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Home » Testo unico sicurezza (dlgs 81/2008) » Art. 71 testo unico sicurezza – Obblighi del datore di lavoro

Testo unico sicurezza
Art. 71
Obblighi del datore di lavoro

Testo vigente D.Lgs. 81/2008

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro , secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-71-dlgs-81-08/

Testo vigente

Approfondimento


Art. 71 D.Lgs. 81/2008: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

L’art. 71 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche

Lavorare in sicurezza significa anche lavorare con attrezzature di lavoro che siano sotto costante controllo periodico; questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è oggetto dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 (il testo di legge) che obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII a verifiche particolari e ad effettuare una regolare manutenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La mancata verifica comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto (come vedremo di seguito, art. 87 D.Lgs. 81/2008). Per evitare queste conseguenze ti fornisco in questo articolo:

  • un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza;
  • tutte le informazioni di cui hai bisogno per adempiere all’obbligo;
  • il testo unico sicurezza in pdf che puoi scaricare gratuitamente.

Verifiche periodiche attrezzature: dal 3 giugno istanze solo telematiche

Con la Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’introduzione di un nuovo applicativo per la gestione dell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come previsto dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011.

L’applicativo si chiama “Verifiche periodiche” e consente alle aziende interessate la presentazione con procedura telematica delle istanze per:

  • l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche,
  • la variazione delle abilitazioni concesse,
  • la modifica degli organici dei verificator
  • la comunicazione di ogni variazione di fatto e di diritto operata dai soggetti abilitati.

L’applicativo consente inoltre di allegare e trasmettere, unitamente all’istanza, la relativa documentazione e di provvedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuta, tramite il sistema PagoPA. Ai fini della presentazione delle nuove istanze mediante l’applicativo “Verifiche periodiche”, è richiesto unicamente il versamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.

Completata la procedura dell’invio dell’istanza, l’applicativo rilascia una ricevuta con l’indicazione del codice identificativo dell’istanza e invierà una PEC all’Azienda che ha presentato la richiesta con l’indicazione del numero di protocollo di acquisizione della medesima.

All’esito dell’istruttoria da parte della Commissione, l’Amministrazione provvederà a notificare il provvedimento tramite PEC proveniente dalla casella VerifichePeriodiche@pec.lavoro.gov.it. Lo stesso provvedimento adottato sarà anche visibile e consultabile tramite l’applicativo.

Anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta dovrà essere trasmessa mediante l’applicativo “Verifiche periodiche”, all’indirizzo PEC sopra richiamato. Per le istanze presentate prima della messa in disponibilità dell’applicativo, l’eventuale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa secondo le consuete modalità.

L’applicativo sarà reso disponibile a partire dal 3 giugno 2025; da tale data, non saranno prese in considerazione le nuove istanze presentate con modalità diverse da quelle previste dall’applicativo “Verifiche periodiche”. Pertanto, fino al 2 giugno 2025 sarà, comunque, consentito l’invio di nuove istanze secondo le abituali modalità.

La circolare precisa che per utilizzare l’applicativo “Verifiche periodiche” è necessario accedere al portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it, mediante SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Prima di poter effettuare il login al portale “Verifiche periodiche”, è essenziale, ove non presente, registrare l’Azienda per la quale si intende presentare domanda, attraverso la gestione dell’anagrafica, e associare il proprio profilo utente tramite l’apposita funzionalità; in alternativa, è possibile procedere avendo ricevuto una delega dal soggetto già associato all’Azienda per la quale si intende operare.

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Download Gratuito Circolare MinLav 11/2025 - Istanze verifiche periodiche sulle attrezzature

Cosa sono le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro?

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Quali attrezzature sono soggette a controlli periodici?

