Art. 53 codice appalti: accesso agli atti e riservatezza
Art. 53 codice appalti: l’accesso agli atti pubblici è sempre consentito? Come e per quali motivi si può fare? Il principio di riservatezza
L’art. 53 del codice appalti norma le modalità per richiedere l’accesso agli atti pubblici e i casi in cui è possibile farlo. In questo articolo scopriamo che cos’è l’accesso agli atti, perché, quando è consentito e come si fa la richiesta. Vediamo, poi, quali sono le circostanze per le quali non è possibile usufruirne. Parleremo, inoltre, del principio di riservatezza, requisito fondamentale delle pubbliche amministrazioni.
Prima di addentrarci nell’argomento, ti consiglio di scaricare gratis un software per capitolati speciali d’appalto grazie al quale sarai sempre aggiornato alle ultime normative (ti ricordo che si sta aspettando il “si” definitivo per il nuovo codice appalti, quindi il quadro normativo potrebbe cambiare repentinamente).
Che cos’è l’accesso agli atti?
L’accesso agli atti è un istituto finalizzato alla tutela della trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni. Garantisce ai soggetti richiedenti di prendere visione e/o di produrre copia di documenti nell’ambito di un determinato procedimento (come ad esempio una gara pubblica).
L’art. 53 del codice appalti rinvia alla disciplina previgente in merito all’accesso agli atti contenuta negli articoli 22 e ss. della legge 241/1990.
Nelle gare pubbliche tale richiesta viene fatta in genere dal secondo in graduatoria al fine di vagliare eventuali profili di illegittimità nell’operato delle p.a. rispetto alla valutazione dell’offerta del concorrente aggiudicatario. In questo caso la richiesta del concorrente istante implica:
- l’ostensione di tutti gli atti amministrativi adottati nello svolgimento della procedura (provvedimenti, verbali, ecc.);
- l’accesso all’offerta dell’aggiudicatario (il vero cuore dell’istanza).
Accesso civico semplice e generalizzato
L’accesso civico semplice è limitato ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, senza dover dimostrare interesse qualificato. Chiunque ha il diritto di richiedere tale documentazione, qualora la pubblicazione sia stata omessa (art. 5, comma 1, del dlgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato, invece, esula dall’obbligo di pubblicazione della pubblica amministrazione. Riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal dlgs. n. 33/2013.
Chi può chiedere accesso agli atti?
Tutti possono fare richiesta di accesso agli atti? L’accesso ai documenti amministrativi è consentito unicamente al soggetto legittimato a chiederne la visione, soggetto che deve avere
interesse diretto, concreto e attuale
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali si è chiesto l’accesso.
Il soggetto interessato presenta la richiesta direttamente alla pubblica amministrazione, adeguatamente motivata. I controinteressati, se vedono lesa la propria riservatezza, possono opporsi.
I possibili effetti della richiesta di accesso ai documenti sono 3:
- differimento;
- accoglimento;
- rigetto.
Diritto di accesso agli atti, quando è differito
Il differimento dell’accesso viene predisposto quando è sufficiente per assicurare una tutela temporanea degli interessi oppure per salvaguardare alcune esigenze dell’amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti e in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
Il comma 2 dell’art. 53 del codice appalti individua alcune situazioni in cui il diritto di accesso è differito. Il diritto di accesso è differito nei casi seguenti:
- procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Accoglimento richiesta di accesso gli atti
Nel momento in cui la richiesta di accesso ai documenti viene accolta, si specifica anche l’arco temporale entro il quale bisogna prendere visione dei documenti o farne copia (in genere non è un tempo inferiore a 15 giorni). L’esame dei documenti avviene presso una sede stabilita e, se del caso, in presenza di personale addetto. I documenti non possono essere in alcun modo alterati o spostati dal luogo stabilito per la consultazione.
Diritto di accesso agli atti negato
È possibile che l’accesso agli atti sia negato? L’art. 53 del codice appalti individua alcune situazioni nelle quali non è possibile richiedere accesso agli atti e per le quali tale diritto è negato (così come ogni forma di divulgazione):
- informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante;
- relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo su domande dell’esecutore;
- soluzioni tecniche e/o programmi informatici usati per aste elettroniche, se coperte da privativa intellettuale.
L’accesso è sempre consentito al concorrente ai fini della difesa in giudizio degli interessi vantati dal concorrente in relazione alla procedura di affidamento del contratto pubblico.
Come si fa la richiesta?
Come deve essere presentata la richiesta di accesso agli atti? Esistono 2 modi per fare richiesta di accesso agli atti di gara:
- informale: mediante presa visione o rilascio di copia dei documenti amministrativi o altro atto pubblicato direttamente sul sito istituzionale dell’ente “amministrazione trasparente”.
- formale: l’istanza viene presentata, protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa istruttoria.
Oggetto dell’accesso agli atti e interesse del richiedente
Per quali documenti si può fare richiesta di accesso agli atti? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo far ricorso alla definizione di “documento amministrativo” contenuta nell’art 22 della legge 241/1990:
un documento amministrativo è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
L’interesse che si vuole soddisfare una volta presa visione dei documenti deve:
- essere lecito, non contrario al diritto;
- riferirsi direttamente al richiedente (e non per conto di terzi);
- avere una utilità concreta (le richieste strumentali, volte a fare un controllo generalizzato sull’operato delle p.a. non devono essere prese in considerazione);
- essere attuale: sussistere nel momento in cui si fa l’esitanza di accesso (non verranno prese in considerazioni retroattive o future).
La riservatezza dell’amministrazione aggiudicatrice
In cosa consiste la riservatezza dell’amministrazione? L’amministrazione aggiudicatrice non può rivelare informazioni riservate comunicate dagli operatori economici compresi anche, ma non solo, segreti tecnici o commerciali ed aspetti riservati alle offerte.
L’amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici determinate condizioni volte a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che l’ente rende disponibili durante la procedura d’appalto. La pubblica amministrazione non è tenuta a dare informazioni riservate e perciò tutelate, anche se richieste in sede di ricorso.
Art. 53 codice appalti, il testo
Di seguito ti propongo il testo integrale dell’art. 53 del codice appalti.
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
alle relazioni riservate del direttore dei lavori ((, del direttore dell’esecuzione)) e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Per essere sempre in linea con le nuove normative, ti consiglio di scaricare gratis un software per capitolati speciali.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!