Art. 29 dlgs 81/2008, modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
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Art. 29 dlgs 81/2008: valutazione dei rischi e procedure standardizzate. Quando possono essere utilizzate e quali sono i vantaggi
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento obbligatorio per identificare e valutare i rischi presenti in un’azienda. In particolare, la valutazione e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi sono finalizzate a:
- individuare i rischi per la salute che potrebbero causare infortuni e malattie professionali;
- definire le modalità adeguate per eliminarli o ridurli a livelli accettabili;
- fornire a tutti i soggetti coinvolti gli strumenti adeguati, quali dispositivi di protezione e informazioni, formazione e addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro non delegabile. Per semplificare la redazione del documento, il datore di lavoro ha la possibilità di redigere il DVR attraverso le procedure standardizzate (DVRS) come definito dall’art. 29 del dlgs 81/2008.
Queste procedure possono essere utilizzate solo in alcuni casi specifici e consentono di elaborare un documento congruo alla realtà aziendale grazie al metodo delle check list contenenti un elenco dei pericoli da valutare. Questo garantisce la non contestabilità del DVR da parte di eventuali ispettori, essendo la valutazione effettuata in maniera standard.
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Chi effettua la valutazione dei rischi?
Al datore di lavoro è affidato il compito di effettuare la valutazione e di elaborare il documento di valutazione dei rischi in stretta collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come stabilito dall’ art. 29 dlgs 81/2008, commi 1 e 2.
Quando aggiornare la valutazione dei rischi?
Il comma 3 dell’art. 29 dlgs 81/2008 riporta gli obblighi di aggiornamento della valutazione dei rischi. In particolare, il datore di lavoro deve immediatamente rielaborare la valutazione dei rischi in uno dei seguenti casi:
- in presenza di modifiche del processo produttivo;
- in occasioni di modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dal verificarsi di uno degli avvenimenti sopra riportati in modo da renderlo adeguato ed integrato alle nuove caratteristiche dell’azienda.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare:
- immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione;
- immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
A questa documentazione deve poter accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Dove custodire il documento di valutazione dei rischi?
L’art. 29 del dlgs 81/2008 al comma 4 stabilisce che, una volta redatto e firmato dal datore di lavoro, RSPP, RLS e dal medico competente, il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito sul luogo di lavoro, più precisamente presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Procedure standardizzate
La procedura standardizzata è effettuata dalle aziende che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5), ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6, con i limiti di cui al comma 7).
La procedura standardizzata rappresenta un modello di riferimento, approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (decreto interministeriale del 30 novembre 2012), che consente di effettuare la valutazione dei rischi presenti in un’azienda in maniera semplice, veloce e guidata.
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Quali sono i vantaggi delle procedure standardizzate?
L’elaborazione del DVR attraverso le procedure standardizzate rappresenta un metodo di valutazione che non lascia spazio alla soggettività di chi opera.
Permette, infatti, di avere la sicurezza di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi secondo indicazioni normative guidate e di aver considerato tutti i rischi possibili grazie al metodo delle check list contenenti un elenco di tutti i rischi da valutare.
Inoltre, essendo la procedura standardizzata semplificata e guidata, consente di operare in maniera veloce e dinamica con conseguente ottimizzazione dei tempi e riduzione dei costi.
Valutazione interattiva dei rischi on-line (OiRA)
Con il dm 61/2018 il Ministero del Lavoro ha adottato strumenti di supporto per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, tra i quali strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA – Online Interactive Risk Assessment (comma 6-quater).
Quando non possono essere applicate le procedure standardizzate?
Le procedure standardizzate non si applicato alle attività svolte nelle seguenti aziende (comma 7):
- aziende industriali a rischio rilevante;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connesse alla esposizione amianto.
Schema della procedura standardizzata
La valutazione dei rischi con la procedura standardizzata può essere schematizzata in 4 semplici step:
- step 1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;
- step 2) individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- step 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate;
- step 4) definizione del programma di miglioramento.

Procedura standardizzata in 4 step
Per un maggiore approfondimento sulla procedura standardizzata, ti rimando allo specifico articolo.
Sanzioni
In caso di mancata redazione del DVR o altre violazioni, per il datore di lavoro sono previste le seguenti sanzioni (art. 55 dlgs 81/2008):
- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata valutazione ed elaborazione del documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (art. 29 comma 1);
- ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il documento è privo degli elementi previsti all’art. 28 dlgs 81/2008 (comma 2 lettere b, c, d);
- ammenda da 1.000 a 2.000 euro se il documento è privo degli elementi previsti all’art. 28 dlgs 81/2008 (comma 2, lettere a, primo periodo, ed f).
Per evitare di incorrere nelle suddette sanzioni ed essere certo di seguire tutti gli adempimenti normativi sulla sicurezza, ti consiglio di scaricare il software per la redazione del DVR in cui trovi delle linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro.
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6- bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
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