Testo unico edilizia
Art. 36-bis
Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
Testo vigente D.P.R. 380/2001
Articolo introdotto dal D.L. 69/2024 e modificato dalla Legge 105/2024 (Salva Casa)
1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 , e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.

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Navigazione rapida nel Testo Unico Edilizia
Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA (Articoli 1 - 51)
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
- Articolo 1. - Ambito di applicazione
- Articolo 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali
- Articolo 2-bis. - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
- Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi
- Articolo 3-bis. - Interventi di conservazione
- Articolo 4. - Regolamenti edilizi comunali
- Articolo 5. -Sportello unico per l'edilizia
Titolo II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
- Articolo 6. - Attività edilizia libera
- Articolo 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
- Articolo 7. - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
- Articolo 8. - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
- Articolo 9. - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Articolo 9-bis. - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
- Articolo 10. - Interventi subordinati a permesso di costruire
- Articolo 11. - Caratteristiche del permesso di costruire
- Articolo 12. - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 13. - Competenza al rilascio del permesso di costruire
- Articolo 14. - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Articolo 15. - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
- Articolo 16. - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 17. - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
- Articolo 18. - Convenzione-tipo
- Articolo 19. - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
- Articolo 20. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 21. - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività
- Articolo 22. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 23. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
- Articolo 23-bis. - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
- Articolo 23-ter. - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
- Articolo 23-quater. - Usi temporanei
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
- Articolo 27. - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Articolo 28. - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
- Articolo 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato
- Articolo 29. - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
Capo II - Sanzioni
- Articolo 30. - Lottizzazione abusiva
- Articolo 31. - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Articolo 32. - Determinazione delle variazioni essenziali
- Articolo 33. - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
- Articolo 34. - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Articolo 34-bis. - Tolleranze costruttive
- Articolo 34-ter. - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
- Articolo 35. - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Articolo 36. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
- Articolo 37. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
- Articolo 38. - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
- Articolo 39. - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
- Articolo 40. - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
- Articolo 41. - Demolizione di opere abusive
- Articolo 42. - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
- Articolo 43. - Riscossione
- Articolo 44. - Sanzioni penali
- Articolo 45. - Norme relative all'azione penale
- Articolo 46. - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
- Articolo 47. - Sanzioni a carico dei notai
- Articolo 48. - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia (Articoli 52 - 135-bis)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 52. - Tipo di strutture e norme tecniche
- Articolo 53. - Definizionie
- Articolo 54. - Sistemi costruttivi
- Articolo 55. - Edifici in muratura
- Articolo 56. - Edifici con struttura a pannelli portanti
- Articolo 57. - Edifici con strutture intelaiate
- Articolo 58. - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
- Articolo 59. - Laboratori
- Articolo 60. Emanazione di norme tecniche
- Articolo 61. - Abitati da consolidare
- Articolo 62. - Utilizzazione di edifici
- Articolo 63. - Opere pubbliche
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
- Articolo 64. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
- Articolo 65. - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- Articolo 66. - Documenti in cantiere
- Articolo 67. - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
- Articolo 68. - Controlli
- Articolo 69. - Accertamenti delle violazioni
- Articolo 70. - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico
- Articolo 77. - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
- Articolo 78. - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- Articolo 79. - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
- Articolo 80. - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
- Articolo 81. - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
- Articolo 83. - Opere disciplinate e gradi di sismicità
- Articolo 84. - Contenuto delle norme tecniche
- Articolo 85. - Azioni sismiche
- Articolo 86. - Verifica delle strutture
- Articolo 87. - Verifica delle fondazioni
- Articolo 88. - Deroghe
- Articolo 89. - Parere sugli strumenti urbanistici
- Articolo 90. - Sopraelevazioni
- Articolo 91. - Riparazioni
- Articolo 92. - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche
- Articolo 93. - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Articolo 94. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
- Articolo 94-bis. - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Sezione III - Repressione delle violazioni
- Articolo 95. - Sanzioni penali
- Articolo 96. - Accertamento delle violazioni
- Articolo 97. - Sospensione dei lavori
- Articolo 98. - Procedimento penale
- Articolo 99. - Esecuzione d'ufficio
- Articolo 100. - Competenza della Regione
- Articolo 101. - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
- Articolo 102. - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
- Articolo 103. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV -Disposizioni finali
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
- Articolo 122. - Ambito di applicazione
- Articolo 123. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
- Articolo 124. - Limiti ai consumi di energia
- Articolo 125. - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
- Articolo 126. - Certificazione di impianti
- Articolo 127. - Certificazione delle opere e collaudo
- Articolo 128 - Certificazione energetica degli edifici
- Articolo 129. - Esercizio e manutenzione degli impianti
- Articolo 130. - Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Articolo 131. - Controlli e verifiche
- Articolo 132. - Sanzioni
- Articolo 133. - Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Articolo 134. - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
- Articolo 135. - Applicazione
- Articolo 135-bis. - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

