Aprire partita iva col nuovo regime dei minimi, ecco come fare
Aprire partita iva, ecco tutte le istruzioni e i nuovi modelli dell’Agenzia delle Entrate e le differenze tra nuovo e vecchio regime dei minimi
La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto a partire dal 2015 il nuovo regime forfettario abrogando il vecchio regime dei minimi introdotto dall’articolo 27, commi 1, 2 e 3 del D.L. 98/2011. Successivamente, il Milleproroghe (L. 11/2015) ha stabilito che per tutto il 2015 i possessori di partita IVA con guadagni fino a 30.000 euro hanno la facoltà di scegliere tra il vecchio e il nuovo regimi dei minimi, ossia:
- il nuovo con aliquota forfettaria al 15%, senza limiti temporali (Legge di Stabilità 2015)
- il vecchio al 5%, con limite fino a 5 anni o al raggiungimento dei 35 anni di età (D.L. 98/2011)
Nuovo regime forfettario (Legge 190/2014)
Ricordiamo che il nuovo sistema prevede un’imposta forfettaria pari al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 15 mila euro all’anno.
Possono accedervi i professionisti con partita Iva che nell’anno precedente hanno sostenuto spese fino a 5 mila euro lordi per lavoro accessorio e lavoratori assunti anche a progetto e che, al momento della chiusura dell’esercizio finanziario, hanno registrato un costo dei beni strumentali (tra cui non rientrano gli immobili usati per l’esercizio della professione) fino a 20 mila euro. Sono esclusi i professionisti che durante l’anno, oltre ad esercitare la libera professione, percepiscono anche un reddito da lavoro dipendente superiore a 20 mila euro. Chi entra nel regime forfettario è escluso dagli studi di settore e può destinare fino al 49% del proprio reddito per eventuali collaboratori. Non ci sono limiti temporali o di età.
Vecchio regime dei minimi
Il vecchio sistema prevede invece una tassazione del 5% per i redditi fino a 30 mila euro di cui si può usufruire per cinque anni, o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
I requisiti per accedere sono:
- volume d’affari non superiore a 30.000 euro
- non effettuazione di esportazioni
- assenza di dipendenti o collaboratori
- acquisti di beni strumentali non superiori a 15.000 euro negli ultimi 3 anni
I nuovi modelli e le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/12 con le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche.
Il modello deve essere utilizzato a partire dal 4 giugno 2015. Fino al 30 settembre 2015 può essere utilizzato il modello AA9/11 qualora non sia necessario optare per i regimi fiscali agevolati.
Il nuovo modello recepisce le novità della legge di Stabilità 2015 e del decreto Milleproroghe in materia di nuovo regime forfettario e di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Via libera anche alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Confronto tra i 2 regimi
In allegato proponiamo uno Speciale di BibLus-net con il confronto tra i 2 regimi agevolati, con esempi pratici per valutare l’effettiva convenienza.
Clicca qui per scaricare il provvedimento 3/2015 dell’Agenzia delle Entrate con i nuovi modelli
Clicca qui per scaricare lo Speciale di BibLus-net sul confronto tra i 2 regimi agevolati

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