Testo unico sicurezza
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
Testo vigente aggiornato alla Legge 198/2025 di conversione del al D.L. 159/2025
In grassetto i cambiamenti rispetto al testo precedente
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Testo normativo
Approfondimento
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori. Scopri quando è obbligatoria e da chi viene fatta
Ogni datore di lavoro, sia esso di una grande o piccola azienda, è tenuto ad attivare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali e di infortuni sul lavoro. È in questo contesto che si inserisce la sorveglianza sanitaria regolamentata dall’articolo 41 D.Lgs. 81/2008.
In particolare il settore edile, storicamente esposto a un elevato rischio infortunistico e con un’incidenza significativa di patologie professionali, richiede un approccio sempre più mirato e specialistico nella gestione della sorveglianza sanitaria.
Ricordiamo che la sorveglianza sanitaria non è solo un obbligo del medico competente, ma anche una responsabilità diretta del datore di lavoro. Trascurare questo obbligo può portare a sanzioni anche molto severe, fino ad arrivare – nei casi più gravi – all’arresto.
Proprio per questo è fondamentale dotarsi di strumenti pratici ed efficienti che aiutino a gestire correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. Un valido supporto può arrivare da un software pensato per la sicurezza sul lavoro, che semplifica la compilazione della documentazione prevista dal testo unico sulla sicurezza. Grazie a una prova gratuita di 30 giorni, è possibile testarne tutte le funzionalità e valutare concretamente come può migliorare la gestione della sicurezza all’interno della propria realtà lavorativa.
Analizziamo nel dettaglio cos’è la sorveglianza sanitaria, da chi viene effettuata, quando è obbligatoria, cosa comprende e le sanzioni previste per il mancato rispetto di questa importante attività.
Art. 41 D.Lgs. 81/2008: cos’è la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria regolamentata dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 ed è, per definizione, l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Ha come obiettivo, quindi, quello di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e a monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro.
Quando è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria?
Secondo il comma 1 dell’articolo 41, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
- in presenza dei seguenti rischi:
- rischio rumore;
- rischio vibrazioni;
- rischio campi elettromagnetici;
- rischio radiazioni ottiche;
- rischio agenti chimici;
- rischio agenti fisici;
- rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- rischio amianto;
- rischio agenti biologici;
- movimentazione manuale di carichi;
- videoterminalisti;
- lavoro notturno;
- lavoratori disabili;
- lavoratrici in gravidanza.
- qualora sia richiesta dal lavoratore;
- qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

Art.41 d.lgs 81/2008: sorveglianza sanitaria quando è obbligatoria
Quando la sorveglianza sanitaria non può essere effettuata?
Secondo il comma 3 del medesimo articolo, le visite mediche non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Chi effettua la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro. Il medico competente ha il compito di verificare che le condizioni di salute del singolo lavoratore siano compatibili con la mansione svolta.
In particolare, deve valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertarne lo stato di salute. Una copia di questo programma diventa parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Cosa comprende la sorveglianza sanitaria: tipologie di visite
La sorveglianza sanitaria prevede una serie di visite mediche da effettuare in momenti diversi durante il percorso lavorativo, a seconda della situazione e della necessità.
Il comma 2 dell’articolo 41, in particolare, divide le visite mediche in:
- visita medica preventiva, per stabilire l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e valutare la sua idoneità o meno alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore e dare eventuale continuità di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di questi accertamenti viene stabilita in una volta l’anno (se non prevista dalla relativa normativa) e può assumere cadenza diversa che viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro che ha luogo al termine del rapporto di lavoro (a seguito di licenziamento, dimissioni o comunque rescissione del contratto);
- visita medica preventiva prima dell’assunzione, qualora ne faccia richiesta il datore di lavoro, il medico competente o l’ASL;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro nei casi in cui un membro del personale si sia dovuto assentare a causa di motivi di salute per più di 60 giorni.
Chi deve pagare le visite mediche?
Secondo il comma 4 dell’articolo 41, tutte le visite mediche sopra elencate sono a carico del datore di lavoro e comprendono:
- esami clinici;
- esami biologici;
- indagini diagnostiche.
