Testo unico edilizia
Art. 16
Contributo per il rilascio del permesso di costruire (L)
Testo vigente D.P.R. 380/2001
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

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Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA (Articoli 1 - 51)
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
- Articolo 1. - Ambito di applicazione
- Articolo 2. - Competenze delle regioni e degli enti locali
- Articolo 2-bis. - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
- Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi
- Articolo 3-bis. - Interventi di conservazione
- Articolo 4. - Regolamenti edilizi comunali
- Articolo 5. -Sportello unico per l'edilizia
Titolo II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
- Articolo 6. - Attività edilizia libera
- Articolo 6-bis. - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
- Articolo 7. - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
- Articolo 8. - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
- Articolo 9. - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Articolo 9-bis. - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
- Articolo 10. - Interventi subordinati a permesso di costruire
- Articolo 11. - Caratteristiche del permesso di costruire
- Articolo 12. - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 13. - Competenza al rilascio del permesso di costruire
- Articolo 14. - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
- Articolo 15. - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
- Articolo 17. - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
- Articolo 18. - Convenzione-tipo
- Articolo 19. - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III - Procedimento
- Articolo 20. - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Articolo 21. - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività
- Articolo 22. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 23. - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
- Articolo 23-bis. - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
- Articolo 23-ter. - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
- Articolo 23-quater. - Usi temporanei
Titolo III - Agibilità degli edifici
Titolo IV - Vigilanza attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
- Articolo 27. - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Articolo 28. - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
- Articolo 28-bis. - Permesso di costruire convenzionato
- Articolo 29. - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
Capo II - Sanzioni
- Articolo 30. - Lottizzazione abusiva
- Articolo 31. - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Articolo 32. - Determinazione delle variazioni essenziali
- Articolo 33. - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
- Articolo 34. - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Articolo 34-bis. - Tolleranze costruttive
- Articolo 34-ter. - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
- Articolo 35. - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Articolo 36. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
- Articolo 36-bis. - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
- Articolo 37. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
- Articolo 38. - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
- Articolo 39. - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
- Articolo 40. - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
- Articolo 41. - Demolizione di opere abusive
- Articolo 42. - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
- Articolo 43. - Riscossione
- Articolo 44. - Sanzioni penali
- Articolo 45. - Norme relative all'azione penale
- Articolo 46. - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
- Articolo 47. - Sanzioni a carico dei notai
- Articolo 48. - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia (Articoli 52 - 135-bis)
Capo I - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 52. - Tipo di strutture e norme tecniche
- Articolo 53. - Definizionie
- Articolo 54. - Sistemi costruttivi
- Articolo 55. - Edifici in muratura
- Articolo 56. - Edifici con struttura a pannelli portanti
- Articolo 57. - Edifici con strutture intelaiate
- Articolo 58. - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
- Articolo 59. - Laboratori
- Articolo 60. Emanazione di norme tecniche
- Articolo 61. - Abitati da consolidare
- Articolo 62. - Utilizzazione di edifici
- Articolo 63. - Opere pubbliche
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
- Articolo 64. - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
- Articolo 65. - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- Articolo 66. - Documenti in cantiere
- Articolo 67. - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
- Articolo 68. - Controlli
- Articolo 69. - Accertamenti delle violazioni
- Articolo 70. - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico
- Articolo 77. - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
- Articolo 78. - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
- Articolo 79. - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
- Articolo 80. - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
- Articolo 81. - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
- Articolo 83. - Opere disciplinate e gradi di sismicità
- Articolo 84. - Contenuto delle norme tecniche
- Articolo 85. - Azioni sismiche
- Articolo 86. - Verifica delle strutture
- Articolo 87. - Verifica delle fondazioni
- Articolo 88. - Deroghe
- Articolo 89. - Parere sugli strumenti urbanistici
- Articolo 90. - Sopraelevazioni
- Articolo 91. - Riparazioni
- Articolo 92. - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza Sulle Costruzioni In Zone Sismiche
- Articolo 93. - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Articolo 94. - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
- Articolo 94-bis. - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Sezione III - Repressione delle violazioni
- Articolo 95. - Sanzioni penali
- Articolo 96. - Accertamento delle violazioni
- Articolo 97. - Sospensione dei lavori
- Articolo 98. - Procedimento penale
- Articolo 99. - Esecuzione d'ufficio
- Articolo 100. - Competenza della Regione
- Articolo 101. - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
- Articolo 102. - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
- Articolo 103. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV -Disposizioni finali
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
- Articolo 122. - Ambito di applicazione
- Articolo 123. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
- Articolo 124. - Limiti ai consumi di energia
- Articolo 125. - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
- Articolo 126. - Certificazione di impianti
- Articolo 127. - Certificazione delle opere e collaudo
- Articolo 128 - Certificazione energetica degli edifici
- Articolo 129. - Esercizio e manutenzione degli impianti
- Articolo 130. - Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Articolo 131. - Controlli e verifiche
- Articolo 132. - Sanzioni
- Articolo 133. - Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Articolo 134. - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
- Articolo 135. - Applicazione
- Articolo 135-bis. - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici
Parte III - Disposizioni finali (Articoli 136 - 138)
Articolo di riferimento sul dpr 380/2001



