Art 30 codice appalti principi di aggiudicazione

Art. 30 codice appalti: principi per l’aggiudicazione

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Art. 30 codice appalti: i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni

L’art. 30 del codice appalti norma i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni. Si tratta di alcuni criteri da rispettare per garantire il corretto svolgimento della procedura d’appalto ed evitare l’esclusione di micro, piccole e medie imprese, a patto che sia salvaguardata la qualità della prestazione offerta.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, ti ricordo che è sempre opportuno affidarsi a software o strumenti adeguati e aggiornati alle norme tecniche e legislative in vigore, per essere certi di non commettere illeciti e incorrere in pesanti sanzioni (penali e civili). Al riguardo esiste già un software per capitolati speciali che ti guida nella compilazione dei documenti di gara, in maniera sicura ed efficiente.

Art. 30 codice appalti

Quali sono i principi da rispettare per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni? Il comma 1 suddivide l’elenco dei principi in due periodi diversi che fanno pensare anche ad una gerarchia.

L’art. 30 del codice appalti al comma 1 prevede che l’affidamento e l’esecuzione lavori, servizi, forniture e concessioni debbano garantire qualità delle prestazioni, nel rispetto di 4 principi fondamentali:

  • economicità;
  • efficacia;
  • tempestività;
  • correttezza.

Successivamente, lo stesso articolo richiama ulteriori principi legati alla:

  • libera concorrenza;
  • non discriminazione;
  • trasparenza;
  • proporzionalità;
  • pubblicità.

La prima analogia da fare è quella con l’art. 1 della legge 241/1990 (procedimento amministrativo) che prevede che:

l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza […].

Ogni principio è strettamente concatenato all’altro. Di seguito li analizzo nel dettaglio.

Principio di economicità

Il principio di economicità è il primo elencato ed è di fondamentale importanza: prevede il corretto uso delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e dell’esecuzione del contratto.

E’ intimamente legato ai concetti di efficacia (che è il secondo principio) e di efficienza (non citato esplicitamente).

Principio di efficacia

Come appena detto, il concetto efficacia è strettamente correlato all’economicità e all’efficienza. Cerco di far chiarezza su questi concetti che sono utili in diversi ambiti, soprattutto nel campo della pianificazione strategica e nel controllo delle attività.

I termini efficacia ed efficienza sono spesso usati indistintamente come sinonimi, ma nella realtà fanno riferimento a due concetti ben distinti.

L’efficacia fa riferimento alla capacità di raggiungere l’obiettivo corretto, mentre l’efficienza fa riferimento all’abilità di farlo nel miglior modo possibile (utilizzando le minori risorse possibile).

Semplificando al massimo, essere efficienti implica fare le cose nel modo giusto (nel miglio modo possibile); essere efficaci vuol dire fare le cose giuste (le migliori).

Ecco un rapido esempio:

  • l’ufficio A impiega 3 lavoratori ed esplica in un giorno 24 pratiche. All’ufficio A arrivano 24 pratiche al giorno;
  • l’ufficio B impiega una persona che elabora in un giorno 20 pratiche. All’ufficio B pervengono 30 pratiche al giorno.

L’ufficio B è più efficiente (una unità ha una produttività di 20 pratiche uomo/giorno, mentre l’ufficio A ha una produttività di 8 pratiche/uomo giorno). Tuttavia A è efficace (riesce ad elaborare tutte le pratiche che arrivano); B non lo è.

Dunque i due concetti devono viaggiare a braccetto, secondo il principio di economicità.

L’efficacia dell’azione amministrativa deve puntare punta a raggiungere gli obiettivi corretti, secondo tali principi.

Principio di tempestività

Il tempo è un valore supremo, per cui è fondamentale usarlo al meglio, evitando dispersioni che dilatino la durata del procedimento di selezione del contraente (in assenza di ragioni obiettive).

Occorre altresì rispettare adeguatamente i tempi perentori, ordinatori e dilatori.

Principio di correttezza

Correttezza e buona fede sono fondamentali per tutte le fasi dell’appalto, dalle procedure di selezione fino all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante ha l’obbligo di garantire correttezza in ogni procedimento, in ogni attività, insieme alla buona fede esplicitata nell’art. 1337 del codice civile:

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

Il concetto di correttezza, quindi, va di pari passo con quello di buona fede cioè il dovere di comportarsi con onestà. Tali concetti sono generici, un significato specifico viene attribuito dal giudice di fronte a casi pratici che hanno bisogno di una definizione più particolareggiata.

Il debitore ha il dovere di eseguire le prestazioni strumentali o accessorie in modo da soddisfare le richieste del creditore. Il creditore, invece, ha il dovere di collaborare con il debitore per evitare che l’adempimento sia per quest’ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.

Di fronte ad un contratto le parti devono comportarsi seguendo la responsabilità precontrattuale, detta anche culpa in contrahendo, seguendo la regola della buona condotta, secondo il principio della solidarietà contrattuale. Ciascuna delle parti interessate dal contratto ha interesse alla lealtà, nonché alla serietà della trattativa, infatti, la buona fede richiamata dall’art. 1337 c.c. è intesa come correttezza (amplius infra).

Principio di libera concorrenza

Le gare d’appalto sono svolte in modo tale da garantire l’accesso a tutte le imprese: micro, piccole e medie imprese. Secondo il principio di rotazione, gli operatori economici si devono alternare, proprio per garantire una varietà di aggiudicazioni e quindi oggettività della scelta.

