Home » Testo unico sicurezza (dlgs 81/2008) » Art. 30 D.Lgs. 81/2008 – Modelli di organizzazione e di gestione
In grassetto i cambiamenti rispetto al testo precedente
L’ art. 30 del D.Lgs. 81/08 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza e ne descrive le caratteristiche e i requisiti essenziali
L’adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza è di fondamentale importanza per garantire un’adeguata pianificazione dell’attività produttiva e delle misure preventive e protettive volte ad assicurare un programma di miglioramento dei livelli di sicurezza.
L’applicazione degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è un obbligo per tutte le attività che abbiano almeno un lavoratore (oltre al datore di lavoro) ed esistono al riguardo strumenti di supporto per la corretta attuazione delle misure di sicurezza in azienda. Ti consiglio, quindi, di utilizzare un software gestione sicurezza lavoro che ti consente di creare un sistema di gestione della sicurezza attraverso la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’attuazione di corretti modelli di gestione della sicurezza sul lavoro esonera il datore di lavoro dalle responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001.
Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.
Perché il modello di organizzazione e di gestione esima effettivamente azienda e organismi apicali dalle responsabilità amministrativa devono ricorrere alcune condizioni:
Il comma 5 afferma la corrispondenza degli SGSL conformi alle norme volontarie con i requisiti di cui sopra; in esso si afferma quanto segue:
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
Al fine di agevolare l’adozione del modello nelle piccole e medie imprese, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Queste procedure vengono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Nelle imprese fino a 50 lavoratori, l’adozione del modello di organizzazione e di gestione rientra tra le attività finanziabili (come previsto dall’art. 11).

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