Le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche previste dall’art. 71 D.Lgs. 81/2008 sono indicate nell’Allegato VII, una “tabella” che ti riporto di seguito in cui vengono riportate tutte le tipologie di attrezzature con la relativa periodicità per le quali sono richieste le verifiche periodiche (come vedremo di seguito al comma 11).

Attrezzatura

Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabileVerifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzatoVerifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a manoVerifica biennale
Ponti sospesi e relativi arganiVerifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopicoVerifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonneVerifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmenteVerifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivoVerifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anniVerifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anniVerifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anniVerifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anniVerifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anniVerifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anniVerifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoriaVerifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoriaVerifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IVVerifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoriaVerifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d’acqua.Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °CVerifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °CVerifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizioneVerifica quinquennale

Puoi scaricare la tabella in formato PDF.

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Download Gratuito Tabella verifica periodica delle attrezzature da lavoro

Le attrezzature di lavoro possono essere suddivise in 3 macro-categorie:

  • SC, sollevamento cose (gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori);
  • SP, sollevamento persone (piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi);
  • GVR, attrezzature a pressione (generatori di vapore, recipienti di gas e vapore).
attrezzature soggette a verifiche periodiche

attrezzature soggette a verifiche periodiche

Valutazione del rischio di un’attrezzatura di lavoro

Il comma 1 dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Quando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile, art.17 D.Lgs. 81/2008) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (comma 2):

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Inoltre, sulla base della propria valutazione, deve verificare se una specifica attrezzatura sia in concreto sicura nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro (comma 3).

Chi prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione?

Secondo il comma 4, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:

  • siano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative;
  • che le attrezzature siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d’uso;
  • che siano oggetto di idonea manutenzione e dotate del libretto di uso e manutenzione;
  • che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;
  • che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.

Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento

Il comma 7 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori, affinché ricevano informazioni specifiche circa l’utilizzo di attrezzature particolari, al fine di evitare rischi.

Inoltre, i lavoratori che si occupano della manutenzione e riparazione delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Manutenzione periodica: controlli iniziali, periodici e straordinari

Secondo il comma 8, il datore di lavoro deve:

  • sottoporre le attrezzature di lavoro a un controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in servizio;
  • sottoporre le attrezzature di lavoro a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto in modo da assicurarne la corretta installazione e il buon funzionamento;
  • sottoporre le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose a:
    • interventi di controllo periodici che devono essere eseguite con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti;
    • interventi di controllo straordinari effettuati in seguito ad eventi eccezionali che possono pregiudicare la sicurezza delle attrezzature, come riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività prolungati.

Il controllo iniziale e quello dopo ogni montaggio devono essere effettuati da un tecnico competente, che abbia le conoscenze adeguate per dichiarare l’assenza o la presenza di anomalie sulle attrezzature e devono assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Cosa si intende per messa in servizio?

Con il termine messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.

È importante avere traccia dei controlli di manutenzione?

E’ fondamentale che l’effettuazione di ogni verifica per la sicurezza delle attrezzature sia documentata. Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9).

Se, invece, le attrezzature vengono usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, queste devono essere accompagnate da un documento che attesti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (comma 10).

Quali sono le verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature?

Le verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro comprese nell’allegato VII si distinguono in prima verifica periodica e verifiche successive alla prima (comma 11).

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati; le successive verifiche, invece, vengono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL, dall’ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità previste dal comma 13.

I verbali redatti al termine delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e le spese per l’effettuazione delle suddette verifiche sono a carico del datore di lavoro.

Le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’allegato VII) sono oggetto del D.M. 11/04/11 che fornisce sia le indicazioni per le modalità di svolgimento sia i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati a poter svolgere tali attività.

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Download Gratuito D.M. 11/04/2011 - Verifiche periodiche delle attrezzature

Analisi del D.M. 11/04/2011 sulla verifica periodica delle attrezzature (2011)

Chi sono i soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature?

Secondo quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 71 del testo unico sulla sicurezza, le verifiche relative alle attrezzature indicate nel comma 11 possono essere svolte, oltre che dalle ASL e dall’INAIL, anche con il supporto di soggetti pubblici o privati autorizzati. Questi ultimi, una volta abilitati, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e operano sotto la diretta responsabilità dell’ente pubblico competente.

La definizione dei criteri di abilitazione per tali soggetti, nonché le modalità per l’esecuzione delle verifiche periodiche previste dall’Allegato VII, sono disciplinati dal D.M. 11/04/2011 che regola l’iscrizione dei soggetti abilitati in un apposito elenco, come stabilito al comma 4 dell’articolo 2 del medesimo decreto.

Per l’esecuzione delle verifiche, i datori di lavoro possono consultare un elenco ufficiale di soggetti abilitati, disponibile presso l’INAIL, le ASL o, a livello regionale, presso le singole ASL competenti.

Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati

L’istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.

Un’apposita comunicazione esamina la documentazione e, a seguito di parere positivo, il Ministero adotta il provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.

L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: criteri di abilitazione

I soggetti abilitati devono possedere almeno i seguenti requisiti:

  1. certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008.
  2. operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione.
  3. disporre di una procedura operativa che definisca l’iter tecnico ed amministrativo per l’effettuazione delle verifiche ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall’allegato II;
  4. disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche e che indichi il nominativo del responsabile tecnico;
  5. avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000.00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività di verifiche.

Soggetti abilitati alle verifiche: cosa fare in caso di inidoneità?

In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, occorre una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ( ai sensi del D.M. 11/04/2011).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: obblighi

I soggetti abilitati alle verifiche periodiche sono tenuti a:

  • riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
  • trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
  • conservare i documenti relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni.

Elenco dei soggetti abilitati

71° elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche

Il Decreto Direttoriale n. 41 del 26 marzo 2026 ha reso noto il 71° aggiornamento dell’elenco dei soggetti autorizzati a eseguire le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. L’elenco comprende le abilitazioni relative alle attrezzature per il sollevamento di materiali, persone e agli impianti a pressione.

Per ottenere l’abilitazione, i soggetti interessati devono seguire una procedura formale che prevede la presentazione di una domanda al Ministero, corredata dalla documentazione attestante il possesso di requisiti tecnici, organizzativi e di indipendenza. Tra questi rientrano la qualificazione del personale, l’accreditamento secondo standard specifici e l’adozione di procedure che garantiscano qualità e tracciabilità delle verifiche. A seguito della valutazione ministeriale, in caso di esito positivo, il soggetto viene inserito nell’elenco ufficiale, aggiornato periodicamente. L’iscrizione ha una durata di cinque anni ed è soggetta a rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti. Leggi l’approfondimento e scarica l’archivio degli aggiornamenti degli elenchi dei soggetti abilitati

Icona

Download Gratuito D.D. 130 29/09/2026 - 75° Elenco

Verifiche periodiche

Alcune attrezzature di lavoro considerate pericolose sono soggette a un regime particolare di verifiche; queste attrezzature sono oggetto dei commi 12, 13, 13-bis, 14. Ti riporto di seguito il dettaglio dei seguenti commi:

comma 12: per l’effettuazione delle verifiche previste al comma 11, le ASL e INAIL (ex ISPESL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione;

comma 13: le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

comma 13-bis: al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche previste al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

comma 14: con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche previste al comma 11.

