niente inarcassa se attivita non attinente

Architetti e ingegneri: niente Inarcassa se l’attività svolta è un’altra

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La Cassazione dà ragione ad un ingegnere che svolgeva un’altra attività, rigettando il ricorso di Inarcassa che gli richiedeva l’iscrizione ed i contributi

Con la sentenza n. 20389/2018 del 1° agosto 2018 la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che, indipendentemente dalla laurea conseguita, l’iscrizione ad Inarcassa è dovuta solo in rapporto all’attività effettivamente svolta.

Capita sempre più spesso, anche a causa della forte crisi del settore, che architetti ed ingegneri svolgano attività diverse da quelle riservate per legge a tali categorie professionali: si pone allora la domanda se effettivamente siano dovuti sia l’iscrizione sia il pagamento alla Cassa previdenziale Inarcassa.

I fatti in breve

Inarcassa provvede all’iscrizione d’ufficio di un ingegnere nucleare, che svolgeva concretamente un’attività di marketing, e gli intima il pagamento di contributi dal 2001 al 2005.

Il Tribunale di Ivrea, chiamato in causa, in primo grado ritiene fondate le ragioni della Cassa.

L’ingegnere presenta ricorso, e così la Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 1052/2012, riformando la sentenza del Tribunale di Ivrea, dichiara illegittima l’iscrizione d’ufficio ad Inarcassa dichiarando altresì che nulla era dovuto all’Istituto a titolo di contributi e sanzioni per il periodo in questione.

La Corte d’Appello specifica che l’attività svolta dall’ingegnere, per come accertata in giudizio, è :

connotata dalla sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea all’ambito della “riserva” della categoria professionale come prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al regio Decreto n.2537/1925. 

Esclude, quindi,ogni nesso di riferibilità tra l’attività svolta ed il bagaglio culturale tipico del titolo professionale acquisito e riteneva conseguentemente non dovuti i contributi invece richiesti da Inarcassa.

Quest’ultima propone ricorso in Cassazione affidandolo sostanzialmente ad un unico punto:

Inarcassa lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 230 n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 21 della legge n. 6/1981, come integrato dall’art. 7 dello Statuto; degli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537/1925; dell’Allegato 5) I.n. 143/1949; artt. 45,46,47 e 49 del d.p.r. n. 238/2001; nonche’ l’irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione.

La Cassazione esaminando fattispecie similari, rigetta il ricorso, rilevando che:

deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell’iscrizione, l’oggettiva valutazione dell’attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall’utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il sig.xxx fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l’attività concreta svolta dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturale a cio’ conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività svolta.

In definitiva, niente cassa se l’attività svolta è diversa da quelle di competenza specifica di ingegneri a architetti.

Orientamenti della Cassazione

Occorre evidenziare, tuttavia, che vi sono due diversi indirizzi interpretativi nella giurisprudenza:

  • uno più restrittivo  (sentenza 11154/2004 e 2468/2005 Cassazione) in cui l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali è dovuto per  le sole “attività riservate”, per legge, alle categorie di architetto o di ingegnere (Rd 2537/1925 – artt. 51 e 52)
  • l’altro meno restrittivo (sentenza 14684/2012 Cassazione) con cui  veniva affermato che se l’attività svolta da un libero professionista, architetto o ingegnere, non è tra quelle riservate agli iscritti al proprio albo di appartenenza, i redditi che ne derivano sono comunque soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria a favore di Inarcassa, purché, però, il bagaglio culturale tipico del professionista entri in gioco per lo svolgimento di quella particolare attività.

 

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