Art. 35 codice appalti: soglie di rilevanza comunitaria
Art. 35 codice appalti, schemi sulle soglie di rilevanza comunitaria: quali sono le soglie, cosa sono i contratti sopra soglia e come si calcola l’importo stimato
Art. 35 codice appalti: soglie di rilevanza comunitaria. In questo articolo ti spiegherò cosa sono le soglie di rilevanza comunitaria, e quali sono i limiti, sia per i settori speciali che per quelli ordinari. Avvalendomi di schemi facili da comprendere proverò a riassumerti l’art. 35 del codice appalti.
Le predette soglie di rilevanza comunitaria sono soggette a periodici aggiornamenti con appositi provvedimenti dell’Unione Europea, per questa ragione può esserti utile scaricare gratuitamente per 30 giorni un software con una banca dati di modelli e documentazioni costantemente aggiornati alle ultime novità normative.
A cosa è dedicato l’art. 35 del codice dei contratti pubblici?
L’art. 35 del codice appalti stabilisce quali sono le soglie di rilevanza comunitaria. Cosa sono? Le soglie di rilevanza comunitaria sono rappresentate da classi di importi, differenziate per lavori, servizi e forniture che a seconda del loro ammontare assumono interesse a livello Europeo. Le stesse stabiliscono l’obbligo di aprire una gara d’appalto a tutte le nazioni dell’Unione Europea garantendo l’accesso agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Quali sono i contratti sopra soglia?
I contratti sopra soglia sono i contratti che prevedono lavori, forniture o servizi con importo a base di gara superiore alle soglie stabilite dall’art. 35 del Codice appalti.
Qual è l’attuale soglia comunitaria?
Le soglie di rilevanza comunitaria sono state aggiornate il 1 gennaio 2022 e risultano essere le seguenti:
- 5.382.000 € per appalti pubblici di lavori e concessioni;
- 215.000 € per appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione di amministrazioni sub-centrali;
- 140.000 € per appalti pubblici di forniture, servizi, concorsi pubblici di progettazione di amministrazioni centrali;
- 750.000 € per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Art.35 settori ordinari
Nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono:
- 5.382.000 € per appalti di lavori;
- 431.000 € per appalti di forniture, di servizi e per concorsi pubblici di progettazione;
- 1.000.000 € per i contratti di servizi, per i servizi sociali ed altri servizi specifici.
Difesa e sicurezza:
- 5.382.000 € per appalti di lavori;
- 431.000 € per forniture, servizi e concorsi.

Art. 35 soglie comunitarie – settori speciali
Le soglie di rilevanza comunitaria vengono ridefinite periodicamente con provvedimento della Commissione Europea.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture si basa sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.
Quali sono i settori speciali?
I settori speciali sono: gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Sono chiamati speciali perché riguardano i bisogni fondamentali dei cittadini europei.
Come si calcola l’importo stimato dell’appalto
E’ fondamentale determinare correttamente l’importo stimato dell’appalto, in quanto è l’importo su cui si esegue la verifica di rilevanza comunitaria. Al riguardo occorre procedere come previsto dal comma 4: occorre definire l’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione. Occorre tenere conto dell’importo massimo, inclusa qualsiasi forma di eventuale opzioni o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.
Il comma 7 dell’articolo 35 stabilisce che il valore stimato di un appalto va quantificato:
- al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara;
- al momento di avvio della procedura di affidamento (nel caso in cui non sia prevista un’indizione di gara).
Per calcolare l’importo stimato dell’appalto in maniera precisa puoi scaricare e utilizzare gratuitamente per 30 giorni un software contabilità lavori che ti guida nella redazione di tutta la documentazione necessaria, dal progetto all’esecuzione fino all’ultimazione dei lavori.
Anticipazione del prezzo su importo stimato
Secondo il comma 18 dell’art. 35 la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% calcolato sull’importo del contratto d’appalto, entro 15 giorni dall’avvio dell’esecuzione dei lavori. L’art. 207 del decreto rilancio, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, stabilisce che tale percentuale può essere incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante fino al 31.12.2022.
Come precisato dall’ANAC questo procedimento è fondamentale per assicurare le somme in un momento delicato quale l’avvio dei lavori.
Per poter usufruire di queste somme, l’appaltatore può chiedere garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’acconto stesso, secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della garanzia si modifica automaticamente con l’evolversi dei lavori, sempre in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficio concesso può decadere nel caso in cui i tempi contrattuali non vengano rispettati per ritardi dell’appaltatore. Rimane obbligo di quest’ultimo restituire le somme corrisposte su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 35, il testo
Di seguito ti riporto il testo integrale dell’art. 35.
1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
2. ((Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:))
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati ((…)) per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati ((…)) per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. ((Sul valore del contratto di appalto)) viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio ((della prestazione)). L’erogazione dell’anticipazione ((, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,)) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ((della prestazione)). La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso ((della prestazione)), in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione ((della prestazione)) non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.Settori ordinari
euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.Settori speciali
euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.Settori ordinari
euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;Settori speciali
euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;Difesa e sicurezza
euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;Concessioni
euro 5.382.000

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