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Home » Testo unico sicurezza (dlgs 81/2008) » Articolo 3 testo unico sicurezza – Campo di applicazione

Testo unico sicurezza
Articolo 3
Campo di applicazione

Testo aggiornata al D.L. 159/2025

▼ Confronta versioni

Versioni disponibili

  • 1. Testo aggiornata al D.L. 159/2025
  • 2. Testo originario D.Lgs. 81/2008
  • 3. Testo aggiornato alla Legge 198/2025
  • 4. Testo vigente aggiornato alla Legge 34/2026 in vigore dal 07/04/2026
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione
civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3-bis.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Comma abrogato dal dlgs 15 giugno 2015, n. 81.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Testo normativo

Approfondimento


D.L. Omnibus 2025: cooperative e organizzazioni di volontariato, chiarimenti sugli obblighi

Il decreto legge Omnibus 2025 (D.L. 95/2025 convertito con la legge 8 agosto 2025, n. 118 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025) fornisce l’interpretazione autentica del comma 3-bis dell’articolo 3 del Testo Unico della Sicurezza.

L’intervento ha importanti ricadute sugli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti di cooperative sociali (definite dalla L.381/991) e organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

In base all’interpretazione autentica, questi soggetti “non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente” per le finalità di cui all’articolo 18 del TUS.

Per effetto di questa disposizione, le Cooperative, le Organizzazioni di volontariato per la Protezione Civile, Croce Rossa, VV.F. e Soccorso alpino non sono tenuti, ad esempio, alla nomina del medico e alla designazione degli addetti all’emergenza (incendio e primo soccorso).

L’equiparazione resta valida per tutti gli obblighi propri e non delegabili del datore di lavoro e del dirigente previsti dagli altri articoli del TUS, tra cui la nomina dell’RSPP (art. 17) e la valutazione dei rischi (art. 28 e 29).

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-3-testo-unico-sicurezza/

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 1. - Finalità
  • Articolo 2. - Definizioni
  • Articolo 3-bis. - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
  • Articolo 4. - Computo dei lavoratori

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

  • Articolo 5. - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Articolo 6. - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • Articolo 7. - Comitati regionali di coordinamento
  • Articolo 8. - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
  • Articolo 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 10. - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 11. - Attività promozionali
  • Articolo 12. - Interpello
  • Articolo 13. - Vigilanza
  • Articolo 14. - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • Articolo 14-bis. - Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I - Misure di tutela e obblighi
  • Articolo 15. - Misure generali di tutela
  • Articolo 16. - Delega di funzioni
  • Articolo 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
  • Articolo 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 19. - Obblighi del preposto
  • Articolo 20. - Obblighi dei lavoratori
  • Articolo 21. - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
  • Articolo 22. - Obblighi dei progettisti
  • Articolo 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
  • Articolo 24. - Obblighi degli installatori
  • Articolo 25. - Obblighi del medico competente
  • Articolo 26. - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • Articolo 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II - Valutazione dei rischi
  • Articolo 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
  • Articolo 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Articolo 30. - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
  • Articolo 31. - Servizio di prevenzione e protezione
  • Articolo 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
  • Articolo 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
  • Articolo 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  • Articolo 35. - Riunione periodica
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
  • Articolo 36. - Informazione ai lavoratori
  • Articolo 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 38. - Titoli e requisiti del medico competente
  • Articolo 39. - Svolgimento dell’attività di medico competente
  • Articolo 40. - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
  • Articolo 41. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI - Gestione delle emergenze
  • Articolo 43. - Disposizioni generali
  • Articolo 44. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
  • Articolo 45. - Primo soccorso
  • Articolo 46. - Prevenzione incendi
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
  • Articolo 47. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Articolo 48. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • Articolo 49. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
  • Articolo 50. - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Articolo 51. - Organismi paritetici
  • Articolo 52. - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
  • Articolo 53. - Tenuta della documentazione
  • Articolo 54. - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

Sezione I - Sanzioni
  • Articolo 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Articolo 56. - Sanzioni per il preposto
  • Articolo 57. - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
  • Articolo 58. - Sanzioni per il medico competente
  • Articolo 59. - Sanzioni per i lavoratori
  • Articolo 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'arrticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale
  • Articolo 61. - Esercizio dei diritti della persona offesa

