Codice Deontologico Ingegneri 2026: testo aggiornato con le disposizioni sull’AI
Testo PDF e guida alla lettura del Codice Deontologico degli Ingegneri aggiornato al 23 giugno 2026: struttura, principi, doveri professionali, rapporti con committenti, colleghi e Ordini, sanzioni e nuove disposizioni sull’Intelligenza Artificiale
Con delibera di Consiglio del 23 giugno 2026 l’Ordine degli Ingegneri ha provveduto all’adeguamento del Codice deontologico degli Ingegneri italiani.
L’aggiornamento si è reso necessario sia per allineare il Codice deontologico ai contenuti della legge 23 settembre 2025 n. 132 in materia di intelligenza artificiale, sia per tenere conto delle
previsioni presenti nel disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”, contenente alcuni passaggi dedicati all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
L’art. 13 della legge n. 132/2025, infatti, è espressamente rubricato: “Disposizioni in materia di professioni intellettuali.”
Scarica il testo PDF aggiornato, scopri cosa cambia e come leggere il Codice deontologico 2026 degli Ingegneri.
Indice
Codice Deontologico degli Ingegneri 2026: cosa è cambiato
Come anticipato, il Codice Deontologico degli Ingegneri italiani cambia nel 2026 per recepire le novità normative sull’Intelligenza Artificiale e definire in modo più preciso responsabilità, limiti e obblighi del professionista che utilizza sistemi di AI nello svolgimento dell’attività professionale.
La modifica più significativa è l’introduzione del nuovo articolo 13, “Sistemi di Intelligenza Artificiale (IA)”, ma l’intervento riguarda anche le Premesse e gli articoli 3, 6 e 7 del Codice, dedicati rispettivamente ai doveri dell’ingegnere, alla riservatezza e alla formazione professionale.
Per gli ingegneri, quindi, l’AI non è più soltanto uno strumento tecnologico da valutare sotto il profilo dell’efficienza: il suo utilizzo entra direttamente nella sfera della responsabilità professionale e deontologica.
L’aggiornamento introduce un principio destinato ad avere conseguenze importanti sull’attività quotidiana di studi professionali, società di ingegneria e singoli iscritti: l’Intelligenza Artificiale può supportare il lavoro dell’ingegnere, ma non può sostituirne l’apporto intellettuale, l’autonomia di giudizio e la responsabilità.
L’impostazione deriva direttamente dall’articolo 13 della Legge n. 132/2025, secondo il quale, nelle professioni intellettuali, i sistemi di Intelligenza Artificiale devono essere utilizzati per attività strumentali e di supporto, preservando la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. La stessa norma stabilisce inoltre che il cliente deve ricevere informazioni sui sistemi di AI utilizzati dal professionista attraverso un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Il Codice Deontologico degli Ingegneri traduce questi principi generali in specifici obblighi professionali.
Perché il Codice Deontologico introduce regole specifiche sull’AI
Nelle Premesse del Codice aggiornato compare per la prima volta un riferimento esplicito all’evoluzione tecnologica e digitale.
Il documento riconosce che i sistemi di Intelligenza Artificiale rappresentano un elemento rilevante per lo sviluppo della professione, ma precisa contemporaneamente che il loro impiego deve essere consapevole e conforme ai principi di:
- sicurezza;
- trasparenza;
- non discriminazione;
- affidabilità;
- responsabilità professionale.
L’approccio adottato dal CNI, quindi, non è quello di vietare l’utilizzo dell’AI. Al contrario, il Codice riconosce l’innovazione tecnologica come parte dell’evoluzione della professione, ma la subordina al rispetto dei principi che tradizionalmente caratterizzano l’attività dell’ingegnere: competenza, autonomia intellettuale, controllo, sicurezza e tutela della collettività.
La stessa circolare di accompagnamento individua tra i principi da preservare nell’uso dell’Intelligenza Artificiale responsabilità professionale, controllo umano, prevalenza dell’apporto intellettuale, sicurezza, non discriminazione, trasparenza e affidabilità.
Nuovo articolo 13: i sistemi di Intelligenza Artificiale entrano nel Codice Deontologico
La novità centrale del Codice 2026 è il nuovo Art. 13 – Sistemi di Intelligenza Artificiale (IA).
