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art. 15 del dlgs 81/2008

Art. 15 dlgs 81/2008: misure generali di tutela

Quali sono le misure generali di tutela previste dall’art. 15 dlgs 81/2008? Ecco l’elenco completo di tutti gli adempimenti

Leggi il testo di legge

La sicurezza nei luoghi di lavoro si riferisce a tutto il complesso di attività che rende possibile ai lavoratori svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro, senza esporli a rischio di infortuni o incidenti, o peggio, contrarre malattie professionali. E’ in questo contesto che si inserisce l’art. 15 dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza), che fornisce un elenco minuzioso delle misure di sicurezza che devono essere adottate.

Il mancato rispetto di queste misure di sicurezza, che ti riporto di seguito, comporta gravi sanzioni di tipo amministrativo e, in alcuni casi, addirittura di tipo penale. Per evitare queste sanzioni e per essere certi di adempiere a tutti gli obblighi di legge, ti consiglio di scaricare un software per la sicurezza sul lavoro e produrre tutta la modulistica riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro; puoi utilizzarlo gratuitamente per 30 giorni.

In questo articolo ti elenco le misure e ti fornisco il testo unico sulla salute e sicurezza (dlgs 81/2008) da scaricare in PDF.

Ecco l’elenco delle misure generali di tutela secondo l’art. 15 dlgs 81/2008

Il comma 1 dell’art. 15 dlgs 81/2008 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; ecco di seguito una sintesi delle principali:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione  delle misure preventive in funzione delle specificità aziendali e dell’ambiente di lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove non possibile, la loro riduzione al minimo;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quella individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, per i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • la manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

Il comma 2 dell’art. 15 dlgs 81/2008 stabilisce inoltre che tali misure, relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono, in nessun caso, comportare oneri finanziari a carico dei lavoratori.

Sono davvero tante le misure da osservare per rendere sicure le attività sul luogo di lavoro; farsi supportare da un software per la sicurezza sul lavoro in linea con il testo unico per la sicurezza rappresenta la soluzione migliore (puoi utilizzarlo gratuitamente per 30 giorni e verificare il software per la sicurezza sul lavoro più adatto alla tua attività).

Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Leggi tutti gli articoli del testo unico sicurezza (dlgs 81/08).
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