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 62. - Definizioni
  • Articolo 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
  • Articolo 64. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
  • Articolo 66. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
  • Articolo 67. - Notifiche all’organi di vigilanza competente per territorio

CAPO II - SANZIONI

  • Articolo 68. - Sanzioni per il datore di lavoro

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Articolo 69. - Definizioni
  • Articolo 70. - Requisiti di sicurezza
  • Articolo 71. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Articolo 73. - Informazione, formazione e addestramento
  • Articolo 73-bis. - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

  • Articolo 74. - Definizioni
  • Articolo 75. - Obbligo di uso
  • Articolo 76. - Requisiti dei DPI
  • Articolo 77. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 78. - Obblighi dei lavoratori
  • Articolo 79. - Criteri per l’individuazione e l’uso

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

  • Articolo 80. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 81. - Requisiti di sicurezza
  • Articolo 82. - Lavori sotto tensione
  • Articolo 83. - Lavori in prossimità di parti attive
  • Articolo 84. - Protezioni dai fulmini
  • Articolo 85. - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
  • Articolo 86. - Verifiche e controlli

CAPO IV - SANZIONI

  • Articolo 87. - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

  • Articolo 88. - Campo di applicazione
  • Articolo 89. - Definizioni
  • Articolo 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  • Articolo 91. - Obblighi del coordinatore per la progettazione
  • Articolo 92. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  • Articolo 93. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
  • Articolo 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
  • Articolo 95. - Misure generali di tutela
  • Articolo 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  • Articolo 97. - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
  • Articolo 98. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  • Articolo 99. - Notifica preliminare
  • Articolo 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
  • Articolo 101. - Obblighi di trasmissione
  • Articolo 102. - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
  • Articolo 103. - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
  • Articolo 104. - Modalità attuative di particolari obblighi
  • Articolo 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione I - Campo di applicazione
  • Articolo 105. - Attività soggette
  • Articolo 106. - Attività escluse
  • Articolo 107. - Definizioni
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
  • Articolo 108. - Viabilità nei cantieri
  • Articolo 109. - Recinzione del cantiere
  • Articolo 110. - Luoghi di transito
  • Articolo 111. - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
  • Articolo 112. - Idoneità delle opere provvisionali
  • Articolo 113. - Scale
  • Articolo 114. - Protezione dei posti di lavoro
  • Articolo 115. - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
  • Articolo 116. - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
  • Articolo 117. - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III - Scavi e fondazioni
  • Articolo 118. - Splateamento e sbancamento
  • Articolo 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
  • Articolo 120. - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
  • Articolo 121. - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
  • Articolo 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
  • Articolo 123. - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
  • Articolo 124. - Deposito di materiali sulle impalcature
  • Articolo 125. - Disposizione dei montanti
  • Articolo 126. - Parapetti
  • Articolo 127. - Ponti a sbalzo
  • Articolo 128 - Sottoponti
  • Articolo 129. - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
  • Articolo 130. - Andatoie e passerelle
Sezione V - Ponteggi fissi
  • Articolo 131. - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
  • Articolo 132. - Relazione tecnica
  • Articolo 133. - Progetto
  • Articolo 134. - Documentazione
  • Articolo 135. - Marchio del fabbricante
  • Articolo 136. - Montaggio e smontaggio
  • Articolo 137. - Manutenzione e revisione
  • Articolo 138. - Norme particolari
Sezione VI - Ponteggi movibili
  • Articolo 139. - Ponti su cavalletti
  • Articolo 140. - Ponti su ruote a torre
Sezione VII - Costruzioni edilizie
  • Articolo 141. - Strutture speciali
  • Articolo 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
  • Articolo 143. - Posa delle armature e delle centine
  • Articolo 144. - Resistenza delle armature
  • Articolo 145. - Disarmo delle armature
  • Articolo 146. - Difesa delle aperture
  • Articolo 147. - Scale in muratura
  • Articolo 148. - Lavori speciali
  • Articolo 149. - Paratoie e cassoni
Sezione VIII - Demolizioni
  • Articolo 150. - Rafforzamento delle strutture
  • Articolo 151. - Ordine delle demolizioni
  • Articolo 152. - Misure di sicurezza
  • Articolo 153. - Convogliamento del materiale di demolizione
  • Articolo 154. - Sbarramento della zona di demolizione
  • Articolo 155. - Demolizione per rovesciamento
  • Articolo 156. - Verifiche