Inoltre, le visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansioni hanno lo scopo di verificare l’assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Come vanno gestiti gli esiti delle visite mediche: cartella sanitaria
Il comma 5 dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, istituita dal medico competente per ciascun lavoratore, all’interno della quale viene riportato lo stato di salute passato e presente del lavoratore e deve soddisfare i requisiti minimi riportati nell’Allegato 3A (D.Lgs. 81/2008).
La cartella sanitaria può essere predisposta formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall’articolo 53 D.Lgs. 81/2008 (modalità di tenuta della documentazione) e viene conservata presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Giudizio del medico competente
La finalità della visita medica è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti. Per questo il medico competente è tenuto ad esprimere un giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica che deve essere consegnato al lavoratore e al datore di lavoro in forma scritta (articolo 41, comma 6 e comma 6-bis).
Il giudizio può essere:
- di idoneità, se il lavoratore può svolgere la specifica mansione;
- di idoneità parziale con limitazione, se il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari limitazioni;
- di non idoneità temporanea, se il lavoratore, a causa del suo stato di salute, non può svolgere la mansione specifica per un periodo di tempo (va precisato il limite temporale di validità, articolo 41, comma 7);
- di non idoneità permanente, se il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere la mansione specifica.
I commi 2 e 2-bis dell’art.41 stabiliscono che in fase preassuntiva, qualora il medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Inoltre, durante la visita preventiva, se il medico prescrive esami o indagini diagnostiche, deve considerare i risultati di eventuali esami già svolti dal lavoratore, riportati nella copia della cartella sanitaria fornita al termine del precedente rapporto di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione.
Obblighi del lavoratore
La sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi in capo al datore di lavoro (articolo 18 D.Lgs. 81/2008) ma anche per il lavoratore c’è l’obbligo di sottoporsi alla visite, qualora previste, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, così come previsto dall’articolo 20 D.Lgs. 81/08.
Quando è ammesso il ricorso avverso i giudizi del medico competente?
Il comma 9 dell’art. 41 stabilisce che se il datore di lavoro o il lavoratore non condividono il giudizio del medico, entro 30 giorni dalla sua emissione, possono fare ricorso all’azienda sanitaria locale che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Modalità di accertamento della tossicodipendenza sui luoghi di lavoro
Entro il 31 dicembre 2026, tramite accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali, devono essere riviste le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.
E’ previsto che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possano essere effettuati oltre che dal medico competente, anche dal personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza con funzioni di vigilanza delle aziende unità sanitarie locali (non più quindi solo dai medici del lavoro).
In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, viene introdotta una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria
Le sanzioni previste in caso di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria possono ricadere sia sul datore di lavoro che sul medico competente, definite rispettivamente dall’articolo 55 e dall’articolo 58 del D.Lgs. 81/08.
Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono:
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro euro in caso di mancata nomina del medico competente;
- ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro, per non aver sottoposto i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
- ammenda da 711,92 a 2.562,91 euro per non aver comunicato in tempo al medico competente il termine del rapporto di lavoro.
Le sanzioni a carico del medico competente sono:
- arresto fino a 2 mesi o con ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per negligenze relative alla scrittura e alla conservazione delle schede sanitarie;
- arresto fino a 3 mesi o con ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro per inadempienze relative allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria;
- ammenda da 854,30 a 2847,69 euro per mancata regolarità e periodicità nelle visite regolari, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore, mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti.
Per essere certi di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per evitare ogni tipo di sanzione ti suggerisco, ancora una volta, di utilizzare un software per gestire tutta la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Linee guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia (Lombardia – 2025)
Con il decreto 1817/2025 del 13 febbraio 2025, la Regione Lombardia ha aggiornato le Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia, precedentemente emanate con il Decreto 5408/2012 del 19 giugno.
Il documento recepisce le recenti evoluzioni normative (in primis il D.Lgs. 44/2020) e i progressi scientifici maturati negli ultimi 10 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento si rivolge a una platea estesa di operatori della prevenzione, pubblici e privati: medici competenti, ATS, datori di lavoro, RSPP, RLS e naturalmente ai lavoratori del comparto edile lombardo. Il suo obiettivo è offrire indirizzi chiari e aggiornati per affrontare, con rigore scientifico e responsabilità, un tema centrale come la salute nei luoghi di lavoro ad alta complessità come i cantieri.
