Art. 134 dlgs 81/08, documentazione per ponteggi
L’art. 134 del dlgs 81/08 stabilisce che nei cantieri dove vengono impiegati ponteggi deve essere sempre tenuta una copia del PiMUS
I documenti obbligatori da tenere in cantiere sono numerosi e ciascuno di essi ha lo scopo di registrare o attestare un determinato aspetto fondamentale per la realizzazione in sicurezza delle lavorazioni. Tra di questi vi è il PiMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio per ponteggi.
Il PiMUS è un documento obbligatorio nei cantieri in cui si montano, utilizzano e smontano ponteggi; una copia deve necessariamente essere conservata in ogni cantiere che prevede l’impiego dei ponteggi, come stabilito dall’art. 134 dlgs 81/08.
I ponteggi hanno una funzione importantissima, non solo per consentire determinate lavorazioni, ma soprattutto per la tutela del personale che ne fa uso. Sappiamo che le cadute dall’alto costituiscono una delle principali cause di infortuni sul lavoro. È necessario, quindi, che l’installazione sia eseguita rispettando i parametri della relazione di calcolo e gli schemi tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale.
Per queste ragioni, ti consiglio di scaricare subito il software PiMUS ponteggi con cui puoi ottenere automaticamente tutti i documenti e le verifiche previste dalle norme per la sicurezza dei ponteggi e quelli necessari per il loro montaggio, uso o smontaggio a partire dal semplice disegno del ponteggio.
Documentazione per ponteggi
I ponteggi fissi sono opere provvisionali che vengono allestite o impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie nelle quali c’è il rischio di caduta dall’alto, ossia nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile).
I ponteggi devono essere sempre accompagnati dai seguenti documenti:
- libretto e autorizzazione ministeriale;
- PiMUS.
Il comma 1 dell’art. 134 dlgs 81/08 prevede espressamente che nei cantieri dove si svolgono lavori in quota e in cui vengono utilizzati i ponteggi, deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, una copia dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio e una copia del PiMUS.
Inoltre, le eventuali modifiche al ponteggio necessarie devono restare nell’ambito dello schema tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo (comma 2).
Per ponteggi con altezza superiore a 20 metri oppure non conformi agli schemi costruttivi, il progetto deve essere composto oltre che da disegni esecutivi, anche da una dettagliata relazione di calcolo con le condizioni di carico.
Libretto
All’interno del libretto è contenuta:
- l’autorizzazione ministeriale;
- uno stralcio della relazione tecnica del ponteggio che comprende:
- il calcolo secondo varie condizioni di impiego;
- le istruzioni per le prove di carico;
- le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio;
- gli schemi tipo per i quali non sussiste l’obbligo di calcoli ulteriori da parte della ditta installatrice, con l’indicazione dei massimi sovraccarichi applicabili, dell’altezza e della larghezza massime realizzabili.
L’autorizzazione da richiedere al fabbricante è un documento rilasciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a coloro che intendono costruire un ponteggio. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
PiMUS
PiMUS sta per piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e si tratta di un documento operativo che funge da riferimento per qualsiasi operazione relativa ai ponteggi. Ha lo scopo di tutelare la:
- sicurezza dei lavoratori nel cantiere che utilizzano il ponteggio;
- sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.
È obbligatorio per la realizzazione dei seguenti tipi di ponteggio:
- metallico fisso, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
- impalcato o provvisorio costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;
- con elementi in legno.
Il datore di lavoro provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Una volta redatto, il piano deve essere tenuto in cantiere per essere esibito agli organi addetti al controllo in occasione di visite ispettive e deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavoratori che fanno uso del ponteggio.
Conservare la documentazione in cantiere rappresenta uno degli obblighi più importanti e delicati per la gestione della sicurezza. E’ necessario che i documenti siano in ordine e facilmente consultabili per evitare di incorrere in sanzioni. Per questo ti consiglio di scaricare subito il software gestione documentazione di cantiere che ti consente di archiviare, consultare e condividere velocemente online tutti i documenti per la sicurezza da tenere in cantiere.

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