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Art. 30 dlgs 81/2008: modelli di organizzazione e di gestione

L’ art. 30 del dlgs 81/08 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza e ne descrive le caratteristiche e i requisiti essenziali

Leggi il testo di legge

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza è di fondamentale importanza per garantire un’adeguata pianificazione dell’attività produttiva e delle misure preventive e protettive volte ad assicurare un programma di miglioramento dei livelli di sicurezza.

L’applicazione degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro previsti dal dlgs 81/2008 è un obbligo per tutte le attività che abbiano almeno un lavoratore (oltre al datore di lavoro) ed esistono al riguardo strumenti di supporto per la corretta attuazione delle misure di sicurezza in azienda. Ti consiglio, quindi, di utilizzare un software gestione sicurezza lavoro che ti consente di creare un sistema di gestione della sicurezza attraverso la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Cosa prevede l’art. 30 del dlgs 81/2008?

L’art. 30 del dlgs 81/2008 stabilisce che l’attuazione di corretti modelli di gestione della sicurezza sul lavoro esonera il datore di lavoro dalle responsabilità amministrativa prevista dal dlgs 231/2001.

Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001.

Perché il modello di organizzazione e di gestione esima effettivamente azienda e organismi apicali dalle responsabilità amministrativa devono ricorrere alcune condizioni:

  • deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (comma 1):
    • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    • alle attività di sorveglianza sanitaria;
    • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
    • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    • all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
    • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
  • deve prevedere idonei sistemi di registrazione degli eventi ( comma 2);
  • deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (comma 3);
  • deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo sono necessari, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
    nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (comma 4).

Art. 30 dlgs 81/2008, comma 5: sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)

Il comma 5 afferma la corrispondenza degli SGSL conformi alle norme volontarie con i requisiti di cui sopra; in esso si afferma quanto segue:

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

Art. 30 dlgs 81/2008, comma 5-bis: modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese

Al fine di agevolare l’adozione del modello nelle piccole e medie imprese, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Queste procedure vengono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 6 dlgs 81/2008, comma 6

Nelle imprese fino a 50 lavoratori, l’adozione del modello di organizzazione e di gestione rientra tra le attività finanziabili (come previsto dall’art. 11).

Art. 30 dlgs 81/2008: il testo completo

Di seguito ti riporto il testo integrale dell’art. 30 del testo unico sicurezza sul lavoro:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  4. alle attività di sorveglianza sanitaria;

  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

  8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

Il modo più semplice per creare un sistema di gestione della sicurezza, e usufruire dei vantaggi da esso derivanti, è certamente  quello di affidarsi a un software gestione sicurezza in grado di guidarti passo passo nella definizione del sistema.

Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

 

Leggi tutti gli articoli del testo unico sicurezza (dlgs 81/08).
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