Il testo stabilisce:
13.1. L’Ingegnere, nell’esercizio della Professione, può avvalersi di sistemi di Intelligenza Artificiale per l’esercizio delle attività strumentali e di supporto tecnico-operativo alla propria attività professionale, dovendo in ogni caso assicurare che la prestazione costituisca il risultato prevalente della propria attività intellettuale.
13.2. L’impiego di tali sistemi deve essere improntato ai principi di centralità del controllo umano, responsabilità, libertà, proporzionalità, affidabilità tecnica, cibersicurezza e prevenzione del rischio, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.
13.3. L’impiego di sistemi di IA non può in alcun modo sostituire l’autonomia e l’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, dell’Ingegnere.
13.4. L’Ingegnere è tenuto ad informare preventivamente e in forma completa, attraverso un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, il committente circa l’utilizzo di sistemi di IA nell’espletamento dell’incarico professionale, precisandone le caratteristiche e le finalità.
13.5. La mancata o incompleta informazione, nonché l’utilizzo improprio dei sistemi di IA costituiscono violazione deontologica, suscettibile di sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 45 del RD 23/10/1925 n. 2537.
13.6. In nessun caso il ricorso all’Intelligenza Artificiale può considerarsi esimente rispetto agli obblighi deontologici.
13.7. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità professionale e deontologica dell’Ingegnere per le attività svolte e per i risultati prodotti, utilizzando i sistemi di IA, da parte dei suoi dipendenti e collaboratori.
Si tratta di sette disposizioni che delineano un vero e proprio perimetro deontologico per l’AI applicata all’ingegneria.
L’AI può essere utilizzata, ma deve restare uno strumento di supporto
Il comma 13.1 chiarisce innanzitutto che l’ingegnere può utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale nello svolgimento della professione.
Il limite riguarda la funzione attribuita alla tecnologia: l’AI può intervenire nelle attività strumentali e di supporto tecnico-operativo, mentre la prestazione finale deve continuare a essere prevalentemente il risultato dell’attività intellettuale del professionista.
Il principio è particolarmente importante perché esclude una concezione dell’AI come sostituto del professionista.
Dal testo emerge quindi una distinzione fondamentale:
AI come supporto: sì.
AI come sostituzione dell’attività intellettuale dell’ingegnere: no.
L’ingegnere rimane il soggetto che valuta, decide e assume la responsabilità della prestazione professionale.
Il controllo umano deve restare centrale
Il comma 13.2 introduce espressamente il principio della centralità del controllo umano.
L’utilizzo di sistemi di AI deve essere improntato a:
- controllo umano;
- responsabilità;
- libertà;
- proporzionalità;
- affidabilità tecnica;
- cibersicurezza;
- prevenzione del rischio.
Il Codice collega espressamente questi principi sia alla normativa nazionale sia al Regolamento (UE) 2024/1689, richiamato direttamente nella disposizione.
Per il professionista questo significa che l’utilizzo di un sistema automatizzato non trasferisce alla tecnologia la responsabilità delle decisioni adottate.
Il sistema può contribuire al processo professionale, ma il presidio umano deve rimanere centrale.
Autonomia e indipendenza di giudizio non possono essere delegate all’AI
Il comma 13.3 rafforza ulteriormente il principio affermando che l’Intelligenza Artificiale non può sostituire l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell’ingegnere.
La disposizione va letta insieme all’articolo 3 del Codice.
Tra i doveri generali dell’ingegnere, infatti, rimane quello di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione o condizionamento esterno. Nella versione 2026 viene inoltre aggiunto il dovere di promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica e di favorire un uso consapevole delle tecnologie digitali e dei sistemi di AI nel rispetto delle norme vigenti, dei principi etici della professione e della tutela di sicurezza, salute e ambiente.
L’AI, quindi, non deve trasformarsi in una nuova forma di condizionamento del giudizio professionale.
Obbligo di informare il cliente sull’utilizzo dell’AI
Una delle novità con le conseguenze operative più immediate riguarda il rapporto con il committente.
L’articolo 13.4 stabilisce che l’ingegnere deve informare preventivamente e in forma completa il committente quando intende utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale nell’espletamento dell’incarico.