CAPO III - SANZIONI

  • Articolo 157. - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
  • Articolo 158. - Sanzioni per i coordinatori
  • Articolo 159. - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
  • Articolo 160. - Sanzioni per i lavoratori autonomi

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 161. - Campo di applicazione
  • Articolo 162. - Definizioni
  • Articolo 163. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 164. - Informazione e formazione

CAPO II – SANZIONI

  • Articolo 165. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 166. - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 167. - Campo di applicazione
  • Articolo 168. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 169. - Informazione, formazione e addestramento

CAPO II - SANZIONI

  • Articolo 170. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 171. - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 172. - Campo di applicazione
  • Articolo 173. - Definizioni

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

  • Articolo 174. - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
  • Articolo 176. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 177. - Informazione e formazione

CAPO III - SANZIONI

  • Articolo 178. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 179. - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 180. - Definizioni e campo di applicazione
  • Articolo 181. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  • Articolo 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
  • Articolo 184. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 185. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 186. - Cartella sanitaria e di rischio

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

  • Articolo 187. - Campo di applicazione
  • Articolo 188. - Definizioni
  • Articolo 189. - Valori limite di esposizione e valori di azione
  • Articolo 190. - Valutazione del rischio
  • Articolo 191. - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
  • Articolo 192. - Misure di prevenzione e protezione
  • Articolo 193. - Uso dei dispositivi di protezione individuali
  • Articolo 194. - Misure per la limitazione dell’esposizione
  • Articolo 195. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 196. - Deroghe
  • Articolo 197. - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
  • Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

  • Articolo 199. - Campo di applicazione
  • Articolo 200. - Definizioni
  • Articolo 201. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Articolo 202. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 203. - Misure di prevenzione e protezione
  • Articolo 204. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 205. - Deroghe

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

  • Articolo 206. - Campo di applicazione
  • Articolo 207. - Definizioni
  • Articolo 208. - Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Articolo 209. - Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
  • Articolo 210. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  • Articolo 210-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Articolo 211. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 212. - Deroghe

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

  • Articolo 213. - Campo di applicazione
  • Articolo 214. - Definizioni
  • Articolo 215. - Valori limite di esposizione
  • Articolo 216. - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
  • Articolo 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
  • Articolo 218. - Sorveglianza sanitaria

CAPO VI - SANZIONI

  • Articolo 219. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Articolo 220. - Sanzioni a carico del medico competente

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

  • Articolo 221. - Campo di applicazione
  • Articolo 222. - Definizioni
  • Articolo 223. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 224. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
  • Articolo 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
  • Articolo 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
  • Articolo 227. - Informazione e formazione per i lavoratori
  • Articolo 228. - Divieti
  • Articolo 229. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
  • Articolo 231. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
  • Articolo 232. - Adeguamenti normativi

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE

Sezione I - Disposizioni generali
  • Articolo 233. - Campo di applicazione
  • Articolo 234. - Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 235. - Sostituzione e riduzione
  • Articolo 236. - Valutazione del rischio
  • Articolo 237. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
  • Articolo 238. - Misure tecniche
  • Articolo 239. - Informazione e formazione
  • Articolo 240. - Esposizione non prevedibile
  • Articolo 241. - Operazioni lavorative particolari
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
  • Articolo 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
  • Articolo 244. - Registrazione dei tumori
  • Articolo 245. - Adeguamenti normativi

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Sezione I - Disposizioni generali
  • Articolo 246. - Campo di applicazione
  • Articolo 247. - Definizioni
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
  • Articolo 248. - Individuazione della presenza di amianto
  • Articolo 249. - Valutazione del rischio
  • Articolo 250. - Notifica
  • Articolo 251. - Misure di prevenzione e protezione
  • Articolo 252. - Misure igieniche
  • Articolo 253. - Controllo dell’esposizione
  • Articolo 254. - Valore limite
  • Articolo 255. - Operazioni lavorative particolari
  • Articolo 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
  • Articolo 257. - Informazione dei lavoratori
  • Articolo 258. - Formazione dei lavoratori
  • Articolo 259. - Sorveglianza sanitaria
  • Articolo 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
  • Articolo 261. - Mesoteliomi

