Lavori pubblici

Art. 76 nuovo codice appalti, la procedura negoziata senza bando

L’art. 76 del dlgs 36/2023 disciplina la procedura negoziata senza bando. Cosa cambia rispetto al vecchio codice?

L’art. 76 del nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) disciplina i casi nei quali si può procedere con la procedura negoziata senza bando. In questo articolo analizziamo l’articolo per capire se e cosa cambia rispetto al vecchio codice (dlgs 50/2016 ). Tenendo in conto il periodo transitorio durante il quale alcune disposizioni del vecchio codice coesisteranno con il nuovo, visti anche i nuovi adempimenti da dover rispettare, ti consiglio di affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando: cos’è

La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, come si può dedurre già dalla denominazione, rappresenta una tipologia particolare di affidamento, in base alla quale la stazione appaltante può aggiudicare un contratto saltando un passaggio preliminare: la pubblicazione del bando di gara.

Questa procedura, però, è una eccezione rispetto alla procedura ordinaria e pertanto ha bisogno di molte cautele: non può essere adottata in alcuni casi specifici che analizziamo di seguito.

Art. 76 dlgs 36/2023 vs art. 63 dlgs 50/2016

Nell’art. 76 del nuovo codice si registrano novità rispetto al vecchio codice? Sostanzialmente rimane tutto invariato, eccetto per alcune piccole modifiche e/o aggiunte.

L’espressione “amministrazioni aggiudicatrici” lascia il posto a “stazioni appaltanti” nel nuovo articolo.

Inoltre, si ritrova un’aggiunta al comma 1:

Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza bando (…) in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercarti potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano nel rispetto del principio del risultato, del principio della fiducia e del principio di accesso al mercato. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

Quindi la volontà del legislatore è quella di imporre alla stazione appaltante di considerare espressamente la situazione di fatto e le caratteristiche dei mercati interessati. Occorre rispettare il principio del risultato, della fiducia e di accesso al mercato.

L’altra novità interessa il comma 7. Se prima le stazioni appaltanti selezionavano almeno 5 operatori economici, adesso devono selezionarne almeno 3. Si abbassa, quindi, il numero di consultazioni da dover fare sempre in base alle esigenze, alla caratteristiche tecniche e professionali richieste da bando.

Procedura senza bando: ecco i casi consentiti

Il comma 2 contiene i casi in cui si può procedere con l’affidamento senza bando. I casi sono i seguenti:

  1. gara deserta: non è stata presentata alcuna offerta o offerta appropriata oppure in presenza di domanda di partecipazione non appropriata o non pervenuta;
  2. esclusiva:  i lavori i servizi e le forniture  possono essere forniti da un unico operatore economico per le seguenti ragioni:
    • lo scopo dell’appalto è la creazione di un’opera d’arte;
    • la concorrenza è assente;
    • per tutelare diritti esclusivi.
  3. estrema urgenza.

I casi 2 e 3 si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.

Il comma 4 dell’art. 76 è specifico per un particolare ambito: le forniture. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura senza pubblicazione di bando è consentita nei seguenti casi:

  • i prodotti sono fabbricati solo a scopo di ricerca, sperimentazione, sviluppo o studio;
  • nei casi in cui cambiare operatore economico sarebbe deleterio per la stazione appaltante (incompatibilità, difficoltà tecniche sproporzionate), in caso di consegne complementari o per rinnovo parziale di forniture e impianti di ampliamento di forniture o impianti esistenti (non oltre i 3 anni);
  • forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  • acquisto di forniture o servizi (da notare che in questo caso alle forniture si aggiungono i servizi) a condizioni molto vantaggiose da un forniture che chiude attività.

Il comma 5 si riferisce all’appalto di servizi. La procedura negoziata senza bando negli appalti pubblici riferiti ai servizi è consentita quando l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso.

Il comma 6 precisa che la procedura in oggetto può essere utilizzata nel caso di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle stesse stazioni appaltanti.

In definitiva, la procedura negoziata senza bando è delicata e complessa. Si può applicare indipendentemente dal livello di spesa: in questo caso le soglie non si applicano a diffrenza, ad esempio, della procedura negoziata con bando con relativa consultazione di operatori economici. Si tratta, quindi, di una procedura potenzialmente rischiosa che il legislatore circoscrive a casi particolari prima analizzati nel dettaglio. Per non rischiare di non rispettare appieno le disposizioni e allo stesso tempo per essere sempre aggiornato, ti consiglio di affidarti solo a strumenti aggiornati e rispondenti alle tue esigenze. Se sei una stazione appaltante, ti suggerisco di affidarti ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio; se sei un’impresa, ti consiglio di utilizzare soluzioni in Cloud appositamente sviluppate.

Procedura negoziata senza bando i casi consentiti

Articolo 76 dlgs 36/2023, il testo di legge

Di seguito ti riporto il testo completo dell’articolo 76 del nuovo codice appalti.

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

  1. quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 100;
  2. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
    2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.

4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:

  1. quando i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
  3. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  4. per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l’appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale.

7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

 

 

 

 

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