Arriva il modello unico per il fotovoltaico?
Parere AEEGSI: OK al decreto del Mise che semplifica le procedure per il fotovoltaico sui tetti, ma non senza modifiche.
In base a quanto previsto dal Decreto Competitività (D.L. 91/2014), a partire dal primo ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici, deve avvenire utilizzando un modello unico che sostituirà tutti i vari modelli eventualmente adottati dai Comuni.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha dato parere favorevole allo schema di decreto trasmesso dal Mise il 19 marzo 2015, con l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, indicando alcune modifiche da farsi:
- il vademecum informativo, all’articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, dovrà essere predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall’Autorità
- il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto (nella parte II del modulo) dovrà essere trasmesso direttamente dal richiedente al GSE all’atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE
- il produttore dovrà indicare (nella parte II del modulo da inviare alla fine del lavori di realizzazione dell’impianto di produzione) anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti
Ricordiamo, che il nuovo modello unico potrà essere utilizzato per gli impianti aventi le seguenti caratteristiche:
- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
- potenza nominale non superiore a 20 kW
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto
- realizzazione sui tetti degli edifici
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione
Clicca qui per scaricare il Parere 16 aprile 2015, n. 172
Clicca per scaricare il D.L. 91/2014

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