogna scegliere dei DPI qualsiasi, in quanto non tutti i dispositivi sono adatti ai propri lavoratori e alle attività svolte. Motivo per cui la fornitura dei DPI deve essere attentamente controllata in modo da assicurarsi che essi siano di alta qualità e rispettino le esigenze. Per questo ti consiglio di utilizzare subito un software per la redazione del DVR  che ti consente di inserire i DPI a seconda della tipologia di rischio.

Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  1. effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  3. valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  4. aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

  1. entità del rischio;
  2. frequenza dell’esposizione al rischio;
  3. caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  4. prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

  1. mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  2. provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  3. fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  4. destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  5. informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  6. rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  7. stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  8. assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

  1. per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  2. per i dispositivi di protezione dell’udito.
Leggi tutti gli articoli del testo unico sicurezza sul lavoro (dlgs 81/08).

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