Art. 113 codice appalti: incentivi per funzioni tecniche
Art. 113 codice appalti: gli incentivi per le funzioni tecniche, cosa sono e a cosa sono destinati, l’elenco tassativo delle attività finanziabili
L’art. 113 del codice appalti norma gli incentivi destinati alle funzioni tecniche. Si tratta di compensi previsti in favore dei tecnici dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice finalizzati alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture. Gli incentivi sono ripartiti secondo percentuali ben distinte che in seguito analizzeremo. Una parte delle risorse finanziarie è destinata all’acquisto di strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling).
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Cosa sono gli incentivi per le funzioni tecniche?
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fondi destinati a tecnici dipendenti dell’ente a fronte dello svolgimento di attività volte alla conclusione di appalti, servizi e forniture che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24 comma 3 dlgs 165/2001).
Le amministrazioni devono prevedere una quota del 2% sull’importo posto a base di gara all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.

Quadro economico (incentivi professioni tecniche)
Tale importo fa parte di un fondo di risorse finanziarie all’interno del quale la quota dell’80% è diviso per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti; la quota del 20%, invece, può essere utilizzata per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi.
Quali sono le attività incentivabili?
A chi spettano gli incentivi per funzioni tecniche? Il 2% è così ripartito:
- l’80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2. Nello specifico:
- RUP;
- programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- valutazione preventiva di progettazione;
- predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del codice;
- direzione dei lavori;
- direzione dell’esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo;
- collaudo statico;
- verifica di conformità;
- collaborazioni di personale coinvolto nelle precedenti attività.
- il 20% è destinato a:
- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico (con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli);
- tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 196/1997.
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Ripartizione incentivi funzioni tecniche: i coefficienti
L’allegato A del decreto 4 ottobre 2021 n. 204 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, contiene 2 tabelle (di seguito riportate) che indicano i coefficienti di ripartizione dell’incentivo: una tabella si riferisce ai lavori, l’altra ai servizi e alle forniture. Tenendo conto di queste indicazioni le stazioni appaltanti possono decidere discrezionalmente la percentuale da attribuire ad ogni figura tecnica fino ad un totale massimo dell’80%.
Le percentuali possono variare in base alla tipologia di appalto.
Incentivi per funzioni tecniche: la storia e il quadro normativo
È giusto contestualizzare gli incentivi per le funzioni tecniche in un quadro legislativo di riferimento. Possiamo così sintetizzare:
- legge Merloni (11 109/1994);
- dlgs 163/2006;
- legge 114/2014;
- dlgs 50/2016;
- dlgs 56/2017 (correttivo del codice).
legge Merloni
La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara.
Tale incentivo si divideva tra alcune figure (Rup, incaricato della redazione del progetto, ecc.).
dlgs 163/2006
Il limite delle risorse destinabili all’incentivo viene portato al 2% (sempre in riferimento all’importo a base di gara). Si delineava, però, un altro vincolo: l’incentivo erogato non doveva superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo dipendente.
legge 114/2014
Entra in scena “il fondo per la progettazione e l’innovazione” a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi divisi secondo percentuali definite: l’80% destinato agli incentivi per il RUP (e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori) e il 20%, destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
dlgs 50/2016
Si assiste al passaggio tra il fondo per la progettazione e l’innovazione al fondo che incentiva “le funzioni tecniche”. Vengono incluse le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle già incentivate in passato (RUP, ecc.). La novità rispetto alla normativa precedente è che l’incentivo non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano per la sicurezza.
dlgs 56/2017
Il dlgs 56/2017 ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.
Art. 113 codice appalti il testo
Di seguito ti propongo il testo integrale dell’art. 113 del codice appalti.
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e’ ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e’ destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

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