Art. 16 dlgs 81/2008, delega di funzioni
L’art. 16 dlgs 81/2008 prevede la possibilità di delega di funzioni da parte del datore di lavoro e ne definisce i requisiti affinché sia valida
Per un datore di lavoro può risultare complicato riuscire a svolgere, sempre in prima persona, i vari obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. Ecco perché il dlgs 81/2008, all’art. 16, ha previsto la possibilità della delega di funzioni, attraverso la quale le competenze organizzative e gestionali vengono conferite a un soggetto terzo delegato. La suddetta delega per essere valida deve rispettare requisiti precisi come vedremo di seguito. Il mancato rispetto di tali requisiti può comportare per il datore di lavoro gravi conseguenze.
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- di scaricare il testo unico sulla salute e sicurezza (dlgs 81 2008);
- di consultare (di seguito) l’elenco dei requisiti necessari per la delega.
Cos’è la delega di funzioni?
La delega di funzioni, per definizione, consiste nel trasferimento di competenze (organizzative, gestionali e di spesa) da parte del datore di lavoro a un’altra figura professionale, quale può essere un dirigente o un preposto. Il datore di lavoro, attraverso la delega, ha la possibilità di affidare specifiche competenze alla figura delegata, con l’esclusione di soli due obblighi riportati nell’art. 17 dlgs 81/2008 che non sono delegabili (valutazione dei rischi e nomina RSPP).
Quali sono i requisiti affinché la delega sia valida?
Il comma 1 dell’art. 16 dlgs 81/2008 definisce espressamente i requisiti da rispettare affinché la delega sia valida ed efficace. Ecco subito l’elenco:
- la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Il comma 2 specifica, inoltre, che la delega deve essere resa nota con adeguata e tempestiva pubblicità.
Chi ha l’obbligo di vigilanza secondo l’art. 16 dlgs 81/2008?
Al comma 3 dell’art. 16 dlgs 81/2008 viene sottolineato come la delega di funzioni non escluda
l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.
Ciò significa che la delega di funzioni, anche se valida ed efficace (perché rispetta i requisiti sopra individuati), non comporta l’esonero di ogni responsabilità in capo al datore di lavoro. Infatti sul datore di lavoro può gravare la responsabilità per:
- culpa in eligendo, la colpa del datore di lavoro nel caso in cui non abbia adeguatamente valutato i requisiti e le capacità richieste in capo al delegato;
- culpa in vigilando, la colpa legata alla mancata o inadeguata vigilanza sull’operato del delegato.
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La sub delega
Il dlgs 106/2009 ha modificato l’art. 16 inserendo il comma 3-bis, che riconosce l’atto di subdelega. In particolare, il comma prevede anche la possibilità di una sub-delega: il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare le sue funzioni circa la sicurezza, la prevenzione e la protezione ad un altro soggetto delegato.
Tutto ciò rispettando sempre le condizioni di validità ed efficacia della delega di primo grado (i sopra citati comma 1 e comma 2), compreso l’obbligo di vigilanza. Inoltre, il medesimo comma precisa che il subdelegato non può delegare funzioni a sua volta.

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