Art. 71 dlgs 81/08: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
L’art. 71 del dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche
Lavorare in sicurezza significa anche lavorare con attrezzature di lavoro che siano sotto costante controllo periodico; questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è oggetto dell’art. 71 dlgs 81/08 che obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII a verifiche particolari e ad effettuare una regolare manutenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.
La mancata verifica comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto (come vedremo di seguito, art. 87 dlgs 81/2008). Per evitare queste conseguenze ti fornisco in questo articolo:
- un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza;
- tutte le informazioni di cui hai bisogno per adempiere all’obbligo;
- il testo unico sulla sicurezza in pdf che puoi scaricare gratuitamente.
Cosa sono le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro?
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Quali attrezzature sono soggette a controlli periodici?
Le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche previste dall’art. 71 dlgs 81/2008 sono indicate nell’Allegato VII, una “tabella” che ti riporto di seguito in cui vengono riportate tutte le tipologie di attrezzature con la relativa periodicità per le quali sono richieste le verifiche periodiche (come vedremo di seguito al comma 11).
Attrezzatura | Intervento/periodicità |
Scale aeree ad inclinazione variabile | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | Verifica biennale |
Ponti sospesi e relativi argani | Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica triennale |
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. | Verifica annuale |
Carrelli semoventi a braccio telescopico | Verifica annuale |
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | Verifica biennale |
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche triennali |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua. | Verifica di funzionamento: biennale |
Verifica di integrità: decennale | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. | Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV | Verifica di funzionamento: triennale |
Verifica di integrità: decennale | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria | Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d’acqua. | Verifica di funzionamento: biennale |
Visita interna: biennale | |
Verifica di integrità: decennale | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione | Verifica quinquennale |
Puoi scaricare la tabella in formato PDF.
Le attrezzature di lavoro possono essere suddivise in 3 macro-categorie:
- SC, Sollevamento cose (gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori);
- SP, Sollevamento persone (piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi);
- GVR, Attrezzature a pressione (generatori di vapore, recipienti di gas e vapore).

attrezzature soggette a verifiche periodiche
Valutazione del rischio di un’attrezzatura di lavoro
Il comma 1 dell’art. 71 dlgs 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Quando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile, art.17 dlgs 81/2008) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (comma 2):
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Inoltre, sulla base della propria valutazione, deve verificare se una specifica attrezzatura sia in concreto sicura nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro (comma 3).
Chi prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione?
Secondo il comma 4, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:
- siano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative;
- che le attrezzature siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d’uso;
- che siano oggetto di idonea manutenzione e dotate del libretto di uso e manutenzione;
- che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;
- che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.
Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento
Il comma 7 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori, affinché ricevano informazioni specifiche circa l’utilizzo di attrezzature particolari, al fine di evitare rischi.
Inoltre, i lavoratori che si occupano della manutenzione e riparazione delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Manutenzione periodica: controlli iniziali, periodici e straordinari
Secondo il comma 8, il datore di lavoro deve:
- sottoporre le attrezzature di lavoro a un controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in servizio;
- sottoporre le attrezzature di lavoro a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto in modo da assicurarne la corretta installazione e il buon funzionamento;
- sottoporre le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose a:
- interventi di controllo periodici che devono essere eseguite con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti;
- interventi di controllo straordinari effettuati in seguito ad eventi eccezionali che possono pregiudicare la sicurezza delle attrezzature, come riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività prolungati.
Il controllo iniziale e quello dopo ogni montaggio devono essere effettuati da un tecnico competente, che abbia le conoscenze adeguate per dichiarare l’assenza o la presenza di anomalie sulle attrezzature e devono assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Cosa si intende per messa in servizio?
Con il termine messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.
È importante avere traccia dei controlli di manutenzione?
E’ fondamentale che l’effettuazione di ogni verifica per la sicurezza delle attrezzature sia documentata. Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9).
Se, invece, le attrezzature vengono usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, queste devono essere accompagnate da un documento che attesti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (comma 10).
Quali sono le verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature?
Le verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro comprese nell’allegato VII si distinguono in prima verifica periodica e verifiche successive alla prima (comma 11).
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati; le successive verifiche, invece, vengono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL, dall’ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità previste dal comma 13.
I verbali redatti al termine delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e le spese per l’effettuazione delle suddette verifiche sono a carico del datore di lavoro.
Le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’allegato VII) sono oggetto del dm 11/04/11 che fornisce sia le indicazioni per le modalità di svolgimento sia i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati a poter svolgere tali attività.
Verifiche periodiche
Alcune attrezzature di lavoro considerate pericolose sono soggette a un regime particolare di verifiche; queste attrezzature sono oggetto dei commi 12, 13, 13-bis, 14. Ti riporto di seguito il dettaglio dei seguenti commi:
comma 12: per l’effettuazione delle verifiche previste al comma 11, le ASL e INAIL (ex ISPESL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione;
comma 13: le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
comma 13-bis: ll fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche previste al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
comma 14: con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche previste al comma 11.
Sanzioni per la mancata verifica delle attrezzature di lavoro
L’art. 87 del dlgs 81/2008 prevede una serie di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature. In particolare:
- arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 euro per (art. 87, commi 1-2-4-7-8) per il mancato rispetto:
- delle condizioni di installazione descritte nel manuale di uso, delle manutenzioni periodiche previste e della tenuta in efficienza, in relazione al progresso dei requisiti minimi di sicurezza, delle attrezzature da lavoro.;
- dell’obbligo di utilizzo delle attrezzature che richiedono particolari competenze solo dei lavoratori adeguatamente formati;
- arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1000 a 4.880 euro per (art. 87, comma 3) per:
- mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative (allegato VI) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
- ammenda da 500 a 1.800 euro per (art. 87, commi 3-6-9-10-11):
- assenza dei requisiti di sicurezza e dei principi dell’ergonomia dei posti di lavoro durante l’uso delle attrezzature;
- assenza di idoneo registro in cui riportare i controlli e le manutenzioni fatte sulle attrezzature;
- mancata predisposizione di documento attestante l’ultimo controllo eseguito con esito positivo per le attrezzature utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro;
- assenza di sottoposizione delle attrezzature riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Se vuoi evitare qualsiasi tipo di sanzione ed eseguire correttamente la verifica delle attrezzature di lavoro ti consiglio di utilizzare un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che puoi scaricare ed utilizzare gratuitamente per 30 giorni.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!