art. 36 dlgs 81 08 informazione ai lavoratori

Art. 36 dlgs 81/2008: obbligo di informazione ai lavoratori

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L’art. 36 dlgs 81/2008 stabilisce che il datore è tenuto a garantire un’adeguata informazione al lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

L’informazione rappresenta il primo step sui processi di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, in materia di rischi e prevenzione.

Il dlgs 81/2008 definisce l’informazione come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Con l’informazione, infatti, i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda. È in questa ottica che si sviluppa l’art. 36 del dlgs 81/2008, stabilendo i contenuti dell’informazione da fornire ai lavoratori.

L’informazione ha un ruolo così importante da costituire un obbligo, seppur delegabile, per il datore di lavoro. La violazione di tale obbligo può essere sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Per evitare ogni tipo di sanzione ti suggerisco i seguenti strumenti:

Cosa prevede l’art. 36 del Testo Unico sulla Sicurezza?

Il comma 1 e il comma 2 dell’art. 36 del dlgs 81/2008 definiscono i singoli casi in cui il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione ai lavoratori.

Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori su:

  • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Secondo il comma 2, invece, ciascun lavoratore deve ricevere informazioni particolari su:

  • rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Informazione ai lavoratori (art. 36)

Informazione ai lavoratori

Art. 36 dlgs 81/2008, comma 3

Il comma 3 chiarisce che, per i lavoratori a domicilio e per quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portieri, custodi, ecc.), le informazioni devono riguardare:

  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Art. 36 dlgs 81/2008, comma 4

Il comma 4 specifica che il contenuto della suddetta informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Inoltre, laddove l’informazione riguardi i lavoratori immigrati, il percorso informativo deve essere preceduto da una verifica della comprensione della lingua utilizzata.

A tale scopo vengono incontro le nuove tecnologie al servizio dell’edilizia: modello 3D, realtà virtuali immersive, realtà aumentata, ecc. Al riguardo ti rimando a specifiche soluzioni che, certamente, semplificano i processi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, soprattutto in ambito edilizio.

Come attestare l’avvenuta informazione ai lavoratori: modello PDF

Secondo quanto previsto dall’art 36 del dlgs 81/08, è necessario redigere un modello, come questo che ti fornisco, che attesti l’avvenuta informazione dei lavoratori.

Modello di avvenuta informazione

Modello di avvenuta informazione, art. 36 e 37 dlgs 81/2008

 

 

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