Testo unico edilizia
Art. 30
Lottizzazione abusiva (L)
Testo vigente aggiornato al D.Lgs. 1/2024
▼ Confronta versioni
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
6. Comma abrogato dal D.P.R. 304/2005
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Navigazione rapida nel Testo Unico Edilizia
Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA (Articoli 1 - 51)
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
- Articolo 1. - Ambito di applicazione
- Articolo 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali
- Articolo 2-bis. - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
- Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi
- Articolo 3-bis. - Interventi di conservazione
- Articolo 4. - Regolamenti edilizi comunali
- Articolo 5. -Sportello unico per l'edilizia
Titolo II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
- Articolo 6. - Attività edilizia libera
- Articolo 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
- Articolo 7. - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
- Articolo 8. - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
- Articolo 9. - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Articolo 9-bis. - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
- Articolo 10. - Interventi subordinati a permesso di costruire
- Articolo 11. - Caratteristiche del permesso di costruire
- Articolo 12. - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 13. - Competenza al rilascio del permesso di costruire
- Articolo 14. - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Articolo 15. - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
- Articolo 16. - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 17. - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
- Articolo 18. - Convenzione-tipo
- Articolo 19. - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
- Articolo 20. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 21. - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività
- Articolo 22. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 23. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
- Articolo 23-bis. - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
- Articolo 23-ter. - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
- Articolo 23-quater. - Usi temporanei
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
- Articolo 27. - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Articolo 28. - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
- Articolo 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato
- Articolo 29. - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
Capo II - Sanzioni
- Articolo 31. - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Articolo 32. - Determinazione delle variazioni essenziali
- Articolo 33. - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
- Articolo 34. - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Articolo 34-bis. - Tolleranze costruttive
- Articolo 34-ter. - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
- Articolo 35. - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Articolo 36. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
- Articolo 36-bis. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
- Articolo 37. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
- Articolo 38. - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
- Articolo 39. - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
- Articolo 40. - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
- Articolo 41. - Demolizione di opere abusive
- Articolo 42. - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
- Articolo 43. - Riscossione
- Articolo 44. - Sanzioni penali
- Articolo 45. - Norme relative all'azione penale
- Articolo 46. - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
- Articolo 47. - Sanzioni a carico dei notai
- Articolo 48. - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia (Articoli 52 - 135-bis)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 52. - Tipo di strutture e norme tecniche
- Articolo 53. - Definizionie
- Articolo 54. - Sistemi costruttivi
- Articolo 55. - Edifici in muratura
- Articolo 56. - Edifici con struttura a pannelli portanti
- Articolo 57. - Edifici con strutture intelaiate
- Articolo 58. - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
- Articolo 59. - Laboratori
- Articolo 60. Emanazione di norme tecniche
- Articolo 61. - Abitati da consolidare
- Articolo 62. - Utilizzazione di edifici
- Articolo 63. - Opere pubbliche
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
- Articolo 64. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
- Articolo 65. - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- Articolo 66. - Documenti in cantiere
- Articolo 67. - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
- Articolo 68. - Controlli
- Articolo 69. - Accertamenti delle violazioni
- Articolo 70. - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico
- Articolo 77. - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
- Articolo 78. - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- Articolo 79. - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
- Articolo 80. - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
- Articolo 81. - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
- Articolo 83. - Opere disciplinate e gradi di sismicità
- Articolo 84. - Contenuto delle norme tecniche
- Articolo 85. - Azioni sismiche
- Articolo 86. - Verifica delle strutture
- Articolo 87. - Verifica delle fondazioni
- Articolo 88. - Deroghe
- Articolo 89. - Parere sugli strumenti urbanistici
- Articolo 90. - Sopraelevazioni
- Articolo 91. - Riparazioni
- Articolo 92. - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche
- Articolo 93. - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Articolo 94. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
- Articolo 94-bis. - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Sezione III - Repressione delle violazioni
- Articolo 95. - Sanzioni penali
- Articolo 96. - Accertamento delle violazioni
- Articolo 97. - Sospensione dei lavori
- Articolo 98. - Procedimento penale
- Articolo 99. - Esecuzione d'ufficio
- Articolo 100. - Competenza della Regione
- Articolo 101. - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
- Articolo 102. - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
- Articolo 103. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV -Disposizioni finali
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
- Articolo 122. - Ambito di applicazione
- Articolo 123. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
- Articolo 124. - Limiti ai consumi di energia
- Articolo 125. - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
- Articolo 126. - Certificazione di impianti
- Articolo 127. - Certificazione delle opere e collaudo
- Articolo 128 - Certificazione energetica degli edifici
- Articolo 129. - Esercizio e manutenzione degli impianti
- Articolo 130. - Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Articolo 131. - Controlli e verifiche
- Articolo 132. - Sanzioni
- Articolo 133. - Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Articolo 134. - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
- Articolo 135. - Applicazione
- Articolo 135-bis. - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

