Art. 60 codice appalti - la procedura aperta
Art. 60 codice appalti: cos’è e quando è obbligatoria la procedura aperta. Le differenze con la procedura ristretta
In questo articolo analizziamo che cos’è la procedura aperta descritta nell’art. 60 del codice appalti. La contrapponiamo alla procedura ristretta, delineandone peculiarità e differenze.
La procedura aperta è una procedura di scelta del contraente attraverso la quale la stazione appaltante individua il soggetto economico con cui stipulare un contratto per la realizzazione di lavori, servizi o forniture. La stazione appaltante ha il compito di selezionare la miglior offerta previa verifica dell’intera documentazione nonché del possesso di alcuni requisiti specifici da parte dell’operatore economico.
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La procedura aperta è una tipologia di procedura volta a scegliere un soggetto economico.
Le procedure di scelta del contraente sono:
La procedura aperta garantisce massima trasparenza in quanto permette a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse per un bando di gara, dopo aver accertato il possesso di determinati requisiti, di presentare un’offerta. In questa procedura non ci sono limiti: tutti gli operatori economici presentano liberamente le loro offerte.
L’art. 60 codice appalti al comma 1 indica che:
nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara.
La procedura aperta si compone di diverse fasi da rispettare. Possiamo così sintetizzarle:
Per approfondimenti ti consiglio di leggere l’art. 32 codice appalti: l’infografica con gli step dell’affidamento.
Le procedure ordinarie (aperta e ristretta) sono obbligatorie nei contratti sopra soglia (di cui all’art. 35). La procedura aperta è comunque sempre possibile.
La sostanziale differenza tra la procedura aperta e la procedura ristretta risiede nel fatto che nel secondo caso gli operatori economici possono presentare l’offerta solo previo invito da parte della stazione appaltante. Presentano la loro domanda di partecipazione, ma devono attendere l’invito per passare poi alla fase successiva ovvero la formulazione dell’offerta.
La procedura aperta, come abbiamo visto in precedenza, non include una fase di preselezione: non c’è alcun filtro per selezionare gli operatori economici.
La procedura negoziata, infine, è definita dall’art. 3 comma 1 lett. uuu:
le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
Per lo svolgimento della procedura negoziata sotto soglia dobbiamo far riferimento alle linee guida n. 4 Anac. Pur non essendo vincolanti, delineano una procedura che ha inizio con la determina a contrarre (o atto equivalente). Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
Lo svolgimento delle procedure negoziate può avvenire:
La negoziazione con gli operatori economici è la sostanziale differenza tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata. Nell’affidamento diretto non vi è la fase di negoziazione: l’aggiudicazione può avvenire senza previa consultazione dei soggetti economici. Nella procedura negoziata, invece, è la fase più importante.
Secondo l’art. 1 comma 2 lett. a del dl 76/2020 s.m.i., la stazione appaltante procede con l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 139.000 €. In questo caso si può anche evitare la consultazione di più operatori economici, sempre rispettando il principio di rotazione. Per approfondimenti ti consiglio di leggere i contratti sotto soglia.
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