L’informazione deve essere fornita con un linguaggio:
- chiaro;
- semplice;
- esaustivo.
Non è sufficiente, inoltre, una generica dichiarazione di utilizzo dell’AI: il Codice richiede di precisarne caratteristiche e finalità.
È un passaggio particolarmente rilevante perché introduce nel rapporto professionista-cliente un nuovo obbligo di trasparenza.
In termini operativi, quando un sistema di AI viene utilizzato nell’ambito della prestazione professionale, l’informativa al committente diventa parte integrante degli adempimenti deontologici dell’ingegnere.
La mancata informazione sull’AI può diventare un illecito disciplinare
L’obbligo di trasparenza non è soltanto programmatico.
Il comma 13.5 stabilisce espressamente che:
- la mancata informazione;
- l’informazione incompleta;
- l’utilizzo improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale
costituiscono violazioni deontologiche suscettibili di sanzione disciplinare.
È quindi opportuno che l’impiego dell’AI venga gestito all’interno di procedure professionali capaci di rendere chiaramente individuabili le modalità con cui la tecnologia viene utilizzata e le informazioni fornite al committente.
Il principio si inserisce nella disciplina generale del Codice, secondo cui le violazioni delle norme di comportamento sono sanzionate a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.
L’AI non elimina la responsabilità dell’ingegnere
Un altro punto fondamentale è contenuto nell’articolo 13.6:
il ricorso all’Intelligenza Artificiale non può mai costituire un’esimente rispetto agli obblighi deontologici.
In altri termini, l’ingegnere non può sottrarsi alle proprie responsabilità attribuendo a un sistema di AI la causa di un errore, di un risultato inadeguato o di una condotta non conforme al Codice.
È uno dei principi cardine dell’intero aggiornamento del 2026: la tecnologia assiste il professionista, ma la responsabilità rimane umana e professionale.
Responsabilità anche per l’AI utilizzata da dipendenti e collaboratori
La responsabilità dell’ingegnere non riguarda esclusivamente i sistemi utilizzati personalmente.
Il comma 13.7 precisa che resta ferma la responsabilità professionale e deontologica dell’ingegnere anche per le attività svolte e per i risultati prodotti mediante sistemi di AI da dipendenti e collaboratori.
La disposizione è coerente con l’articolo 15 del Codice, secondo cui il professionista assume la responsabilità dell’organizzazione utilizzata per eseguire l’incarico e dei collaboratori, dei quali deve definire, seguire e controllare il lavoro.
Per gli studi professionali diventa quindi particolarmente rilevante non soltanto scegliere quali strumenti utilizzare, ma anche stabilire come dipendenti e collaboratori possano impiegarli nello svolgimento degli incarichi.
Riservatezza, dati e proprietà intellettuale: cosa prevede il nuovo articolo 6
L’aggiornamento del Codice non si limita al nuovo articolo 13.
Una disposizione specifica sull’AI viene introdotta anche nell’articolo 6 – Riservatezza.
Il nuovo comma 6.3 stabilisce che l’ingegnere che utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale deve adottare tutte le misure necessarie per garantire:
- sicurezza dei dati;
- tutela delle informazioni riservate;
- tutela della proprietà intellettuale;
- adeguati livelli di protezione.
È un punto particolarmente significativo in relazione all’utilizzo di strumenti AI durante la gestione di documenti, progetti, dati tecnici e informazioni ricevute dal cliente.
Il dovere di riservatezza, già presente nel Codice, viene quindi espressamente esteso alle modalità con cui l’ingegnere utilizza i sistemi di Intelligenza Artificiale.
Formazione sull’Intelligenza Artificiale: il nuovo obbligo di aggiornamento
Anche l’articolo 7 – Formazione e aggiornamento viene integrato.
Accanto all’obbligo generale di mantenere aggiornate le competenze professionali in relazione all’evoluzione della tecnologia, della legislazione e dello stato dell’arte, il nuovo comma 7.3 stabilisce che l’ingegnere deve curare l’aggiornamento delle proprie competenze anche rispetto a:
- tecnologie digitali avanzate;
- sistemi di Intelligenza Artificiale;
- metodi computazionali utilizzati nell’esercizio della professione.
