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Garanzie definitive art. 103 dlgs 50-2016

Art. 103 codice appalti: garanzie definitive, polizza CAR, obblighi e riduzioni

Art. 103 codice appalti, le garanzie definitive: quando sono obbligatorie, la polizza CAR, escussione, svincolo, riduzioni

L’art. 103 del codice appalti norma due garanzie che l’operatore economico deve fornire alla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione: la cauzione definitiva e la polizza CAR. Vediamo quando è obbligatoria la cauzione definitiva e quando può essere omessa, cos’è la polizza CAR e perché è importante.

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Che cos’è e quanto dura la cauzione definitiva?

Nei contratti di appalto per lavori, servizi o forniture sono previsti due tipi di cauzioni: provvisoria e definitiva. La prima viene chiesta all’operatore economico nel momento in cui presenta l’offerta. La cauzione definitiva viene richiesta dopo l’aggiudicazione e garantisce al committente l’ultimazione dei lavori nonché l’adempimento agli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva deve essere prestata dall’appaltatore, che può scegliere tra:

  • cauzione;
  • fidejussione.

La garanzia definitiva è stabilita nella misura massima del 10% dell’importo dell’affidamento e decorre dalla data di stipula del contratto d’appalto fino al giorno dell’emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso decade dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Cauzione definitiva: quando è obbligatoria (e quando no!)

La cauzione definitiva è obbligatoria nei contratti di appalti pubblici per:

  • le procedure diverse dall’affidamento diretto inferiori a 40.000 €;
  • le procedure di affidamento diretto oltre i 40.000 €.

Può non essere chiesta dalla stazione appaltante:

  • per le procedure di affidamento diretto sotto i 40.000 € (art. 36 codice appalti, comma 2 lettera a);
  • per appalti eseguiti da operatori economici solidi e affidabili;
  • per le forniture di beni che per loro natura o per l’uso speciale a cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori;
  • per forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione per i quali occorrono operatori specializzati.

L’esonero deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivato e volto ad un miglioramento di prezzo.

 

Garanzia definitiva: quando è obbligatoria e quando no, art. 106 dlgs 50-2016

Garanzia definitiva: quando è obbligatoria e quando no, art. 106 dlgs 50-2016

Cosa comporta la mancata garanzia definitiva?

Cosa succede se non si procede a stipulare la garanzia definitiva? Secondo il comma 3:

la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

Ti ricordo, pertanto, che è bene affidarsi ad un ente riconosciuto ed accreditato che elabori la documentazione necessaria per procedere all’effettiva stipula del contratto.

Chi rilascia la garanzia definitiva?

La fidejussione può essere rilasciata da:

  • imprese bancarie;
  • imprese assicurative;
  • intermediari finanziari autorizzati iscritti all’albo previsto dall’art. 106 n. 385 del dlgs 1 settembre 1993 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Garanzia definitiva: lo svincolo

Come avviene lo svincolo della garanzia definitiva?

Avviene in maniera graduale e progressiva, di pari passo con lo stato di avanzamento dei lavori.

Viene svincolata nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene in maniera automatica, come si legge nel comma 5. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa.

Garanzia definitiva e riduzioni: quando sono previste?

Sono previste le medesime riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria in base al possesso di determinate certificazioni:

  • certificazione del sistema di qualità ISO 9000, ISO 45000, ISO 17000: riduzione del 50%;
  • sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, rating di legalità, rating di impresa, certificazione SA 8000, certificazione OHSAS 18001, certificazione ISO 50001 (sistema di gestione dell’energia), UNI 11352, certificazione ISO 27001, certificazione sulla parità di genere (art. 46-bis codice della pari opportunità): riduzione del 30%;
  • certificazione ambientale ISO 14001, marchio di qualità ecologica UE Ecolabel: riduzione del 20%;
  • certificazione carbon footprint ai sensi della norma ISO 14067, inventario dei gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064: riduzione del 15%.
Garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni e le certificazioni

Garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni e le certificazioni

Art. 103 comma 7: la polizza CAR

L’operatore economico è tenuto a stipulare un’altra forma di garanzia (insieme a quella definitiva),  questa volta sotto forma di polizza e non di fideiussione: la polizza CAR o anche conosciuta come “CAR Meloni”.

L’acronimo “Contractor’s All Risks” sottintende il significato: si tratta di una polizza assicurativa finalizzata a proteggere la stazione appaltante, nello specifico il lavoro oggetto di gara. E’ una polizza obbligatoria nel settore pubblico, fortemente consigliata in quello privato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La polizza si articola in 2 parti:

  • la prima parte è dedicata alla copertura dei danni alle persone durante l’esecuzione dei lavori. Sono incluse:
    • le opere oggetto della copertura assicurativa;
    • le opere preesistenti;
    • la demolizione e lo sgombero.
  • la secondo parte è dedicata alla copertura per responsabilità civile verso terzi. Il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5 mln €.

Il comma in oggetto cita anche la polizza decennale postuma che copre i danni da rovina della costruzione (parziale o totale), i gravi difetti di costruzione che si manifestano dopo il collaudo. La polizza si attiva dopo il collaudo ed ha una valenza di 10 anni.

Escussione della garanzia definitiva

Con il termine escussione si intende l’attività volta all’attivazione della garanzia, ossia alla richiesta che il fideiussore paghi quanto dovuto dal debitore che non ha pagato. L’escussione avviene in caso di mancato rispetto di una o più obbligazioni presenti nel contratto da parte dell’appaltatore.

Il garante è tenuto a pagare entro 15 gg dalla richiesta del beneficiario con rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore. La stazione appaltante, quindi, in caso di inadempienze, può inviare una richiesta scritta direttamente all’ente indicato come garante sulla cauzione definitiva. In questo modo si può procedere al rimborso.

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