Sanzioni per la mancata verifica delle attrezzature di lavoro

L’art. 87 del D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di  sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature. In particolare:

  • arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 euro per (art. 87, commi 1-2-4-7-8) per il mancato rispetto:
    • delle condizioni di installazione descritte nel manuale di uso, delle manutenzioni periodiche previste e della tenuta in efficienza, in relazione al progresso dei requisiti minimi di sicurezza, delle attrezzature da lavoro;
    • dell’obbligo di utilizzo delle attrezzature che richiedono particolari competenze solo dei lavoratori adeguatamente formati;
  • arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1000 a 4.880 euro per (art. 87, comma 3) per:
    • mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative (allegato VI) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
  • ammenda da 500 a 1.800 euro per (art. 87, commi 3-6-9-10-11):
    • assenza dei requisiti di sicurezza e dei principi dell’ergonomia dei posti di lavoro durante l’uso delle attrezzature;
    • assenza di idoneo registro in cui riportare i controlli e le manutenzioni fatte sulle attrezzature;
    • mancata predisposizione di documento attestante l’ultimo controllo eseguito con esito positivo per le attrezzature utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro;
    • assenza di sottoposizione delle attrezzature riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Se vuoi evitare qualsiasi tipo di sanzione ed eseguire correttamente la verifica delle attrezzature di lavoro, ti consiglio di utilizzare un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che puoi scaricare ed utilizzare gratuitamente per 30 giorni.

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 1. - Finalità
  • Articolo 2. - Definizioni
  • Articolo 3. - Campo di applicazione
  • Articolo 3-bis. - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
  • Articolo 4. - Computo dei lavoratori

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

  • Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
  • Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
  • Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 11. - Attività promozionali
  • Articolo 12. - Interpello
  • Articolo 13. - Vigilanza
  • Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Articolo 14-bis. - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I - Misure di tutela e obblighi
  • Articolo 15. - Misure generali di tutela
  • Articolo 16. - Delega di funzioni
  • Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
  • Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 19. - Obblighi del preposto
  • Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
  • Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
  • Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
  • Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
  • Articolo 24. - Obblighi degli installatori
  • Articolo 25. - Obblighi del medico competente
  • Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
  • Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
  • Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
  • Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
  • Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
  • Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
  • Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
  • Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
  • Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
  • Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
  • Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
  • Articolo 41. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
  • Articolo 43. - Disposizioni generali
  • Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
  • Articolo 45. - Primo soccorso
  • Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
  • Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
  • Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Articolo 51. - Organismi paritetici
  • Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
  • Articolo 53. - Tenuta della documentazione
  • Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

Sezione I - Sanzioni
  • Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
  • Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
  • Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
  • Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
  • Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
  • Articolo 61. - Esercizio dei diritti della persona offesa

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 62. - Definizioni
  • Articolo 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
  • Articolo 64. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
  • Articolo 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
  • Articolo 67. - Notifiche all’organi di vigilanza competente per territorio

CAPO II - SANZIONI

  • Articolo 68. - Sanzioni per il datore di lavoro

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Articolo 69. - Definizioni
  • Articolo 70. - Requisiti di sicurezza
  • Articolo 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Articolo 73. - Informazione, formazione e addestramento
  • Articolo 73-bis. - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

  • Articolo 74. - Definizioni
  • Articolo 75. - Obbligo di uso
  • Articolo 76. - Requisiti dei DPI
  • Articolo 77. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 78. - Obblighi dei lavoratori
  • Articolo 79. - Criteri per l’individuazione e l’uso

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

  • Articolo 80. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 81. - Requisiti di sicurezza
  • Articolo 82. - Lavori sotto tensione
  • Articolo 83. - Lavori in prossimità di parti attive
  • Articolo 84. - Protezioni dai fulmini
  • Articolo 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
  • Articolo 86. - Verifiche e controlli