Nelle premesse delle linee guida si legge che il programma di sorveglianza sanitaria proposto non rappresenta un protocollo rigido, bensì uno strumento dinamico, da adattare alle specificità dei singoli contesti operativi.
Lo scopo particolare è quello di fornire al medico competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.
In particolare, viene valorizzata sia la funzione della visita medica preventiva, finalizzata a escludere controindicazioni allo svolgimento della mansione, sia quella delle visite periodiche, fondamentali per il monitoraggio costante delle condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al medico competente.
Il giudizio di idoneità da parte del medico competente non si limita a un mero adempimento formale, ma rappresenta un atto di responsabilità complesso, che implica la conoscenza degli stili di vita, delle scelte individuali e della percezione soggettiva del rischio da parte del lavoratore.
Nei contesti ad alto rischio come i cantieri, infatti, l’espressione dell’idoneità psicofisica assume una valenza cruciale, anche in relazione alle problematiche di reinserimento lavorativo in presenza di limitazioni.
Un’intera sezione è invece dedicata agli “esami integrativi” per i lavoratori esposti ad amianto, silice e IPA (idrocarburi policiclici aromatici: addetti alla stesura di guaine bituminose, asfaltatori, altri esposti) e alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono attività in quota in sospensione su funi.
Utili indicazioni sono fornite anche in materia di “accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore” nei casi di cambio di mansione del lavoratore, ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute, accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro e gli adempimenti per i lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-41-dlgs-81-2008/
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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1. - Finalità
- Articolo 2. - Definizioni
- Articolo 3. - Campo di applicazione
- Articolo 3-bis. - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Articolo 4. - Computo dei lavoratori
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
- Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
- Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 11. - Attività promozionali
- Articolo 12. - Interpello
- Articolo 13. - Vigilanza
- Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- Articolo 14-bis. - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - Misure di tutela e obblighi
- Articolo 15. - Misure generali di tutela
- Articolo 16. - Delega di funzioni
- Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Articolo 19. - Obblighi del preposto
- Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
- Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
- Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- Articolo 24. - Obblighi degli installatori
- Articolo 25. - Obblighi del medico competente
- Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
- Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
- Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
- Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
- Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
- Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
- Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
- Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
- Articolo 43. - Disposizioni generali
- Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- Articolo 45. - Primo soccorso
- Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 51. - Organismi paritetici
- Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- Articolo 53. - Tenuta della documentazione
- Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - Sanzioni
- Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
- Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
- Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
- Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 62. - Definizioni
- Articolo 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
- Articolo 64. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
- Articolo 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- Articolo 67. - Notifiche all’organi di vigilanza competente per territorio
CAPO II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
- Articolo 69. - Definizioni
- Articolo 70. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 71. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Articolo 73. - Informazione, formazione e addestramento
- Articolo 73-bis. - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Articolo 74. - Definizioni
- Articolo 75. - Obbligo di uso
- Articolo 76. - Requisiti dei DPI
- Articolo 77. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 78. - Obblighi dei lavoratori
- Articolo 79. - Criteri per l’individuazione e l’uso
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- Articolo 80. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 81. - Requisiti di sicurezza
- Articolo 82. - Lavori sotto tensione
- Articolo 83. - Lavori in prossimità di parti attive
- Articolo 84. - Protezioni dai fulmini
- Articolo 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- Articolo 86. - Verifiche e controlli
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- Articolo 88. - Campo di applicazione
- Articolo 89. - Definizioni
- Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
- Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
- Articolo 95. - Misure generali di tutela
- Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Articolo 99. - Notifica preliminare
- Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
- Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
- Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
- Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
- Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
- Articolo 109. - Recinzione del cantiere
- Articolo 110. - Luoghi di transito
- Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
- Articolo 113. - Scale
- Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
- Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
- Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
- Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
- Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
- Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
- Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
- Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
- Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
- Articolo 125. - Disposizione dei montanti
- Articolo 126. - Parapetti
- Articolo 127. - Ponti a sbalzo
- Articolo 128 - Sottoponti
- Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
- Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
- Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
- Articolo 132. - Relazione tecnica
- Articolo 133. - Progetto
- Articolo 134. - Documentazione
- Articolo 135. - Marchio del fabbricante
- Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
- Articolo 137. - Manutenzione e revisione
- Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
- Articolo 141. - Strutture speciali
- Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
- Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
- Articolo 144. - Resistenza delle armature
- Articolo 145. - Disarmo delle armature
- Articolo 146. - Difesa delle aperture
- Articolo 147. - Scale in muratura
- Articolo 148. - Lavori speciali
- Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
- Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
- Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
- Articolo 152. - Misure di sicurezza
- Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
- Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
- Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
- Articolo 156. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 161. - Campo di applicazione
- Articolo 162. - Definizioni
- Articolo 163. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 164. - Informazione e formazione
