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Arrivano i chiarimenti sull’obbligo assicurativo per i praticanti professionisti

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Esclusi dall’obbligo assicurativo i praticanti, ossia coloro che, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, sono tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di praticantato.

L’INAIL, con la Circolare 16 del 4 marzo 2014, chiarisce alcuni dubbi circa gli obblighi assicurativi relativi al tirocinante e propone il quadro complessivo della normativa in vigore.
Nello specifico, l’INAIL esclude dall’obbligo assicurativo i praticanti, ossia coloro che, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, sono tenuti a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”.

L’esclusione dell’obbligo deriva dalla gratuità del rapporto e, dunque, dall’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi (ai sensi dell’art. 4, n.1 del D.P.R. 1124/65), in quanto il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.

In ogni caso, l’obbligo assicurativo INAIL sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:

  • esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del D.P.R. 1124/65 ovvero dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2000
  • partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi

Clicca qui per scaricare la Circolare INAIL del 4 marzo 2014, n. 16

 
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