Art. 45 codice appalti, operatori economici
Chi sono gli operatori economici? Quali sono i requisiti per partecipare ad una gara d’appalto? L’art. 45 del codice appalti
L’art. 45 del codice appalti definisce nel dettaglio quali sono gli operatori economici. I soggetti economici ammessi alle gare d’appalto devono soddisfare diversi requisiti stringenti, dimostrando la loro affidabilità, moralità, integrità.
La stazione appaltante ha diverse responsabilità, tra cui quella di verificare l’affidabilità degli operatori economici, prima di ammetterli alla gara d’appalto. Per poter tenere l’intera documentazione sotto controllo, ti consiglio usBIM.LLPP, un software che ti permette di organizzare i documenti in un’unica piattaforma in cloud. Puoi visualizzare l’incartamento in pochi passaggi, condividerlo con le figure interessate e scambiare documenti con estrema facilità. In questo modo puoi archiviare la documentazione relativa ad ogni operatore economico e consultarla nel minor tempo possibile: in questo modo sei certo di fare la scelta giusta, non c’è il rischio di ammettere in gara un operatore economico poco affidabile.
Per poter comprendere appieno che cosa sono gli operatori economici, dobbiamo affidarci alla definizione dell’art. 3 comma 1 lett. p) del codice appalti. L’operatore economico è:
una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
In line di massima può essere definito operatore economico:
Nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 43 del codice appalti, chiarisce quali sono gli operatori economici. Essi sono:
Per poter essere ammessi ad una gara d’appalto, gli operatori economici devono soddisfare alcuni requisiti:
Spetta alla stazione appaltante verificare il possesso dei suddetti requisiti da parte degli operatori economici insieme ad altre caratteristiche fondamentali, quali: moralità, integrità e affidabilità professionale.
I motivi di esclusione per un operatore economico sono diversi e sono normati dall’art. 80 del codice appalti:
I motivi di esclusione diretta sono:
I motivi di esclusione sottoposti alla valutazione della stazione appaltante sono:
La stazione appaltante, accertata la presenza di uno o più motivi suddetti nel rispetto del principio di proporzionalità, dispone l’esclusione dalla gara all’esito di un provvedimento in contradditorio con l’operatore economico inadempiente. L’attivazione del contradditorio ha lo scopo di consentire all’operatore economico di dimostrare di poter partecipare alla gara, avendo risolto le eventuali mancanze riscontrate. La ratio del contraddittorio è che l’appalto deve essere sempre affidato a soggetti che offrono garanzie di integrità e affidabilità.
Un operatore economico può essere escluso dalla gara anche per una parziale e/o scorretta compilazione della documentazione da consegnare alla stazione appaltante. Al riguardo ti consiglio di utilizzare un software per capitolati speciali: avrai a tua disposizione una vasta banca dati di modelli sempre aggiornati alle ultime normative vigenti. In questo modo sei certo di compilare tutta la documentazione che ti occorre e in maniera corretta.
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