L’utilizzo professionale dell’AI viene quindi collegato direttamente alla competenza del professionista.
Non è sufficiente avere accesso a uno strumento: l’ingegnere deve possedere un livello di conoscenza adeguato alle tecnologie effettivamente impiegate nella propria attività.
Le principali novità del Codice Deontologico Ingegneri 2026 sull’AI
Riassumendo, dal nuovo Codice emergono alcuni principi fondamentali.
L’attività intellettuale dell’ingegnere deve restare prevalente
L’AI può svolgere funzioni strumentali e tecnico-operative, ma la prestazione professionale deve derivare prevalentemente dall’apporto intellettuale dell’ingegnere.
Il controllo deve restare umano
L’impiego dell’AI deve rispettare il principio della centralità del controllo umano e non può eliminare autonomia e indipendenza di giudizio.
Il cliente deve essere informato
L’utilizzo dell’AI deve essere comunicato preventivamente al committente in modo chiaro, semplice, completo ed esaustivo, specificandone caratteristiche e finalità.
Dati e informazioni devono essere protetti
Il professionista deve adottare misure adeguate per tutelare sicurezza dei dati, informazioni riservate e proprietà intellettuale.
L’ingegnere deve essere competente anche sulle tecnologie utilizzate
L’aggiornamento professionale deve comprendere tecnologie digitali, AI e metodi computazionali impiegati nell’attività.
La responsabilità non passa all’algoritmo
L’uso dell’AI non costituisce un’esimente. La responsabilità professionale e deontologica rimane in capo all’ingegnere.
La responsabilità riguarda anche dipendenti e collaboratori
Il professionista risponde anche delle attività e dei risultati prodotti attraverso sistemi di AI utilizzati dai soggetti che operano sotto la propria organizzazione e responsabilità.
Cosa deve fare un ingegnere che utilizza l’AI
Alla luce delle nuove disposizioni, l’utilizzo professionale dell’Intelligenza Artificiale richiede un approccio diverso rispetto all’impiego di un comune strumento digitale.
Dal testo del Codice è possibile ricavare alcuni aspetti da presidiare durante lo svolgimento degli incarichi:
- valutare la funzione attribuita all’AI, assicurandosi che rimanga strumentale e di supporto rispetto alla prestazione intellettuale;
- mantenere il controllo umano sulle attività e sui risultati prodotti mediante sistemi di AI;
- preservare autonomia e indipendenza di giudizio, evitando che l’output del sistema sostituisca la valutazione tecnico-professionale;
- informare preventivamente il committente, indicando in modo comprensibile caratteristiche e finalità dell’utilizzo dell’AI;
- proteggere dati, informazioni riservate e proprietà intellettuale quando vengono utilizzati sistemi di AI;
- mantenere aggiornate le proprie competenze, anche rispetto alle tecnologie digitali avanzate e ai sistemi AI effettivamente impiegati;
- governare l’utilizzo dell’AI da parte di collaboratori e dipendenti, considerando che la responsabilità professionale dell’ingegnere rimane ferma.
Non si tratta di un elenco autonomo di nuovi obblighi rispetto al Codice, ma della traduzione operativa dei principi espressamente introdotti o rafforzati dagli articoli 3, 6, 7 e 13.
Utilizzo dell’AI e rapporto fiduciario con il committente
Il tema della trasparenza assume un ruolo centrale nell’intero impianto normativo.
La Legge n. 132/2025 collega espressamente l’informazione sull’utilizzo dei sistemi di AI alla necessità di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
Il Codice Deontologico degli Ingegneri rende concreto questo principio imponendo un’informazione preventiva, completa e comprensibile.
L’introduzione dell’AI nella prestazione professionale non viene quindi trattata come una scelta meramente organizzativa interna allo studio: quando il sistema viene impiegato nell’espletamento dell’incarico, il committente deve esserne informato secondo le modalità definite dal Codice.
Codice Deontologico Ingegneri in sintesi: guida alla lettura e testo in PDF
Struttura e contenuti del Codice Deontologico degli Ingegneri 2026
Per comprendere la portata delle nuove disposizioni dedicate all’Intelligenza Artificiale è utile inquadrare l’impianto complessivo del Codice Deontologico degli Ingegneri italiani.