CAPO IV - SANZIONI

  • Articolo 262. - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Articolo 263. - Sanzioni per il preposto
  • Articolo 264. - Sanzioni per il medico competente
  • Articolo 264-bis. - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
  • Articolo 265. - Sanzioni per i lavoratori

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 266. - Campo di applicazione
  • Articolo 267. - Definizioni
  • Articolo 268. - Classificazione degli agenti biologici
  • Articolo 269. - Comunicazione
  • Articolo 270. - Autorizzazione

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Articolo 271. - Valutazione del rischio
  • Articolo 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali
  • Articolo 273. - Misure igieniche
  • Articolo 274. - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
  • Articolo 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
  • Articolo 276. - Misure specifiche per i processi industriali
  • Articolo 277. - Misure di emergenza
  • Articolo 278. - Informazioni e formazione

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

  • Articolo 279. - Prevenzione e controllo
  • Articolo 280. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
  • Articolo 281. - Registro dei casi di malattia e di decesso

CAPO IV - SANZIONI

  • Articolo 282. - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
  • Articolo 283. - Sanzioni a carico dei preposti
  • Articolo 284. - Sanzioni a carico del medico competente
  • Articolo 285. - Sanzioni a carico dei lavoratori
  • Articolo 286. - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

  • Articolo 286-bis. - Ambito di applicazione
  • Articolo 286-ter. - Definizioni
  • Articolo 286-quater. - Misure generali di tutela
  • Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi
  • Articolo 286-sexies. - Misure di prevenzione specifiche
  • Articolo 286-septies. - Sanzioni

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 287. - Campo di applicazione
  • Articolo 288. - Definizioni

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Articolo 289. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
  • Articolo 290. - Valutazione dei rischi di esplosione
  • Articolo 291. - Obblighi generali
  • Articolo 292. - Coordinamento
  • Articolo 293. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • Articolo 294. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
  • Articolo 294-bis. - Informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 295. - Termini per l’adeguamento
  • Articolo 296. - Verifiche

CAPO III - SANZIONI

  • Articolo 297. - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

  • Articolo 298. - Principio di specialità
  • Articolo 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi
  • Articolo 300. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Articolo 301. - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
  • Articolo 301-bis. - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
  • Articolo 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
  • Articolo 302-bis. - Potere di disposizione
  • Articolo 303. - Circostanza attenuante (abrogato)

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

  • Articolo 304. - Abrogazioni
  • Articolo 305. - Clausola finanziaria
  • Articolo 306. - Disposizioni finali

ALLEGATI

  • ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
    Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)
  • ALLEGATO I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti alla patente
  • ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
  • ALLEGATO IIIA - Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
  • ALLEGATO IIIB - Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
  • ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
  • ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
  • ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
  • ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
  • ALLEGATO VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
  • ALLEGATO IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
  • ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
  • ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
  • ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
  • ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e e per l’esecuzione dei lavori
  • ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
  • ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
  • ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
  • ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
  • ALLEGATO XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazione
  • ALLEGATO XXI - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
  • ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S
  • ALLEGATO XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
  • ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
  • ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
  • ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
  • ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
  • ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
  • ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
  • ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
  • ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi
  • ALLEGATO XXXIV - Videoterminali
  • ALLEGATO XXXV - Agenti fisici
  • ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici
  • ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche
  • ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
  • ALLEGATO XL - Divieti
  • ALLEGATO XLI - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
  • ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, miscele e processi
  • ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale
  • ALLEGATO 43-BIS - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
  • ALLEGATO XLIII-TER - Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie
  • ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
  • ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico
  • ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
  • ALLEGATO XLVII - Indicazioni su misure e livelli di contenimento
  • ALLEGATO XLVIII - Contenimento per processi industriali
  • ALLEGATO XLVIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • ALLEGATO L - Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
  • ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

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