CAPO IV - SANZIONI

  • Articolo 87. - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

  • Articolo 88. - Campo di applicazione
  • Articolo 89. - Definizioni
  • Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  • Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
  • Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  • Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
  • Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
  • Articolo 95. - Misure generali di tutela
  • Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  • Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
  • Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  • Articolo 99. - Notifica preliminare
  • Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
  • Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
  • Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
  • Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
  • Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
  • Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione I - Campo di applicazione
  • Articolo 105. - Attività soggette
  • Articolo 106. - Attività escluse
  • Articolo 107. - Definizioni
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
  • Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
  • Articolo 109. - Recinzione del cantiere
  • Articolo 110. - Luoghi di transito
  • Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
  • Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
  • Articolo 113. - Scale
  • Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
  • Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
  • Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
  • Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
  • Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
  • Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
  • Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
  • Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
  • Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
  • Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
  • Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
  • Articolo 125. - Disposizione dei montanti
  • Articolo 126. - Parapetti
  • Articolo 127. - Ponti a sbalzo
  • Articolo 128 - Sottoponti
  • Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
  • Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
  • Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
  • Articolo 132. - Relazione tecnica
  • Articolo 133. - Progetto
  • Articolo 134. - Documentazione
  • Articolo 135. - Marchio del fabbricante
  • Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
  • Articolo 137. - Manutenzione e revisione
  • Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
  • Articolo 139. - Ponti su cavalletti
  • Articolo 140. - Ponti su ruote a torre
Sezione VII - Costruzioni edilizie
  • Articolo 141. - Strutture speciali
  • Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
  • Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
  • Articolo 144. - Resistenza delle armature
  • Articolo 145. - Disarmo delle armature
  • Articolo 146. - Difesa delle aperture
  • Articolo 147. - Scale in muratura
  • Articolo 148. - Lavori speciali
  • Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
  • Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
  • Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
  • Articolo 152. - Misure di sicurezza
  • Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
  • Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
  • Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
  • Articolo 156. - Verifiche

CAPO III - SANZIONI

  • Articolo 157. - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
  • Articolo 158. - Sanzioni per i coordinatori
  • Articolo 159. - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
  • Articolo 160. - Sanzioni per i lavoratori autonomi

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 161. - Campo di applicazione
  • Articolo 162. - Definizioni
  • Articolo 163. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 164. - Informazione e formazione

CAPO II – SANZIONI

  • Articolo 165. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 166. - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 167. - Campo di applicazione
  • Articolo 168. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 169. - Informazione, formazione e addestramento

CAPO II - SANZIONI

  • Articolo 170. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 171. - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 172. - Campo di applicazione
  • Articolo 173. - Definizioni

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

  • Articolo 174. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
  • Articolo 176. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 177. - Informazione e formazione

CAPO III - SANZIONI

  • Articolo 178. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 179. - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
  • Articolo 181. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  • Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
  • Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

  • Articolo 187. - Campo di applicazione
  • Articolo 188. - Definizioni
  • Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
  • Articolo 190. - Valutazione del rischio
  • Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
  • Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
  • Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
  • Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
  • Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 196. - Deroghe
  • Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
  • Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

  • Articolo 199. - Campo di applicazione
  • Articolo 200. - Definizioni
  • Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Articolo 202. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
  • Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 205. - Deroghe

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

  • Articolo 206. - Campo di applicazione
  • Articolo 207. - Definizioni
  • Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
  • Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  • Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 212. - Deroghe

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

  • Articolo 213. - Campo di applicazione
  • Articolo 214. - Definizioni
  • Articolo 215. - Valori limite di esposizione
  • Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
  • Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
  • Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria

CAPO VI - SANZIONI

  • Articolo 219. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 220. - Sanzioni a carico del medico competente

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

  • Articolo 221. - Campo di applicazione
  • Articolo 222. - Definizioni
  • Articolo 223. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
  • Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
  • Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
  • Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
  • Articolo 228. - Divieti
  • Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
  • Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
  • Articolo 232. - Adeguamenti normativi

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE

Sezione I - Disposizioni generali
  • Articolo 233. - Campo di applicazione
  • Articolo 234. - Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
  • Articolo 236. - Valutazione del rischio
  • Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
  • Articolo 238. - Misure tecniche
  • Articolo 239. - Informazione e formazione
  • Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
  • Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
  • Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
  • Articolo 244. - Registrazione dei tumori
  • Articolo 245. - Adeguamenti normativi