Il codice deontologico è l’espressione di direttive e regole etiche che gli Ordini professionali impongono ai professionisti, assicurando la vigilanza sul rispetto di queste regole.
Chiunque eserciti la professione di ingegnere è impegnato a rispettare e a far rispettare il codice deontologico, che contiene i principi generali, i doveri, i rapporti interni ed esterni, i rapporti con l’Ordine professionale, e le incompatibilità, nonché i rapporti con i professionisti, i datori di lavoro, i committenti, gli enti pubblici e gli organi di giustizia.
Le norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi svolgono l’attività di ingegnere, inoltre esse sono finalizzate alla tutela dei valori e degli interessi generali connessi all’esercizio professionale nonché del decoro della professione.
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri del territorio nazionale che esercitano la professione di Ingegnere devono conoscere i diritti e doveri e le responsabilità che l’esercizio della stessa implica sia nei confronti della collettività sia dell’ambiente.
Nel complesso, il Codice Deontologico degli Ingegneri 2026 può essere letto come un sistema di regole organizzato attorno a quattro grandi dimensioni della responsabilità professionale.
La prima riguarda la persona e la competenza dell’ingegnere: autonomia, correttezza, legalità, formazione, riservatezza e responsabilità sulle prestazioni.
La seconda riguarda il rapporto con il committente, dalla definizione dell’incarico e del compenso fino alla trasparenza nell’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale.
La terza riguarda i rapporti professionali e organizzativi, cioè colleghi, collaboratori, società, Ordine e istituzioni.
La quarta riguarda la funzione sociale della professione, con particolare attenzione alla collettività, alla sicurezza, all’ambiente, al territorio e allo sviluppo sostenibile.
Con l’aggiornamento del 2026 a queste dimensioni si aggiunge in modo trasversale quella della responsabilità digitale: l’innovazione tecnologica e l’AI vengono ammesse e valorizzate, ma devono rimanere subordinate alla competenza, al controllo umano, alla trasparenza e alla responsabilità personale dell’ingegnere.
Il testo aggiornato al 23 giugno 2026 è articolato in una parte introduttiva, costituita dalle Premesse, e in sette Capi, per un totale di 24 articoli. L’aggiornamento sull’AI non modifica quindi la funzione generale del Codice, che continua a disciplinare i doveri dell’ingegnere, i rapporti con committenti, colleghi, collaboratori, istituzioni e Ordine professionale, le incompatibilità e il sistema disciplinare.
Le Premesse: responsabilità sociale, autonomia e innovazione tecnologica
Le Premesse definiscono i valori sui quali si fonda l’intero Codice.
L’attività dell’ingegnere viene qualificata come una risorsa da tutelare, con responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente e con un ruolo rilevante ai fini dello sviluppo sostenibile, della sicurezza, del benessere delle persone, del corretto utilizzo delle risorse e della qualità della vita.
Il professionista è inoltre chiamato a migliorare costantemente capacità e conoscenze e a esercitare la professione secondo principi di:
- autonomia intellettuale;
- trasparenza;
- lealtà;
- qualità della prestazione;
- rispetto della legge e dei principi costituzionali.
Nella versione 2026 le Premesse acquistano una particolare rilevanza perché viene inserito anche un riferimento esplicito all’evoluzione tecnologica e digitale e ai sistemi di Intelligenza Artificiale. Il loro impiego deve avvenire nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza, non discriminazione, affidabilità e responsabilità professionale.
Il Codice richiama inoltre alcuni principi costituzionali, collegando la professione al progresso della società, alla ricerca scientifica e tecnica, alla tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e della dignità umana.
Capo I – Parte generale
Il Capo I contiene gli articoli 1 e 2 e definisce i principi generali e l’ambito di applicazione del Codice.
Art. 1 – Principi generali
La professione deve essere esercitata nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. Le prestazioni devono inoltre essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell’uomo.
Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano agli iscritti a ogni settore e sezione dell’Albo, indipendentemente dalla forma attraverso la quale viene esercitata l’attività professionale.
Il Codice tutela i valori e gli interessi generali connessi alla professione e il suo decoro e si applica anche alle prestazioni transfrontaliere temporanee. Per le attività svolte all’estero, l’ingegnere deve rispettare sia il Codice italiano sia le norme etico-deontologiche vigenti nel Paese nel quale opera.
