Home » Notizie » Sicurezza » Art. 20 dlgs 81/2008: obblighi dei lavoratori

gli obblighi dei lavoratori previsti dall’art. 20 dlgs 81/2008

Art. 20 dlgs 81/2008: obblighi dei lavoratori

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

Quali sono gli obblighi dei lavoratori previsti dall’art. 20 dlgs 81/2008? Ecco l’elenco completo e le sanzioni in caso di inadempimento

Leggi il testo di legge

L’art. 20 dlgs 81/2008 definisce gli obblighi del lavoratore necessari a impedire il verificarsi di eventi dannosi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta elevate sanzioni amministrative e in alcuni casi anche l’arresto.

Per evitare tali sanzioni ti fornisco:

Cosa impone l’art. 20 del dlgs 81/08?

L’art. 20 dlgs 81 del 2008 (testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro) impone a tutti i lavoratori (sia subordinati che autonomi) di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)  per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Quali sanzioni sono previste per i lavoratori che non rispettano gli obblighi?

La violazione degli obblighi previsti dall’art.20 dlgs 81/08, comporta sanzioni di tipo penale o amministrativo a seconda della gravità.

Le sanzioni penali sono previste per:

  • violazione delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza;
  • utilizzo non appropriato dei dispositivi di protezione;
  • mancata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione;
  • modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
  • compromissione della sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari obbligatori.

Le sanzioni penali prevedono un’ammenda compresa tra i 200 € e i 600 € o l’arresto fino ad un mese.

Le sanzioni amministrative sono previste per violazione dell’art. 20 comma 3 che recita:

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Per evitare sanzioni di tipo penale o amministrativo ti consiglio di verificare il software per la sicurezza sul lavoro più adatto alla tua valutazione dei rischi, di scaricarlo gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro come  il verbale di visita, comunicazione inadempienze, trasmissione piano, segnalazioni responsabile, designazione figure, ecc.

 

Scarica subito gratis l’art. 20 dlgs 81/08

Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

  1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Leggi tutti gli articoli del testo unico sicurezza (dlgs 81/08).
certus-ldl
certus-ldl
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *