Testo unico edilizia
Art. 50
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (L)
Testo vigente
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all’atto da registrare, all’amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell’atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L’esenzione si applica a condizione che l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all’ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma4, deve essere prodotta da parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-50-dpr-380-01/
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Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA (Articoli 1 - 51)
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
- Articolo 1. - Ambito di applicazione
- Articolo 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali
- Articolo 2-bis. - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
- Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi
- Articolo 3-bis. - Interventi di conservazione
- Articolo 4. - Regolamenti edilizi comunali
- Articolo 5. -Sportello unico per l'edilizia
Titolo II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
- Articolo 6. - Attività edilizia libera
- Articolo 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
- Articolo 7. - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
- Articolo 8. - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
- Articolo 9. - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Articolo 9-bis. - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
- Articolo 10. - Interventi subordinati a permesso di costruire
- Articolo 11. - Caratteristiche del permesso di costruire
- Articolo 12. - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 13. - Competenza al rilascio del permesso di costruire
- Articolo 14. - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Articolo 15. - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
- Articolo 16. - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 17. - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
- Articolo 18. - Convenzione-tipo
- Articolo 19. - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
- Articolo 20. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 21. - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività
- Articolo 22. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 23. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
- Articolo 23-bis. - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
- Articolo 23-ter. - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
- Articolo 23-quater. - Usi temporanei
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
- Articolo 27. - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Articolo 28. - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
- Articolo 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato
- Articolo 29. - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
Capo II - Sanzioni
- Articolo 30. - Lottizzazione abusiva
- Articolo 31. - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Articolo 32. - Determinazione delle variazioni essenziali
- Articolo 33. - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
- Articolo 34. - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Articolo 34-bis. - Tolleranze costruttive
- Articolo 34-ter. - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
- Articolo 35. - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Articolo 36. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
- Articolo 36-bis. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
- Articolo 37. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
- Articolo 38. - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
- Articolo 39. - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
- Articolo 40. - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
- Articolo 41. - Demolizione di opere abusive
- Articolo 42. - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
- Articolo 43. - Riscossione
- Articolo 44. - Sanzioni penali
- Articolo 45. - Norme relative all'azione penale
- Articolo 46. - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
- Articolo 47. - Sanzioni a carico dei notai
- Articolo 48. - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia (Articoli 52 - 135-bis)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 52. - Tipo di strutture e norme tecniche
- Articolo 53. - Definizionie
- Articolo 54. - Sistemi costruttivi
- Articolo 55. - Edifici in muratura
- Articolo 56. - Edifici con struttura a pannelli portanti
- Articolo 57. - Edifici con strutture intelaiate
- Articolo 58. - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
- Articolo 59. - Laboratori
- Articolo 60. Emanazione di norme tecniche
- Articolo 61. - Abitati da consolidare
- Articolo 62. - Utilizzazione di edifici
- Articolo 63. - Opere pubbliche
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
- Articolo 64. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
- Articolo 65. - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- Articolo 66. - Documenti in cantiere
- Articolo 67. - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
- Articolo 68. - Controlli
- Articolo 69. - Accertamenti delle violazioni
- Articolo 70. - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico
- Articolo 77. - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
- Articolo 78. - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- Articolo 79. - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
- Articolo 80. - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
- Articolo 81. - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
- Articolo 83. - Opere disciplinate e gradi di sismicità
- Articolo 84. - Contenuto delle norme tecniche
- Articolo 85. - Azioni sismiche
- Articolo 86. - Verifica delle strutture
- Articolo 87. - Verifica delle fondazioni
- Articolo 88. - Deroghe
- Articolo 89. - Parere sugli strumenti urbanistici
- Articolo 90. - Sopraelevazioni
- Articolo 91. - Riparazioni
- Articolo 92. - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche
- Articolo 93. - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Articolo 94. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
- Articolo 94-bis. - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Sezione III - Repressione delle violazioni
- Articolo 95. - Sanzioni penali
- Articolo 96. - Accertamento delle violazioni
- Articolo 97. - Sospensione dei lavori
- Articolo 98. - Procedimento penale
- Articolo 99. - Esecuzione d'ufficio
- Articolo 100. - Competenza della Regione
- Articolo 101. - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
- Articolo 102. - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
- Articolo 103. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV -Disposizioni finali
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
- Articolo 122. - Ambito di applicazione
- Articolo 123. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
- Articolo 124. - Limiti ai consumi di energia
- Articolo 125. - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
- Articolo 126. - Certificazione di impianti
- Articolo 127. - Certificazione delle opere e collaudo
- Articolo 128 - Certificazione energetica degli edifici
- Articolo 129. - Esercizio e manutenzione degli impianti
- Articolo 130. - Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Articolo 131. - Controlli e verifiche
- Articolo 132. - Sanzioni
- Articolo 133. - Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Articolo 134. - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
- Articolo 135. - Applicazione
- Articolo 135-bis. - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

