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art 28 dlgs 81/2008

Art. 28 dlgs 81/2008: oggetto della valutazione dei rischi

L’art. 28 del dlgs 81/2008 individua quali elementi deve contenere il documento di valutazione dei rischi. Ecco l’elenco dettagliato

Leggi il testo di legge

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile, al quale il datore di lavoro deve assolvere per stimare i rischi della sua attività e adottare misure preventive, tutelando i lavoratori dai rischi a cui possono essere esposti.

Cosa prevede l’articolo 28 del dlgs 81/08?

L’art. 28 del dlgs 81/08 prevede:

  • i rischi oggetto della valutazione (comma 1);
  • quali norme o indicazioni deve fare riferimento in alcuni casi (commi 1 e 1- bis);
  • cosa deve contenere il documento (commi 2 e 3);
  • procedure in caso di costituzione di nuova impresa (comma 3-bis);
  • strumenti per ridurre i livelli di rischio messi a disposizione dall’Inail (comma 3-ter).

Quali rischi devono essere oggetto di valutazione nei luoghi di lavoro?

I rischi oggetto della valutazione sono espressi dal comma 1 e devono riguardare:

  • attrezzature di lavoro;
  • sostanze o miscele chimiche impiegate;
  • sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004);
  • lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal dlgs 151/2001);
  • differenze di genere;
  • età;
  • provenienza da altri Paesi;
  • tipologia contrattuale;
  • possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata anche tenendo conto dei rischi da stress lavoro-correlato secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. E’ stato, infatti, introdotto il comma 1-bis che recita appunto:

“La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m quater)….”

dove l’art. 6, comma 8, indica che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha tra i suoi compiti quello di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi?

Il comma 2, stabilisce che il documento deve contenere:

  1. la data certa;
  2. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  3. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a);
  4. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  5. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  6. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  7. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve, inoltre, rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto (comma 3).

Sanzioni

Le sanzioni previste per il datore di lavoro (definite dall’art. 55 del dlgs 81/08) sono:

  • un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il documento è privo degli elementi previsti al comma 2 lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29 (commi 2 e 3);
  • un’ammenda da 1.000 a 2.000 euro se il documento è privo degli elementi previsti al comma 2  lettere a), primo periodo, ed f).

Per evitare tali sanzioni, ti propongo due supporti che possono esserti d’aiuto per rispettare gli obblighi appena descritti:

Art. 28 dlgs 81/08 comma 3 bis: costituzione di nuova impresa

Al comma 3-bis viene stabilito che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Inoltre, il datore di lavoro, attraverso idonea documentazione, è tenuto a dare:

  • immediata evidenza dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3;
  • immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il quale, su richiesta, deve avere la possibilità di accedere a tale documentazione.

Art. 28 dlgs 81/08 comma 3 ter: supporto Inail con aziende sanitarie

L’Inail, in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1- bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
    miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3- bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Leggi tutti gli articoli del testo unico sicurezza (dlgs 81/08).

 

certus
certus
1 commento
  1. pietro rizzo
    pietro rizzo dice:

    Una raccomandazione verificate tutti ma proprio tutti i rschi e per alcuni si dice che sono stati valutati ma che non sono presenti

    Rispondi

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