La rotazione si applica sia agli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, sia nel caso di affidamenti diretti (rotazione degli affidamenti) e sia nel caso di procedure negoziate (rotazione degli inviti).

La finalità del principio è evidente: evitare che si possano consolidare rapporti con un solo operatore economico e favorire l’equa distribuzione delle opportunità a tutti i partecipanti.

Il principio di rotazione è insito in quello di libera concorrenza. Nella gara d’appalto è sempre vietato servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi di correttezza professionale per aggiudicarsi i lavori.

Micro, piccole e medie imprese, chi sono?

Le microimprese sono imprese che impiegano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Le piccole imprese contano meno di 50 occupati ed un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Le medie imprese hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Principio di non discriminazione

A tutti gli operatori economici deve essere garantita parità di trattamento, senza favoreggiamenti o sconto alcuno. L’obiettivo principale delle stazioni appaltanti dovrebbe essere quello della massima apertura alla concorrenza per garantire una vasta circolazione di prodotti e servizi; in questo modo la stazione appaltante ha una ricca scelta per selezionare l’offerta più vantaggiosa che possa rispondere appieno ai bisogni in oggetto.

Principio di trasparenza

L’intera procedura di gara deve essere caratterizzata dal principio di trasparenza, faro di tutto il percorso. Deve essere presente in tutte le attività della stazione appaltante, dalla selezione degli operatori economici, fino all’esecuzione dei lavori.

La programmazione, la scelta del contraente, l’aggiudicazione, l’esecuzione di lavori, servizi e forniture relative all’affidamento sono gestite e poi trasmesse alla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. Attraverso piattaforme telematiche, l’ANAC riesce a garantire la pubblicazione dei dati acquisiti, consultabili da tutti (ai sensi dell’art. 29 del codice appalti).

La trasparenza è attuata a mezzo di specifici obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni, con riguardo alle procedure bandite. Nessun passaggio è nell’ombra, tutto è reso pubblico.

Secondo il dlgs 33/2013 (trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (..) La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il principio di trasparenza è di fondamentale importanza anche per i cittadini, che in questo modo possono conoscere il modus operandi delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati.

In definitiva, da una parte si delinea il diritto di accesso ai documenti (accesso agli atti), disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dall’art. 53 del dlgs. 50/2016 – che consente di accedere in qualsiasi momento agli atti di gara, dall’altra si delinea l’accesso civico, ovvero la possibilità per tutti i cittadini di conoscere gli atti amministrativi senza richiesta di legittimazione.

Principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità è un principio che delinea l’adeguatezza dei mezzi impiegati al fine desiderato: nel diritto nazionale, si è affermato con lo stato di diritto per contemperare l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico con il rispetto dei diritti individuali.

Esige l’accertamento di una rigorosa proporzione fra l’uso dei mezzi usati e gli obiettivi prefissati, da realizzare.

Principio di pubblicità

Al fine di garantire trasparenza in tutta la procedura di gara, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di adeguata pubblicità delle operazioni inerenti le procedure concorsuali. La pubblicità si concretizza in una serie di obblighi di informazione, che l’amministrazione è tenuta a rispettare.

Secondo le linee guida ANAC n. 4 la stazione appaltante deve assicurare opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, individuando gli strumenti più adatti a seconda della tipologia di contratto e del settore di riferimento.

Nello specifico, la stazione appaltante ha l’obbligo di pubblicare un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, oppure ha la facoltà di ricorrere ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in base al contratto, per un periodo minimo di 15 giorni.

Se viene ammesso un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato, la stazione appaltante procede al sorteggio che deve essere reso noto (data e luogo di svolgimento) grazie ad adeguati strumenti di pubblicità.

Principi di aggiudicazione appalti

Principi di aggiudicazione appalti, art. 30 dlgs 50/2016

GPP: Green Public Procurement

Che cos’è il green public procurement? Il GPP è l’inclusione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione, la volontà di preferire

quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo” (U.S. EPA 1995). 

Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X (comma 3 art. 30 dlgs 50/2016).

Acquistare verde” significa quindi acquistare un bene/servizio tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita dall’estrazione della materia prima, allo smaltimento del rifiuto. Esso è uno dei principali strumenti adottati per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile.

I criteri ambientali minimi hanno un loro peso che deve essere debitamente considerato dalla stazione appaltante nella determinazione dell’importo a base di gara. Si va, quindi, verso un  “adeguamento verde” degli operatori economici che contrattano (o che vogliono contrattare) con le pubbliche amministrazioni, preferendo quelle offerte che riducono gli impatti ambientali.

Ritenuta 0,50% stazione appaltante: garanzia di regolarità contributiva

La ritenuta dello 0,50% menzionata nel comma 5 bis dell’art. 30 dlgs 50/2016 ha la funzione di garantire la regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è applicata una ritenuta dello 0,50 %. Tale ritenuta può essere svincolata solo con la liquidazione dello stato finale dei lavori, previo rilascio del DURC.

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP invita il soggetto inadempiente e in ogni caso l’affidatario a provvedere entro 15 giorni. Ove non venga contestata la richiesta, la stazione appaltante paga le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contraente.

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