Arrivano i primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
L’articolo 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha introdotto la "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ".
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la disciplina della SCIA, contenuta nel novellato articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”. Il testo della nota evidenzia che il legislatore ha omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione, come invece accadeva nella previgente formulazione dell’art. 19, ove la dichiarazione di inizio attività in materia edilizia era espressamente esclusa dall’ambito applicativo. Importante poi, secondo il ministero, è che la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati, in linea con quanto stabilito dalla disciplina della DIA edilizia contenuta nell’articolo 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie. L’applicabilità della SCIA alla materia edilizia trova conferma anche nei lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010 (AS 2228).
In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: “La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001”. Chiarito che la SCIA trova applicazione nella materia edilizia la nota fornisce ulteriori precisazioni sui limiti applicativi: il Ministero precisa che la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire). La disciplina della SCIA non si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire e le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010. Il ministero, infine, precisa che:
- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso;
- per le DIA edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.
Clicca qui per scaricare il testo della Nota del Ministero della Semplificazione

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