Art. 18 dlgs 81/2008: obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 18 dlgs 81/2008: obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente? Ecco subito il pdf dell’art. 18 del dlgs 81/2008 con l’elenco completo degli obblighi da rispettare!

L’art. 18 del dlgs 81/2008 disciplina una serie di obblighi che il datore di lavoro e il dirigente devono rispettare allo scopo di prevenire, ridurre o eliminare rischi presenti sul luogo di lavoro. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta elevate sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche l’arresto.

Per evitare tali sanzioni ti fornisco:

Che cosa impone l’art. 18 dlgs 81/2008 al datore di lavoro e al dirigente?

L’art. 18 del dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro e al dirigente di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare devono:

  1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
  2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  3.  individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19;
  4. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  5. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  7. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  8.  comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41;
  9. richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  10. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  11. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  12. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,  dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  13. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  14. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
  15. elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  16. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  17. comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di  almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  18. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
  19. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  20. nell’ambito dello svolgimento di attività’ in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  21. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
  22. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  23. comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  24. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Quali obblighi in materia di salute e sicurezza possono essere delegati?

Gli obblighi previsti dall’art. 18 possono anche essere delegati dal datore di lavoro a persone interne o esterne all’azienda ma il datore di lavoro deve comunque vigilare sulla esatta esecuzione delle attività svolte dal delegato. In alcuni casi specifici però il datore di lavoro deve necessariamente adempiere di persona, infatti l’art. 17 precisa che non possono essere delegati:

  • la valutazione dei rischi aziendali e la conseguente elaborazione del DVR;
  • la designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

L’eventuale delega in uno di questi casi è considerata nulla, quindi priva di effetti giuridici, con la conseguenza che il lavoratore dipendente non risponde penalmente dell’inadempimento degli obblighi trasferiti.

Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro e per i dirigenti che non rispettano gli obblighi?

La violazione degli obblighi previsti dall’art. 18 dlgs 81/2008 comporta per il datore di lavoro e per i dirigenti sanzioni penali o amministrative differenti a seconda della gravità della violazione commessa. In particolare è previsto:

  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per:
  • mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi e dei dati relativi agli infortuni;
  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per:
  • mancata nomina del medico competente;
  • non aver fornito ai lavoratori idonei mezzi di protezione individuale;
  • non aver aggiornato le misure di prevenzione;
  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per:
  • mancata verifica di idoneità dei lavoratori prima della mansione;
  • affidamento di incarichi rischiosi a lavoratori privi di adeguata formazione e addestramento;
  • mancata adozione delle misure  necessarie  ai  fini  della prevenzione incendi  e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • mancata adozione dei provvedimenti per la protezione della popolazione e dell’ambiente esterno;
  • ammenda da 2.000 a 4.000 euro per:
  • mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • mancata convocazione della riunione periodica di cui all’art. 35, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • mancata verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
  • mancata elaborazione del documento di cui all’articolo 26, comma 3;
  • sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro per:
  • mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore.

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