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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Procedura aperta codice appalti: cos’è e quando si usa

Procedura aperta codice appalti: cos’è e quando si usa

La procedura aperta è una delle opzioni relative alla scelta del contraente. Scopri quali sono le caratteristiche e quando si applica

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 3 Giugno 2025/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Procedura aperta

Nell’aggiudicazione di un appalto pubblico le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione, le cosiddette procedure di scelta del contraente. In questo articolo ci soffermiamo sulla procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del nuovo codice appalti.

Che cos’è una gara a procedura aperta

Nelle gare a procedura aperta qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a seguito di un avviso di indizione di gara.

La procedura aperta garantisce massima trasparenza in quanto permette a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse per un bando di gara, dopo aver accertato il possesso di determinati requisiti, di presentare un’offerta. In questa procedura non ci sono limiti: tutti gli operatori economici presentano liberamente le loro offerte.

Procedura aperta D.Lgs. 36/2023: le fasi

La procedura aperta si compone di diverse fasi da rispettare. Possiamo così sintetizzarle:

  • determina a contrarre;
  • pubblicazione del bando di gara;
  • presentazione delle offerte;
  • verifica della documentazione;
  • soccorso istruttorio;
  • ammissione ed esclusione dei soggetti economici;
  • valutazione delle offerte da parte di una commissione giudicatrice dal punto di vista tecnico-qualitativo, se il criterio è quello dell’OEPV offerta economicamente più vantaggiosa);
  • pubblicazione della graduatoria;
  • individuazione di un aggiudicatario provvisorio;
  • verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio;
  • approvazione definitiva e aggiudicazione dell’appalto;
  • stipula del contratto.

Procedura aperta: i termini

Secondo il comma 2 dell’art.71 D.Lgs. 36/2023 le offerte devono essere ricevute entro 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte devono essere accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante. Se i 30 giorni non possono essere rispettati a causa di un’urgenza motivata, le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara per la ricezione delle offerte.

I termini minimi entro cui le offerte devono essere ricevute vanno calcolati dalla data di trasmissione del bando di gara per la sua pubblicazione. In particolare, non è possibile fissare la scadenza per la presentazione delle offerte all’interno del periodo dilatorio previsto dalla norma (30 o 15 giorni), a partire dalla trasmissione del bando. Questa impostazione garantisce, da un lato, che la stazione appaltante conosca con certezza il termine iniziale del periodo dilatorio, trattandosi di un’attività sotto la propria responsabilità; dall’altro, assicura agli operatori economici un periodo minimo per elaborare e presentare la propria offerta.

A tutela degli operatori, è inoltre previsto che il bando venga pubblicato entro 5 giorni dalla trasmissione, come stabilito dall’art. 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Questo garantisce che i partecipanti dispongano almeno del periodo minimo stabilito, al netto dei tempi tecnici per la pubblicazione (comunque non superiori a cinque giorni).

Il terzo comma stabilisce che, qualora si renda necessario fissare un termine ridotto (non inferiore a 15 giorni dalla trasmissione del bando), la stazione appaltante debba fornire un’adeguata motivazione fondata su esigenze di urgenza, in linea con l’art. 27, par. 3, della direttiva 2014/24/UE. Tale motivazione deve rispettare anche quanto previsto dall’art. 3 della legge 241/1990, che impone di basare ogni decisione amministrativa su un’istruttoria coerente e documentata.

Da procedura negoziata a procedura aperta: quali sono i termini di gara? Il chiarimento MIT

Le stazioni appaltanti possono sempre scegliere le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie UE. Alla luce di ciò è possibile “trasformare” una procedura negoziata (senza bando) in una procedura aperta, pur in assenza di un interesse transfrontaliero certo? Se si, quali sono i termini temporali da rispettare?

Il MIT, con il parere n. 3434 del 13 maggio 2025, chiarisce che, nel pieno rispetto del principio del risultato, resta salva la facoltà delle Stazioni Appaltanti di effettuare opportune valutazioni in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi per procedere ad aggravare l’appalto.

Nello specifico per le stazioni appaltanti:

  • c’è libertà di scelta: anche in assenza di interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante può optare per la procedura aperta, se ciò garantisce maggiore trasparenza o competitività, nel rispetto del principio del risultato (art. 1, Codice dei contratti);
  • valgono i termini previsti per la procedura aperta: se si sceglie questa procedura, valgono i termini delineati nell’allegato I.3, indipendentemente dalla soglia di importo (OEPV entro 9 mesi, minor prezzo entro 5 mesi).