Capo II – Doveri generali
Il Capo II rappresenta uno dei nuclei principali del Codice e comprende gli articoli da 3 a 13.
È proprio in questa sezione che il testo del 2026 concentra le principali integrazioni relative all’Intelligenza Artificiale.
Art. 3 – Doveri dell’Ingegnere
Definisce i doveri fondamentali del professionista: tutela del decoro e della reputazione della professione, assunzione di responsabilità per gli atti professionali, diligenza, perizia, prudenza, integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e autonomia tecnica e intellettuale.
Dal 2026 viene inoltre previsto espressamente che l’ingegnere promuova l’innovazione scientifica e tecnologica e favorisca l’uso consapevole delle tecnologie digitali e dei sistemi di AI, nel rispetto delle norme, dei principi etici e della tutela di sicurezza, salute e ambiente.
Art. 4 – Correttezza
Disciplina le condizioni nelle quali l’ingegnere può accettare e svolgere un incarico.
Il professionista deve possedere preparazione, competenza, mezzi e organizzazione adeguati; deve sottoscrivere soltanto prestazioni che abbia svolto o diretto e deve effettuare le necessarie verifiche prima di rilasciare dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni.
La norma disciplina inoltre l’indipendenza del professionista rispetto a compensi o pressioni esterne e impone di verificare preventivamente la legittimità dell’attività professionale.
Art. 5 – Legalità
Individua alcune condotte che costituiscono illecito disciplinare, tra cui lo svolgimento di attività professionale senza titolo o durante un periodo di sospensione e le false certificazioni o attestazioni.
Il Codice considera inoltre grave violazione deontologica ogni forma di partecipazione o contiguità in attività illecite riconducibili alla criminalità organizzata o a soggetti dediti al malaffare.
Art. 6 – Riservatezza
Ribadisce l’obbligo di segreto professionale sulle informazioni acquisite durante l’incarico e impone all’ingegnere di assicurare il rispetto della riservatezza anche da parte dei collaboratori.
Con l’aggiornamento 2026 viene aggiunta una disposizione specifica per chi utilizza sistemi di AI: devono essere adottate misure adeguate a garantire sicurezza dei dati, tutela delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale.
Art. 7 – Formazione e aggiornamento
Prevede l’obbligo di aggiornare costantemente conoscenze e competenze in relazione all’evoluzione tecnologica, normativa e professionale e di adempiere agli obblighi di formazione continua.
Dal 2026 l’aggiornamento deve riguardare espressamente anche tecnologie digitali avanzate, sistemi di Intelligenza Artificiale e metodi computazionali utilizzati nell’esercizio della professione.
Art. 8 – Assicurazione professionale
Stabilisce, nei casi previsti dalla legge, l’obbligo di stipulare un’idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale e di comunicare al committente gli estremi della polizza e il relativo massimale.
Art. 9 – Pubblicità informativa
La comunicazione relativa all’attività professionale deve rispettare la dignità e il decoro della professione. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e corrette e non possono risultare equivoche, ingannevoli o denigratorie.
Art. 10 – Rapporti con il committente
Stabilisce che l’ingegnere deve operare nel legittimo interesse del committente, secondo principi di integrità, lealtà, riservatezza e fedeltà al mandato ricevuto.
Art. 11 – Incarichi e compensi
Regola il conferimento dell’incarico e la determinazione del compenso.
L’ingegnere deve definire chiaramente i termini dell’incarico, concordare il compenso con il committente e fornire informazioni sulla complessità e sugli oneri prevedibili della prestazione. Il Codice richiama inoltre la disciplina dell’equo compenso prevista dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49.
Art. 12 – Svolgimento delle prestazioni
Disciplina l’esecuzione dell’incarico professionale.
L’ingegnere deve eseguire compiutamente le prestazioni pattuite, tutelare gli interessi del committente, informarlo in presenza di potenziali conflitti di interesse e comunicare tempestivamente eventuali interruzioni o rinunce all’incarico.
Art. 13 – Sistemi di Intelligenza Artificiale (IA)
È il nuovo articolo introdotto nel 2026 e costituisce il principale elemento innovativo del Codice.
