Testo unico sicurezza
Art. 73
Informazione, formazione e addestramento
Testo vigente D.Lgs. 81/2008
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Testo vigente
Approfondimento
Art. 73 D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori adeguata informazione, formazione e addestramento per l’uso delle attrezzature di lavoro
Tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Inoltre, a seconda delle attività svolte, può essere necessario anche l’addestramento sulle attrezzature che i lavoratori devono utilizzare durante lo svolgimento delle mansioni lavorative a loro attribuite.
L’art. 73 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un’informazione, una formazione e un addestramento ai lavoratori che siano adeguati alla tipologia di attrezzature di lavoro che utilizzano.
Seppure delegabili, queste attività rappresentano un adempimento in capo al datore di lavoro. La mancata informazione, formazione e addestramento comportano gravi conseguenze per il datore di lavoro che può essere sanzionato severamente. Per evitare di incorrere in sanzioni ti consiglio di scaricare subito il software per la sicurezza sui luoghi di lavoro che ti consente di verificare la conformità dei luoghi e delle attrezzature attraverso un’unica checklist di controllo.
Cosa si intende per informazione, formazione e addestramento?
L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce i concetti di informazione, formazione e addestramento. Si tratta di tre categorie ben distinte che, in modo diverso, definiscono il trasferimento di competenze ai lavoratori e per le quali il datore di lavoro è tenuto a rispettarne l’obbligo.
Queste sono:
- informazione, definita come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- formazione, definita come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli interessati conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- addestramento, definito come il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi indicati dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, deve assicurarsi che i lavoratori dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e che ricevano una formazione e un addestramento adeguato (comma 1). Esse devono riguardare:
- le condizioni di impiego delle attrezzature;
- le situazioni anormali prevedibili.
Altresì, il datore di lavoro provvede ad informare i lavoratori (comma 2):
- sui rischi cui sono esposti durante l’utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante (anche se non usate direttamente);
- sulle relative modifiche o integrazioni di nuove attrezzature (modifica, adeguamento, miglioramento, etc.).
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono essere comprensibili ai lavoratori interessati (comma 3).
Informazione, formazione e addestramento per attrezzature particolari
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, come previsto dal comma 7 dell’ art. 71 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, in modo da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone (comma 4).
Abilitazione per determinate attrezzature
L’art 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 prevede che l’utilizzo di determinate attrezzature, individuate in sede di accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, richieda una specifica abilitazione (patentino).
Le attrezzature di lavoro per le quali è imposto il conseguimento di una specifica abilitazione sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli e forestali;
- macchine movimento terra;
- pompa per calcestruzzo.
La sicurezza è un parametro fondamentale di ogni aspetto dell’attività lavorativa, soprattutto nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro. L’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro è tanto importante quanto la conformità delle attrezzature stesse e l’idoneità dell’ambiente di lavoro.
Per questa ragione, ti consiglio di scaricare subito il software per la sicurezza sui luoghi di lavoro per gestire tutta la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il testo unico sicurezza.
Formazione e abilitazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Il comma 5-bis stabilisce che la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature (previste al comma 5) possono essere effettuate direttamente dallo stesso Corpo nazionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
L’art. 73-bis regolamenta l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Per poter condurre un generatore di vapore bisogna essere in possesso di un certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore rilasciato dal Ministero del lavoro. L’addetto alla conduzione dei generatori di vapore deve essere abilitato, con abilitazione di grado corrispondente a quello previsto per il generatore che deve condurre.
In particolare, il comma 2 dell’art. 73-bis disciplina i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Inoltre, viene determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1. - Finalità
- Articolo 2. - Definizioni
- Articolo 3. - Campo di applicazione
- Articolo 3-bis. - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Articolo 4. - Computo dei lavoratori
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
- Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
- Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 11. - Attività promozionali
- Articolo 12. - Interpello
- Articolo 13. - Vigilanza
- Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Articolo 14-bis. - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - Misure di tutela e obblighi
- Articolo 15. - Misure generali di tutela
- Articolo 16. - Delega di funzioni
- Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Articolo 19. - Obblighi del preposto
- Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
- Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
- Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- Articolo 24. - Obblighi degli installatori
- Articolo 25. - Obblighi del medico competente
- Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
- Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
- Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
- Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
- Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
- Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
- Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
- Articolo 41. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
- Articolo 43. - Disposizioni generali
- Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Articolo 45. - Primo soccorso
- Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 51. - Organismi paritetici
- Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- Articolo 53. - Tenuta della documentazione
- Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - Sanzioni
- Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
- Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
- Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
- Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 62. - Definizioni
- Articolo 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
- Articolo 64. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
- Articolo 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- Articolo 67. - Notifiche all’organi di vigilanza competente per territorio
CAPO II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
- Articolo 69. - Definizioni
- Articolo 70. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 71. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Articolo 73-bis. - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Articolo 74. - Definizioni
- Articolo 75. - Obbligo di uso
- Articolo 76. - Requisiti dei DPI
- Articolo 77. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 78. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 79. - Criteri per l’individuazione e l’uso
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- Articolo 80. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 81. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 82. - Lavori sotto tensione
- Articolo 83. - Lavori in prossimità di parti attive
- Articolo 84. - Protezioni dai fulmini
- Articolo 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- Articolo 86. - Verifiche e controlli
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- Articolo 88. - Campo di applicazione
- Articolo 89. - Definizioni
- Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
- Articolo 95. - Misure generali di tutela
- Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Articolo 99. - Notifica preliminare
- Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
- Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
- Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
- Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
- Articolo 109. - Recinzione del cantiere
- Articolo 110. - Luoghi di transito
- Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
- Articolo 113. - Scale
- Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
- Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
- Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
- Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
- Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
- Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
- Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
- Articolo 125. - Disposizione dei montanti
- Articolo 126. - Parapetti
- Articolo 127. - Ponti a sbalzo
- Articolo 128 - Sottoponti
- Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
- Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
- Articolo 132. - Relazione tecnica
- Articolo 133. - Progetto
- Articolo 134. - Documentazione
- Articolo 135. - Marchio del fabbricante
- Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
- Articolo 137. - Manutenzione e revisione
- Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
- Articolo 141. - Strutture speciali
- Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
- Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
- Articolo 144. - Resistenza delle armature
- Articolo 145. - Disarmo delle armature
- Articolo 146. - Difesa delle aperture
- Articolo 147. - Scale in muratura
- Articolo 148. - Lavori speciali
- Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
- Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
- Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
- Articolo 152. - Misure di sicurezza
- Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
- Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
- Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
- Articolo 156. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 161. - Campo di applicazione
- Articolo 162. - Definizioni
- Articolo 163. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 164. - Informazione e formazione
CAPO II – SANZIONI
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 167. - Campo di applicazione
- Articolo 168. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 169. - Informazione, formazione e addestramento
CAPO II - SANZIONI
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
- Articolo 174. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
- Articolo 176. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 177. - Informazione e formazione
CAPO III - SANZIONI
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
- Articolo 181. - Valutazione dei rischi
- Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
- Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
- Articolo 187. - Campo di applicazione
- Articolo 188. - Definizioni
- Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
- Articolo 190. - Valutazione del rischio
- Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
- Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
- Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 196. - Deroghe
- Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
- Articolo 199. - Campo di applicazione
- Articolo 200. - Definizioni
- Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 202. - Valutazione dei rischi
- Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 205. - Deroghe
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Articolo 206. - Campo di applicazione
- Articolo 207. - Definizioni
- Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
- Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 212. - Deroghe
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
- Articolo 213. - Campo di applicazione
- Articolo 214. - Definizioni
- Articolo 215. - Valori limite di esposizione
- Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
- Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
- Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria
CAPO VI - SANZIONI
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
- Articolo 221. - Campo di applicazione
- Articolo 222. - Definizioni
- Articolo 223. - Valutazione dei rischi
- Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
- Articolo 228. - Divieti
- Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- Articolo 232. - Adeguamenti normativi
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
- Articolo 236. - Valutazione del rischio
- Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 238. - Misure tecniche
- Articolo 239. - Informazione e formazione
- Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
- Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- Articolo 244. - Registrazione dei tumori
- Articolo 245. - Adeguamenti normativi
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
- Articolo 249. - Valutazione del rischio
- Articolo 250. - Notifica
- Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 252. - Misure igieniche
- Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
- Articolo 254. - Valore limite
- Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
- Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
- Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
- Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
- Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 261. - Mesoteliomi
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 266. - Campo di applicazione
- Articolo 267. - Definizioni
- Articolo 268. - Classificazione degli agenti biologici
- Articolo 269. - Comunicazione
- Articolo 270. - Autorizzazione
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 271. - Valutazione del rischio
- Articolo 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 273. - Misure igieniche
- Articolo 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- Articolo 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Articolo 276. - Misure specifiche per i processi industriali
- Articolo 277. - Misure di emergenza
- Articolo 278. - Informazioni e formazione
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
- Articolo 279. - Prevenzione e controllo
- Articolo 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Articolo 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 289. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Articolo 290. - Valutazione dei rischi di esplosione
- Articolo 291. - Obblighi generali
- Articolo 292. - Coordinamento
- Articolo 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Articolo 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Articolo 294-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 295. - Termini per l’adeguamento
- Articolo 296. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
- Articolo 298. - Principio di specialità
- Articolo 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
- Articolo 300. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Articolo 301. - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
- Articolo 301-bis. - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
- Articolo 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
- Articolo 302-bis. - Potere di disposizione
- Articolo 303. - Circostanza attenuante (abrogato)
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI
- ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34) - ALLEGATO I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente
- ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
- ALLEGATO IIIA - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
- ALLEGATO IIIB - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
- ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
- ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
- ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
- ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
- ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
- ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
- ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
- ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
- ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
- ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
- ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
- ALLEGATO XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
- ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
- ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
- ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
- ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
- ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
- ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
- ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
- ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
- ALLEGATO XXXIV - Videoterminali
- ALLEGATO XXXV - Agenti fisici
- ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici
- ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche
- ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XL - Divieti
- ALLEGATO XLI - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
- ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi
- ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO 43-BIS - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XLIII-TER - Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
- ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico
- ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
- ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
- ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali
- ALLEGATO XLVIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- ALLEGATO L - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
- ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo di riferimento sul testo unico sicurezza





