Art. 12 TUIR: detrazioni per carichi di famiglia
L’art. 12 TUIR stabilisce le detrazioni fiscali per il coniuge e i figli a carico in base al reddito familiare e alle condizioni specifiche in cui queste detrazioni si applicano
L’art. 12 del TUIR è stato modificato dal dlgs 230/2021, decreto che ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico. Le detrazioni fiscali per i figli a carico sono applicabili solo ai figli che abbiano raggiunto o superato l’età di 21 anni o più. Le modifiche non hanno interessato le detrazioni relative al coniuge e ad altri familiari a carico. Il TUIR svolge un ruolo importante nella determinazione delle imposte dovute da parte dei contribuenti e stabilisce regole chiare su come i costi possono essere detratti dai ricavi al fine di calcolare il reddito imponibile. Inoltre, definisce le modalità secondo cui i ricavi devono essere considerati tassabili. Un concetto importante nell’ambito del TUIR è il fatturato imponibile che rappresenta l’ammontare totale delle fatture emesse. La normativa vigente richiede che le fatture siano create obbligatoriamente in formato elettronico. La corretta gestione del fatturato imponibile attraverso l’uso di un software di fatturazione elettronica è fondamentale per garantire la conformità alle leggi fiscali ed evitare conseguenze legali indesiderate.
Detrazioni per il coniuge e i figli
L’art. 12 del TUIR (dpr 917/86) stabilisce le detrazioni fiscali per il coniuge e i figli a carico. Queste detrazioni sono sottratte dall’imposta lorda dovuta dal contribuente e dipendono dallo stato civile, dal reddito complessivo e dalla presenza di figli.
Detrazione per il coniuge non separato
La detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato varia in base al reddito complessivo della famiglia:
- se il reddito complessivo è inferiore a 15.000 euro, il coniuge può beneficiare di una detrazione di 800 euro, ridotta gradualmente al crescere del reddito fino a un importo minimo;
- se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 40.000 euro, la detrazione è di 690 euro;
- se il reddito complessivo è compreso tra 40.000 e 80.000 euro, la detrazione è ancora di 690 euro, ma ridotta in base a una specifica formula basata sul reddito familiare.
Aumento della detrazione per il coniuge
La detrazione per il coniuge può essere aumentata in base a determinati intervalli di reddito specifici. Questo significa che se il reddito familiare rientra in tali intervalli, la detrazione sarà maggiorata di un determinato importo:
- 10 euro, se il reddito familiare è compreso tra 29.000 euro e 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito familiare è compreso tra 29.200 euro e 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito familiare è compreso tra 34.700 euro e 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito familiare è compreso tra 35.000 euro e 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito familiare è compreso tra 35.100 euro e 35.200 euro.
Detrazione per i figli
La detrazione per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, è di 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni. Tuttavia, anche in questo caso, la detrazione diminuisce gradualmente all’aumentare del reddito familiare, calcolata come differenza tra 95.000 euro e il reddito totale, divisa per il numero di figli aventi diritto alla detrazione. Nel caso di più figli, l’importo di 95.000 euro aumenta di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Ripartizione delle detrazioni tra genitori
Il secondo paragrafo regola la ripartizione delle detrazioni tra genitori in situazioni di separazione legale o accordo tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario, a meno che non sia diversamente concordato. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è suddivisa tra i genitori, a meno che non ci sia accordo contrario. Se uno dei genitori non può usufruire della detrazione, l’altro genitore può ricevere l’intero importo o una parte di esso, a meno che non sia diversamente stabilito tra le parti.
Detrazioni in base al reddito e cessazione delle condizioni
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Calcolo detrazione in base ai rapporti
Nel comma 4 dell’art. 12 TUIR vengono spiegati i calcoli per ottenere detrazioni fiscali in base a diverse situazioni:
- ripartizione delle detrazioni tra genitori separati:
- nel caso di genitori separati che non sono legalmente o effettivamente separati, le detrazioni per carichi di famiglia possono essere ripartite tra di loro. La ripartizione può essere fatta in base all’accordo tra i genitori o, in mancanza di accordo, spetta al genitore con un reddito complessivo più elevato;
- detrazione per il genitore affidatario:
- se ci sono accordi legali di separazione o di scioglimento del matrimonio o della convivenza civile oppure se uno dei genitori ha l’affidamento dei figli, la detrazione spetta al genitore affidatario;
- detrazione nei casi di affidamento congiunto o condiviso:
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, le detrazioni possono essere divise tra i genitori in misura pari. In assenza di un accordo specifico tra i genitori, la legge stabilisce che le detrazioni vengano divise in modo equo;
- ridistribuzione della detrazione tra genitori:
- se il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non può utilizzare completamente o parzialmente la detrazione a causa dei limiti di reddito, l’importo della detrazione non utilizzato viene assegnato all’altro genitore. Quest’ultimo è tenuto a restituire una parte dell’importo non utilizzato all’altro genitore, secondo quanto previsto dalla legge;
- detrazione per il coniuge fiscalmente a carico:
- se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro coniuge, la detrazione spetta al coniuge che è responsabile per il pagamento delle imposte e può essere utilizzata per intero;
- casi di figli senza riconoscimento o in assenza di coniugio:
- se un genitore non ha riconosciuto i figli naturali o se il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è legalmente separato e ci sono figli adottivi, affidati o affiliati solo al contribuente, per il primo figlio si applicano le detrazioni previste nella sezione che riguarda il coniuge.
Art. 12 TUIR
Leggi il testo di legge dell’art. 12 TUIR.
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; - la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000
euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200
euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700
euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000
euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100
euro ma non a 35.200 euro; - 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a
21 anni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); - 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4- bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
4- ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Leggi tutti gli articoli del dpr 917/86 TUIR (Testo unico imposte sui redditi).

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