Disciplina:
- impiego dell’AI esclusivamente come strumento per attività strumentali e di supporto tecnico-operativo;
- prevalenza dell’attività intellettuale dell’ingegnere;
- centralità del controllo umano;
- responsabilità e proporzionalità;
- affidabilità tecnica e cibersicurezza;
- prevenzione del rischio;
- autonomia e indipendenza del giudizio professionale;
- informazione preventiva al committente;
- rilevanza disciplinare dell’utilizzo improprio dell’AI;
- permanenza della responsabilità professionale dell’ingegnere;
- responsabilità anche in relazione all’utilizzo dell’AI da parte di dipendenti e collaboratori.
Capo III – Rapporti interni
Il Capo III, composto dagli articoli da 14 a 17, disciplina i rapporti dell’ingegnere con colleghi, collaboratori e altri professionisti e l’esercizio della professione in forma associata o societaria.
Art. 14 – Rapporti con colleghi e altri professionisti
I rapporti professionali devono essere improntati alla massima lealtà e correttezza.
Sono vietate espressioni offensive, critiche denigratorie e comportamenti scorretti finalizzati a sostituire un altro professionista in un incarico.
Il Codice disciplina inoltre il subentro in un incarico e le prestazioni svolte congiuntamente da più professionisti, richiedendo una chiara individuazione delle rispettive competenze e responsabilità.
Art. 15 – Rapporti con collaboratori
L’ingegnere può avvalersi di collaboratori sotto la propria direzione e responsabilità.
Assume la responsabilità dell’organizzazione attraverso cui viene svolto l’incarico e del lavoro dei collaboratori, che deve definire, seguire e controllare. Il Codice disciplina inoltre i rapporti con dipendenti e tirocinanti, che devono essere improntati a chiarezza e correttezza.
Questa disposizione assume particolare rilievo anche nell’applicazione del nuovo articolo 13, che mantiene in capo all’ingegnere la responsabilità relativa all’utilizzo di sistemi di AI da parte di dipendenti e collaboratori.
Art. 16 – Concorrenza
Stabilisce che la concorrenza deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche e della dignità professionale.
Sono disciplinati, tra gli altri aspetti, i compensi manifestamente inadeguati, il rispetto della normativa sull’equo compenso e diverse ipotesi di concorrenza illecita, come la denigrazione dei colleghi, l’attribuzione indebita della paternità di un lavoro o l’abuso della propria posizione presso enti e amministrazioni.
Art. 17 – Attività in forma associativa o societaria
Regola l’esercizio della professione attraverso associazioni e società.
Le prestazioni devono essere svolte sotto la direzione e responsabilità di uno o più professionisti, il cui nominativo deve essere comunicato al committente. La forma organizzativa utilizzata non modifica le responsabilità professionali derivanti dall’attività dell’ingegnere.
Capo IV – Rapporti esterni
Il Capo IV comprende gli articoli da 18 a 20 e disciplina il rapporto del professionista con istituzioni, collettività e territorio.
Art. 18 – Rapporti con le istituzioni
L’ingegnere non deve utilizzare relazioni personali, cariche istituzionali o rapporti con componenti di commissioni per ottenere vantaggi nell’esercizio della professione.
Art. 19 – Rapporti con la collettività
Ribadisce uno dei principi fondamentali del Codice: l’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e deve svolgere l’attività professionale tenendo in considerazione in modo preminente la tutela della collettività.
Art. 20 – Rapporti con il territorio
La progettazione e l’attività professionale devono essere compatibili con lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle risorse naturali, la riduzione del consumo di territorio e dello spreco energetico.
L’ingegnere deve inoltre evitare, nei limiti delle proprie funzioni, alterazioni negative dell’ambiente e non può progettare o dirigere opere abusive o difformi dalle norme vigenti.
Capo V – Rapporti con l’Ordine
Il Capo V contiene l’articolo 21, dedicato ai rapporti con l’Ordine professionale e con gli organismi di autogoverno.
L’appartenenza all’Ordine comporta un dovere di collaborazione con il relativo Consiglio.
L’ingegnere deve rispondere alle convocazioni dell’Ordine, fornire i chiarimenti richiesti, adempiere agli obblighi economici e rispettare le deliberazioni assunte nell’esercizio delle competenze istituzionali.