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Sezione I - Disposizioni generali
  • Articolo 246. - Campo di applicazione
  • Articolo 247. - Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
  • Articolo 249. - Valutazione del rischio
  • Articolo 250. - Notifica
  • Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
  • Articolo 252. - Misure igieniche
  • Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
  • Articolo 254. - Valore limite
  • Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
  • Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
  • Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
  • Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
  • Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
  • Articolo 261. - Mesoteliomi

CAPO IV - SANZIONI

  • Articolo 262. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Articolo 263. - Sanzioni per il preposto
  • Articolo 264. - Sanzioni per il medico competente
  • Articolo 264-bis. - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
  • Articolo 265. - Sanzioni per i lavoratori

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 266. - Campo di applicazione
  • Articolo 267. - Definizioni
  • Articolo 268. - Classificazione degli agenti biologici
  • Articolo 269. - Comunicazione
  • Articolo 270. - Autorizzazione

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Articolo 271. - Valutazione del rischio
  • Articolo 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
  • Articolo 273. - Misure igieniche
  • Articolo 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
  • Articolo 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
  • Articolo 276. - Misure specifiche per i processi industriali
  • Articolo 277. - Misure di emergenza
  • Articolo 278. - Informazioni e formazione

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

  • Articolo 279. - Prevenzione e controllo
  • Articolo 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
  • Articolo 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso

CAPO IV - SANZIONI

  • Articolo 282. - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
  • Articolo 283. - Sanzioni a carico dei preposti
  • Articolo 284. - Sanzioni a carico del medico competente
  • Articolo 285. - Sanzioni a carico dei lavoratori
  • Articolo 286. - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

  • Articolo 286-bis. - Ambito di applicazione
  • Articolo 286-ter. - Definizioni
  • Articolo 286-quater. - Misure generali di tutela
  • Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 286-sexies. - Misure di prevenzione specifiche
  • Articolo 286-septies. - Sanzioni

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 287. - Campo di applicazione
  • Articolo 288. - Definizioni

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Articolo 289. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
  • Articolo 290. - Valutazione dei rischi di esplosione
  • Articolo 291. - Obblighi generali
  • Articolo 292. - Coordinamento
  • Articolo 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • Articolo 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
  • Articolo 294-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 295. - Termini per l’adeguamento
  • Articolo 296. - Verifiche

CAPO III - SANZIONI

  • Articolo 297. - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

  • Articolo 298. - Principio di specialità
  • Articolo 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
  • Articolo 300. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Articolo 301. - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
  • Articolo 301-bis. - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
  • Articolo 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
  • Articolo 302-bis. - Potere di disposizione
  • Articolo 303. - Circostanza attenuante (abrogato)

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

  • Articolo 304. - Abrogazioni
  • Articolo 305. - Clausola finanziaria
  • Articolo 306. - Disposizioni finali

ALLEGATI

  • ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
    Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)
  • ALLEGATO I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente
  • ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
  • ALLEGATO IIIA - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
  • ALLEGATO IIIB - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
  • ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
  • ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
  • ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
  • ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
  • ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
  • ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
  • ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
  • ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
  • ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
  • ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
  • ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
  • ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
  • ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
  • ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
  • ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
  • ALLEGATO XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
  • ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
  • ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
  • ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
  • ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
  • ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
  • ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
  • ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
  • ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
  • ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
  • ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
  • ALLEGATO XXXIV - Videoterminali
  • ALLEGATO XXXV - Agenti fisici
  • ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici
  • ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche
  • ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
  • ALLEGATO XL - Divieti
  • ALLEGATO XLI - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
  • ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi
  • ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO 43-BIS - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
  • ALLEGATO XLIII-TER - Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
  • ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
  • ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico
  • ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
  • ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
  • ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali
  • ALLEGATO XLVIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • ALLEGATO L - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
  • ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

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Art. 30 D.Lgs. 81/2008 – Modelli di organizzazione e di gestione

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