Art. 50 dlgs 81/08: RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Quali sono i compiti previsti dall’art. 50 dlgs 81/08?
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, abbreviato RLS, è una figura fondamentale all’interno di un’azienda, la cui presenza ha lo scopo di consentire la collaborazione da parte dei lavoratori nella valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e nel verificare le misure di prevenzione previste per la tutela di salute e sicurezza.
In tutte le aziende sono presenti rischi e i dipendenti sono spesso i primi ad accorgersene; grazie al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, essi hanno una voce in capitolo per migliorare le proprie condizioni. In questo contesto si inserisce l’art. 50 del dlgs 81/08 che ne disciplina i compiti.
Per svolgere tutti i compiti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e tutte le altre figure devono essere costantemente aggiornati sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questa ragione, può tornarti utile un software per la sicurezza sul lavoro per la valutazione dei rischi e la gestione di tutti gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato al testo unico sicurezza; puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni.
Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. E’ colui che dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e si relaziona con il datore di lavoro per tutte le problematiche che possono emergere.
L’RLS, quindi, è una figura fondamentale per tutte le aziende con almeno un lavoratore e il numero dei rappresentanti eletti varia in base al numero complessivo dei dipendenti dell’azienda:
- un rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende oltre i 1.000 lavoratori, dove il numero dei rappresentanti è stabilito attraverso accordi interconfederali oppure dalla contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Cosa fa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
L’RLS si relaziona in modo diretto con il datore di lavoro al fine di collaborare e controllare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; partecipa attivamente alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, alla messa in atto di piani e programmi di prevenzione dedicati alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, fino alla supervisione degli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori stessi.
In particolare, le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite dal comma 1 dell’art. 50 del dlgs 81/2008, che garantisce a quest’ultimo:
- l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- la consultazione:
- sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- in occasione della nomina dell’ RSPP, ASPP, addetti al primo soccorso, addetti antincendio e addetti alle emergenze;
- nell’organizzazione di programmi formativi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ultimi aggiornamenti testo unico sicurezza sul lavoro);
- la partecipazione alla riunione periodica convocata almeno una volta all’anno con più di 15 lavoratori (art. 35 dlgs 81/2008);
- la ricezione di informazioni:
- sulla valutazione dei rischi e le misure preventive relative;
- dall’organo di vigilanza;
- la facoltà di fare proposte in merito alle attività di prevenzione;
- la formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (comma 10 e 11, art. 37 dlgs 81/2008);
- la promozione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- la segnalazione al responsabile dell’azienda i rischi individuati durante la sua attività;
- la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure preventive adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.
Le modalità per esercitare le funzioni sopra elencate vengono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (comma 3).
Cosa deve garantire il datore di lavoro al rappresentante dei lavoratori?
Il datore di lavoro deve garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2):
- il tempo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti senza perdita di retribuzione;
- i mezzi e gli spazi necessari per lo svolgimento efficace dei suoi compiti;
- l’applicazione delle tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali onde evitare pregiudizi a causa dello svolgimento dei suoi compiti.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può accedere alla documentazione aziendale?
L’art. 50 dlgs 81/08 attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto di accesso alla documentazione aziendale per esercitare la sua funzione di controllo, i documenti in questione sono:
- DVR;
- nomina del medico competente;
- designazione del RSPP e degli addetti alle emergenze;
- DUVRI;
- POS;
- verbale della riunione periodica di prevenzione;
- denunce d’infortunio e di malattia professionale, registro degli infortuni;
- registri e verbali relativi informazione e formazione;
- verbale di consegna dei DPI;
- libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
- registro di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (ove presenti);
- schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi (ove presenti);
- contratti di subappalto, appalto e somministrazione (informazioni sui costi per la sicurezza).
Doveri del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza
Il comma 6 stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nel dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale in relazione alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nel documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI, art. 26 comma 3), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Chi non può fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Secondo il comma 7, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può essere compatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Il datore di lavoro può sanzionare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Il dlgs 81/2008 non prevede sanzioni a carico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto la natura consultiva e propositiva dei suoi compiti non comporta responsabilità nelle decisioni che verranno poi prese dal datore di lavoro. Il compito dell’RLS è quello di rappresentare i lavoratori e il suo parere non è vincolante per il datore di lavoro che rappresenta il principale responsabile delle scelte.
L’RLS è comunque un lavoratore e, in quanto tale, può essere ritenuto responsabile se non assolve agli obblighi previsti dall’art. 20 dlgs 81/2008, la cui violazione comporta sanzioni di tipo penale o amministrativo a seconda della gravità. Per questa ragione, puoi utilizzare un software per la sicurezza sul lavoro in cui trovare le linee guida per una corretta valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni.
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. |

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