Art. 105 codice appalti: il subappalto
Art. 105 e subappalto: cos’è, qual è la percentuale ammessa, chi firma? La risposta alle domande con modello fac-simile di contratto
In questo articolo cercheremo di semplificare un argomento difficile, quale il subappalto e l’art. 105 del codice appalti, avvalendoci di alcuni schemi e dando seguito ad un lavoro già iniziato con le fasi fondamentali del codice e con i contratti sotto soglia. Schematizzare è un modo semplice per cercare di ricordare meglio alcuni concetti ostici, in questo caso: cos’è il subappalto, quali sono le categorie non configurabili come attività affidate in subappalto, i contratti continuativi di cooperazione, quando avviene l’autorizzazione, la procedura di affidamento, il modello fac-simile di contratto.
Stipulare un contratto di subappalto è un’operazione complessa in quanto bisogna produrre una documentazione precisa, dettagliata, professionale. Non bisogna dimenticare, poi, che dal contratto di subappalto dipendono i rapporti tra appaltatore e subappaltatore e quindi la sorte dei lavoratori. Motivo per cui ti consiglio di avvalerti di un software per capitolati speciali per compilare automaticamente tutta la documentazione che ti occorre senza errori.
Cos’è il subappalto?
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
In particolare, secondo quanto specificato dall’art. 105 comma 2 del codice, costituisce subappalto:
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

I requisiti del subappalto
Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che dovranno essere eseguite necessariamente a cura dell’aggiudicatario in ragion delle specifiche caratteristiche d’appalto.
L’affidatario comunica alla stazione appaltante:
- il nome del subcontraente;
- l’importo del subcontratto;
- l’oggetto del lavoro/servizio affidati.
Categorie di forniture o servizi non configurabili come attività affidate in subappalto
Esistono alcune categorie di forniture o servizi che non vengono configurate come attività affidate in subappalto:
- affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- affidamento di servizi di importo <20.000 € annui a imprenditori agricoli nei comuni totalmente montani;
- prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi/forniture sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto.

Categorie non configurabili come subappalto
I contratti continuativi di cooperazione
In termini di definizione, i contratti continuativi di cooperazione sono quei contratti che “il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, nello specifico, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione. A detti contratti, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice resta completamente estranea” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3169).
In quali casi avviene l’autorizzazione al subappalto?
I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto dopo l’autorizzazione da parte della stazione appaltante.
L’autorizzazione c’è solo se si verificano alcuni punti:
- il subappaltatore deve essere qualificato nella sua categoria;
- non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione (art.80);
- i servizi e le forniture che si intendono subappaltare, devono essere indicati nell’atto dell’offerta.

Autorizzazione al subappalto
Art.105 codice appalti: la procedura di affidamento
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; successivamente l’affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore; la stazione appaltante, poi, verifica la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e l’assenza di motivi di esclusione; il contratto di subappalto indica l’ambito operativo del subappalto (termini prestazionali, economici).
Il subappaltatore deve:
- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- riconoscere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale (applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro).
In che percentuale si può subappaltare?
La percentuale limite del subappalto ha subito notevoli modifiche nel corso degli ultimi tempi. L’originario art. 105 c. 2 dlgs 50/2016 prevedeva un limite del 30% all’importo da poter subappaltare (contratto di lavoro, servizi, forniture). Il decreto sblocca cantieri (dl 32/2019) ha innalzato il limite al 40%. Il decreto milleproroghe (dl 183/2020) ha spostato il limite fino al 30 giugno 2021. Il dl 77/2021 ha aumentato il limite al 50 % fino al 31 ottobre 2021.
In seguito il limite è stato eliminato a seguito della legge europea (legge 238/2021). Le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara:
- prestazioni / lavorazioni eseguiti obbligatoriamente dall’aggiudicatario;
- opere per cui si deve rafforzare il controllo delle condizioni di lavoro, di salute, di sicurezza dei lavoratori; prevedere il rischio di infiltrazioni criminali.
Chi firma l’autorizzazione al subappalto?
L’art. 105 c.18 impone all’impresa che intende avvalersi del subappalto di presentare, in sede di offerta, apposita istanza alla stazione appaltate, rispetto alla quale la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni.
Come si calcola la quota percentuale subappaltabile a cottimo?
La quota di lavori subappaltabili a cottimo va calcolata con riferimento all’importo delle sole lavorazioni, al netto delle forniture. Il subappaltatore cottimista deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione SOA adeguati all’importo di tutte le lavorazioni oggetto del subappalto compreso il valore delle forniture.
Contratto di subappalto
Stipulare correttamente il contratto di subappalto è un’operazione fondamentale, in quanto da esso discendono tutti i rapporti tra appaltatore e subappaltatore e da esso dipendono fortemente le sorti dei lavori stessi. Puoi scaricare gratuitamente un fac-simile di contratto di subappalto da modificare secondo le tue esigenze:

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