CAPO II – SANZIONI
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 167. - Campo di applicazione
- Articolo 168. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 169. - Informazione, formazione e addestramento
CAPO II - SANZIONI
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
- Articolo 174. - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
- Articolo 176. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 177. - Informazione e formazione
CAPO III - SANZIONI
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
- Articolo 181. - Valutazione dei rischi
- Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
- Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
- Articolo 187. - Campo di applicazione
- Articolo 188. - Definizioni
- Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
- Articolo 190. - Valutazione del rischio
- Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
- Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
- Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 196. - Deroghe
- Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
- Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
- Articolo 199. - Campo di applicazione
- Articolo 200. - Definizioni
- Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 202. - Valutazione dei rischi
- Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 205. - Deroghe
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Articolo 206. - Campo di applicazione
- Articolo 207. - Definizioni
- Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
- Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
- Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
- Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 212. - Deroghe
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
- Articolo 213. - Campo di applicazione
- Articolo 214. - Definizioni
- Articolo 215. - Valori limite di esposizione
- Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
- Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
- Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria
CAPO VI - SANZIONI
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
- Articolo 221. - Campo di applicazione
- Articolo 222. - Definizioni
- Articolo 223. - Valutazione dei rischi
- Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
- Articolo 228. - Divieti
- Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- Articolo 232. - Adeguamenti normativi
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
- Articolo 236. - Valutazione del rischio
- Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 238. - Misure tecniche
- Articolo 239. - Informazione e formazione
- Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
- Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- Articolo 244. - Registrazione dei tumori
- Articolo 245. - Adeguamenti normativi
CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
- Articolo 249. - Valutazione del rischio
- Articolo 250. - Notifica
- Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
- Articolo 252. - Misure igieniche
- Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
- Articolo 254. - Valore limite
- Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
- Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
- Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
- Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
- Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
- Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Articolo 261. - Mesoteliomi
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 266. - Campo di applicazione
- Articolo 267. - Definizioni
- Articolo 268. - Classificazione degli agenti biologici
- Articolo 269. - Comunicazione
- Articolo 270. - Autorizzazione
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 271. - Valutazione del rischio
- Articolo 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 273. - Misure igieniche
- Articolo 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
- Articolo 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Articolo 276. - Misure specifiche per i processi industriali
- Articolo 277. - Misure di emergenza
- Articolo 278. - Informazioni e formazione
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
- Articolo 279. - Prevenzione e controllo
- Articolo 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Articolo 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso
CAPO IV - SANZIONI
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Articolo 289. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Articolo 290. - Valutazione dei rischi di esplosione
- Articolo 291. - Obblighi generali
- Articolo 292. - Coordinamento
- Articolo 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Articolo 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Articolo 294-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori
- Articolo 295. - Termini per l’adeguamento
- Articolo 296. - Verifiche
CAPO III - SANZIONI
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
- Articolo 298. - Principio di specialità
- Articolo 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
- Articolo 300. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Articolo 301. - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
- Articolo 301-bis. - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
- Articolo 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
- Articolo 302-bis. - Potere di disposizione
- Articolo 303. - Circostanza attenuante (abrogato)
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI
- ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34) - ALLEGATO I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente
- ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
- ALLEGATO IIIA - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
- ALLEGATO IIIB - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
- ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
- ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
- ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
- ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
- ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
- ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
- ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
- ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
- ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
- ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
- ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
- ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
- ALLEGATO XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
- ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
- ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
- ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
- ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
- ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
- ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
- ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
- ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
- ALLEGATO XXXIV - Videoterminali
- ALLEGATO XXXV - Agenti fisici
- ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici
- ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche
- ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XL - Divieti
- ALLEGATO XLI - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
- ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi
- ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO 43-BIS - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XLIII-TER - Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
- ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico
- ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
- ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
- ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali
- ALLEGATO XLVIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- ALLEGATO L - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
- ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive



