Sicurezza

Art. 44 dlgs 81/08: diritti lavoratori in caso di pericolo grave

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Federica Fabrizio
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L’art. 44 del dlgs 81/08 stabilisce che il lavoratore, in caso di grave emergenza, può abbandonare il posto di lavoro senza subire alcuna conseguenza

La figura del lavoratore viene definita dal dlgs 81/08 come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

I lavoratori, sempre secondo il testo unico sulla sicurezza, godono di diritti inalienabili volti a tutelare la loro integrità, la loro salute e la loro dignità derivanti dall’attività lavorativa. Tra questi vi è il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona diventata rischiosa per via di un pericolo grave e immediato, senza subire conseguenze per il loro comportamento, definito dall’art. 44 del dlgs 81/08.

Per pericolo grave e immediato si intende una situazione di rischio che può determinare lesioni molto gravi e/o portare al decesso del lavoratore. In questo caso, quindi, il datore di lavoro deve fare in modo che qualsiasi lavoratore, per la sua sicurezza e/o quella di altre persone, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di questo pericolo.

Le misure da osservare per rendere sicure le attività sul luogo di lavoro sono davvero tante e farsi supportare da un software per la sicurezza sul lavoro in linea con il testo unico per la sicurezza rappresenta la soluzione migliore; utilizzando il software puoi studiare la sicurezza direttamente sulle piante dei luoghi in cui si svolgono le attività, individuare le criticità in funzione del processo produttivo ed elaborare documenti di valutazione rischi dettagliati.

Cosa prevede l’art. 44 del dlgs 81/08?

L’art. 44 dlgs 81/08 stabilisce che il lavoratore, in caso di grave emergenza, può abbandonare il posto di lavoro senza subire alcuna conseguenza. In particolare, il comma 1 dell’art. 44 dlgs 81/08 afferma che il lavoratore, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, che si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Dunque, il lavoratore nel caso in cui dovesse trovarsi in una delle suddette situazioni ha il diritto di:

  • allontanarsi da esse;
  • evitarle.

In entrambi i casi, il lavoratore non può subire alcuna conseguenza.

Il comma 2 dell’art. 44 dlgs 81/08 specifica, invece, che il lavoratore può prendere misure adatte a scongiurare le conseguenze di un pericolo grave e immediato qualora non sia possibile contattare un superiore gerarchico senza subire pregiudizi per tale comportamento, sempre che non vengano dimostrate gravi negligenze.

Diritti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

Oltre al diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo, il lavoratore ha il diritto di:

  • ricevere un adeguato controllo sanitario;
  • ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
  • non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza.

Sorveglianza sanitaria

Ogni datore di lavoro, sia esso di una grande o piccola azienda, è tenuto ad attivare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali e di infortuni sul lavoro come stabilito dall’art. 41 dlgs 81/2008. La sorveglianza sanitaria include una visita medica:

  • preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e per poter ricevere poi l’idoneità alla mansione svolta;
  • su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente rilevi un rischio professionale;
  • precedente all’assunzione;
  • finale (alla cessazione del rapporto di lavoro).

Informazione e formazione

Il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’informazione è il primo step sui processi di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, in materia di rischi e prevenzione (art. 36 dlgs 81/08). L’informazione deve essere comprensibile da tutti, chiara ed esaustiva.

L’art. 37 dlgs 81/08 stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e ai loro rappresentanti con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

Al fine di fornire un’adeguata formazione è necessario istituire dei corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti partecipi della sicurezza. La formazione deve essere periodica e modulata in base all’evoluzione dei rischi.

Oneri finanziari

I corsi di formazione e il materiale informativo in materia di sicurezza non sono a carico dei lavoratori; quindi non peserà su di loro alcun onere finanziario, bensì sul datore di lavoro, garante della sicurezza.

Il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore secondo quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza attraverso un’attenta valutazione dei rischi che puoi elaborare facilmente utilizzando un software per la sicurezza sul lavoro.

 

Federica Fabrizio

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