La norma disciplina inoltre il comportamento degli iscritti chiamati a ricoprire incarichi su segnalazione dell’Ordine, delle Federazioni o del CNI e prevede specifici obblighi in materia elettorale.
Capo VI – Incompatibilità
Il Capo VI comprende l’articolo 22 e disciplina le situazioni nelle quali l’ingegnere deve astenersi dallo svolgimento di una prestazione o dall’assunzione di un incarico.
Il principio generale è che il professionista non deve operare quando la propria posizione giuridica o i propri interessi, oppure quelli del committente o del datore di lavoro, risultino incompatibili con i doveri professionali.
Il Codice affronta, tra l’altro:
- partecipazione a concorsi;
- incarichi relativi alla pianificazione urbanistica;
- attività come arbitro o ausiliario del giudice;
- partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- situazioni di parentela o collaborazione in grado di compromettere l’obiettività del giudizio;
- incompatibilità tra progettazione, installazione o manutenzione e successive attività di omologazione o collaudo.
Capo VII – Sanzioni e disposizioni finali
La parte conclusiva del Codice comprende gli articoli 23 e 24.
Art. 23 – Sanzioni
Stabilisce che la violazione delle norme di comportamento contenute nel Codice è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.
Questo principio assume particolare rilevanza con l’introduzione dell’articolo 13, che qualifica espressamente come violazioni deontologiche anche la mancata o incompleta informazione al committente e l’utilizzo improprio dei sistemi di AI.
Art. 24 – Disposizioni finali
Disciplina il deposito e la pubblicazione del Codice.
Il documento deve essere depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini provinciali e gli uffici interessati.
È inoltre prevista la pubblicazione sul sito ufficiale del CNI e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell’Ordine, sul sito Internet dell’Ordine territoriale competente.
Domande frequenti sul Codice Deontologico Ingegneri 2026 e l’AI
Un ingegnere può utilizzare ChatGPT o altri sistemi di Intelligenza Artificiale?
Il Codice non individua specifici prodotti o piattaforme. Stabilisce in generale che l’ingegnere può avvalersi di sistemi di Intelligenza Artificiale per attività strumentali e di supporto tecnico-operativo, purché la prestazione rimanga prevalentemente il risultato della propria attività intellettuale.
L’ingegnere deve comunicare al cliente che utilizza l’AI?
Sì. L’articolo 13.4 richiede un’informazione preventiva e completa, formulata in linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo e comprensiva delle caratteristiche e delle finalità dell’utilizzo del sistema.
È sufficiente inserire una generica clausola sull’utilizzo dell’AI?
Il Codice non prescrive uno specifico modello di comunicazione. Stabilisce però che l’informazione deve essere preventiva, completa, chiara, semplice ed esaustiva e deve precisare caratteristiche e finalità dei sistemi utilizzati.
Chi risponde se un sistema di AI produce un risultato errato?
Ai fini deontologici, il ricorso all’AI non costituisce un’esimente. Il Codice mantiene ferma la responsabilità professionale e deontologica dell’ingegnere.
L’ingegnere è responsabile anche se l’AI viene utilizzata da un collaboratore?
Sì. Il nuovo articolo 13.7 mantiene espressamente la responsabilità professionale e deontologica dell’ingegnere anche per le attività svolte e i risultati prodotti utilizzando sistemi di AI da parte di dipendenti e collaboratori.
L’utilizzo dell’AI può comportare sanzioni disciplinari?
Sì, nei casi previsti dal Codice. In particolare, l’articolo 13.5 qualifica come violazione deontologica la mancata o incompleta informazione al committente e l’utilizzo improprio dei sistemi di AI.
L’ingegnere deve formarsi anche sull’Intelligenza Artificiale?
Il nuovo articolo 7.3 prevede espressamente che l’ingegnere curi l’aggiornamento delle proprie competenze anche in relazione alle tecnologie digitali avanzate, ai sistemi di AI e ai metodi computazionali utilizzati nell’esercizio della professione.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/approvato-il-nuovo-codice-deontologico-degli-ingegneri-con-novita-su-compensi-e-correttezza-professionale/


