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art 12 dl 63 2013

Art. 12 dl 63 2013: sanzioni per l’efficienza energetica

L’art. 12 dl 63 2013 semplifica la documentazione necessaria per dimostrare l’efficienza energetica degli edifici e impone severe sanzioni

Il dl 63 2013 introduce diverse modifiche al dlgs 92/2005 e stabilisce nuove disposizioni in merito alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico. Nello specifico, il decreto legge 63/2013 apporta modifiche all’attestato di prestazione energetica (APE), stabilisce le sanzioni per l’omissione nella compilazione e introduce il bonus mobili e il sisma bonus. Per redigere correttamente l’APE e non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 12 dl 63 2013 puoi usare un software certificazione energetica usato da decine di migliaia di clienti in Italia con grande efficacia, puoi anche scaricarlo ed usarlo gratis per 30 giorni.

Art. 12 dl 63 2013: dichiarazione sostitutiva di atto notorio

L’art 12 decreto legge 63/2013 introduce importanti cambiamenti nelle regole relative alla dichiarazione dell’efficienza energetica degli edifici. Innanzitutto, stabilisce che la dichiarazione dell’efficienza energetica, il rapporto di controllo tecnico e altri documenti correlati possono essere presentati in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questo significa che non è più necessario un atto ufficiale firmato davanti a un notaio, ma è sufficiente una dichiarazione scritta.

Art. 12 dl 63 2013: verifiche

Le autorità che ricevono queste dichiarazioni devono eseguire controlli regolari per verificare la correttezza delle informazioni. In caso di violazioni che costituiscono un reato, possono essere applicate severe sanzioni. Un altro aspetto rilevante riguarda gli esperti che emettono relazioni tecniche o attestati di prestazione energetica. Se un professionista qualificato non rispetta le regole e rilascia documenti non conformi, può essere punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Anche il direttore dei lavori che omette di presentare gli attestati richiesti prima del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune può essere punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

Art. 12 dl 63 2013: manutenzione

Proprietari, conduttori e amministratori di edifici devono prestare attenzione alla manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto richiesto dalla normativa. Se le operazioni di controllo e manutenzione vengono trascurate, il proprietario può essere punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Art.12 dl 63 2013: obbligo APE

Infine, l’art 12 dl 63 2013 prevede sanzioni specifiche per chi viola l’obbligo di fornire attestati di prestazione energetica in diversi contesti, come la vendita, l’affitto e gli annunci immobiliari. Se un venditore o un locatore non fornisce informazioni sull’efficienza energetica di un edificio, questi possono essere puniti con diverse sanzioni a seconda della violazione.

Dunque, l’art. 12 dl 63 2013 mira a semplificare la documentazione necessaria per dimostrare l’efficienza energetica degli edifici, ma allo stesso tempo impone severe sanzioni per garantire il rispetto delle norme.

Art. 12 dl 63 2013

Leggi il testo dell’art. 12 dl 63 2013.

Modificazioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. L’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Sanzioni).

1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Leggi tutti gli articoli del dl 63/2013

 

 

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