Possiamo dedurre, quindi, che la natura della procedura prevale sulla soglia: una volta scelto un iter più “gravoso”, si applicano i relativi termini, a prescindere dall’importo o dalla presenza di interesse transfrontaliero.

Per essere sempre in linea con il codice appalti e per adempiere a tutti i nuovi obblighi, ti consiglio di prendere familiarità con l’Ambiente di Condivisione Dati e pubblicare, condividere dati e documenti dei bandi di gara secondo le richieste normative.

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Avviso di preinformazione

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione (non usato come mezzo di indizione di una gara) il termine minimo dei 30 giorni può essere ridotto a 15 giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

  • l’avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
  • l’avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Quali sono le informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione?

Secondo l’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 gli avvisi di preinformazione devono contenere necessariamente le seguenti informazioni:

  • nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari;
  • collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 88, comma 2, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara;
  • tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata;
  • l’indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto (se del caso);
  • codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto;
  • il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto;
  • breve descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi;
  • data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l’appalto/gli appalti di cui all’avviso di pre-informazione (se l’avviso non funge da mezzo di indizione di una gara);
  • data d’invio dell’avviso;
  • altre eventuali informazioni;
  • indicazione se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.

Quando è obbligatoria la procedura aperta?

Le procedure ordinarie (aperta e ristretta) sono obbligatorie nei contratti sopra soglia. La procedura aperta è comunque sempre possibile. Ti consiglio in ogni caso di affidarti ad un software professionale ideale per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private.

Procedura aperta e ristretta: le differenze

La sostanziale differenza tra la procedura aperta e la procedura ristretta risiede nel fatto che nel secondo caso gli operatori economici possono presentare l’offerta solo previo invito da parte della stazione appaltante. Presentano la loro domanda di partecipazione, ma devono attendere l’invito per passare poi alla fase successiva ovvero la formulazione dell’offerta.

La procedura aperta, come abbiamo visto in precedenza, non include una fase di preselezione: non c’è alcun filtro per selezionare gli operatori economici. Nella procedura negoziata le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.

La procedura negoziata

Lo svolgimento della procedura negoziata sotto soglia ha inizio con la determina a contrarre (o atto equivalente). Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

  • svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori da invitare;
  • confronto competitivo fra gli operatori e conseguente scelta dell’affidatario;
  • stipula del contratto.

Lo svolgimento delle procedure negoziate può avvenire:

  • con previa pubblicazione del bando;
  • senza pubblicazione del bando (dando adeguata motivazione).

La negoziazione con gli operatori economici è la sostanziale differenza tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata. Nell’affidamento diretto non vi è la fase di negoziazione: l’aggiudicazione può avvenire senza previa consultazione dei soggetti economici. Nella procedura negoziata, invece, è la fase più importante.

Procedura aperta: le FAQ

Che cos’è la procedura aperta e quando si applica?

La procedura aperta è una modalità di gara in cui qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta dopo la pubblicazione di un bando. È obbligatoria per i contratti sopra soglia, ma può essere utilizzata anche sotto soglia per garantire maggiore trasparenza e concorrenza.

Quali sono le fasi principali della procedura aperta?

Le fasi includono: determina a contrarre, pubblicazione del bando, presentazione delle offerte, verifica della documentazione, ammissione/esclusione, valutazione tecnica ed economica, graduatoria, aggiudicazione provvisoria e definitiva, e stipula del contratto.

Quali sono i tempi previsti per la presentazione delle offerte?

Le offerte devono essere ricevute entro 30 giorni dalla trasmissione del bando. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 15 giorni, ma la stazione appaltante deve motivare adeguatamente questa scelta.

Quando è possibile ridurre i termini a 15 giorni?

Se è stato pubblicato un avviso di preinformazione almeno 35 giorni prima della trasmissione del bando e contiene tutte le informazioni previste dall’allegato II.6, il termine minimo per ricevere le offerte può essere ridotto da 30 a 15 giorni.

In cosa si differenzia la procedura aperta da quella ristretta o negoziata?

Nella procedura aperta chiunque può presentare un’offerta senza preselezione. Nella procedura ristretta, solo i candidati invitati dalla stazione appaltante dopo una preselezione possono partecipare. Nella procedura negoziata, invece, l’Amministrazione negozia direttamente con gli operatori selezionati.

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