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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Decreto Infrastrutture 2025, dal caro materiali agli incentivi tecnici: sintesi delle novità

Decreto Infrastrutture 2025, dal caro materiali agli incentivi tecnici: sintesi delle novità

Nuovi correttivi al Codice Appalti con ritocchi alle norme sugli incentivi per funzioni tecniche, revisione prezzi al ribasso bloccato al 2025, anticipazione dei prezzi per le gare di progettazione

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 21 Luglio 2025/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Approvato il decreto infrastrutture 2021

Il D.L. 73/2025 – più conosciuto come Decreto Infrastrutture 2025 – contiene misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

La legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 del Decreto Infrastrutture è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 166 del 19 luglio 2025. Il provvedimento è in vigore dal 20 luglio 2025.

Il decreto ha importanti ricadute sul Codice appalti:

  • revisione della disciplina della revisione prezzi con:
    • l’emendamento che limita alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025 la possibilità prevista dalla legge di Bilancio 2025 di applicare i nuovi prezzari anche in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara (il calcolo delle variazioni tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, potrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025);
    • la riformulazione di un emendamento all’articolo 9 che fa rientrare nella revisione prezzi prevista dal Codice degli appalti i contratti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023;
  • importanti chiarimenti sul subappalto con riferimento ai certificati di esecuzione lavori;
  • anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione;
  • applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione;
  • modifiche alle norme sugli incentivi per le funzioni tecniche: a) estensione anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo), a condizione che le attività incentivabili siano svolte dopo tale data (anche se relative a procedure avviate in precedenza); b) l’estensione dell’incentivo alle funzioni tecniche svolte da dirigenti in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione previsto per la retribuzione dirigenziale (art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001); c) criteri di riparto ed eventuali decurtazioni, in caso di ritardi o aumenti dei costi, definiti direttamente dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti;
  • un ampliamento della definizione di somma urgenza e deroghe alle norme del Codice per le procedure speciali di protezione civile;
  • nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici;
  • modifiche ai requisiti richiesti per far parte del Collegio consultivo tecnico.

E’ qui disponibile per il download gratuito:

  • il testo del D.L. 73/2025 coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105;
  • la Tavola sinottica di confronto delle modifiche del Decreto Infrastrutture 2025 al Codice Appalti

Inoltre, la redazione di BibLus ha già prodotto la nuova versione del Codice Appalti aggiornata al D.L. Infrastrutture 2025, anche questa disponibile per il download.

Indice

  • Revisione prezzi: lavori eseguiti o contabilizzati al ribasso solo nel 2024
  • Appalti, anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione
  • Applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione
  • Modifiche ai requisiti richiesti per far parte del Collegio consultivo tecnico
  • Incentivo alle funzioni tecniche per dirigenti: deroga all’onnicomprensività
  • Procedure speciali di somma urgenza e protezione civile: deroghe al codice
  • Subappalto e certificati di esecuzione lavori: stretta dal 31 dicembre 2024
  • Nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici

Revisione prezzi: lavori eseguiti o contabilizzati al ribasso solo nel 2024

L’articolo 9 del D.L. Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025 convertito in legge) introduce due significative innovazioni volte a risolvere criticità operative e interpretative emerse nell’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi in relazione al Decreto Legge “Aiuti” (D.L. 50/2022):

  • l’estensione della disciplina revisionale ai contratti cosiddetti “esodati”, privi di adeguate tutele di aggiornamento economico;
  • la precisazione sull’applicazione in diminuzione dei prezzari aggiornati, limitandola a specifiche annualità contabili.

Applicazione in diminuzione dell’aggiornamento prezzi

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto la proroga delle misure per l’adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici previsti dall’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (D.L. 50/2022) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025 stabilendo che i prezzari annualmente aggiornati possono essere applicati sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi d’asta.

La mancata indicazioni di un limite temporale ha generato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore, poiché lasciava spazio a un’applicazione retroattiva, con il rischio di incidere su lavorazioni già eseguite e contabilizzate, potenzialmente soggette a decurtazioni economiche.

L’art. 9 del D.L. Infrastrutture limita alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025 la possibilità prevista dalla legge di Bilancio 2025 di applicare i nuovi prezzari anche in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara.

Per effetto della modifica introdotta dal D.L. Infrastrutture, le Stazioni Appaltanti effettueranno il ricalcolo al ribasso solo a decorrere dal 2025.

Revisione prezzi per i contratti “esodati”

Il comma 1 dell’articolo 9 interviene sui contratti di appalto stipulati sulla base di documentazione di gara contenente il riferimento all’articolo 29, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ma che risultano esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 26 del D.L. 50/2022 (cd. “Aiuti”).

La norma stabilisce che, in tali casi, ai fini della revisione prezzi, si applica in via derogatoria l’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, superando così eventuali limiti imposti da clausole contrattuali o previsioni di gara originarie. In sede di conversione, il testo è stato modificato con una precisazione sostanziale: laddove originariamente si parlava di contratti “che non abbiano avuto accesso ai Fondi” previsti dall’articolo 26 del D.L. Aiuti, ora la formulazione si riferisce a contratti “che non rientrino in alcuna delle fattispecie” regolate da tale articolo.

Questa modifica ha lo scopo di eliminare ogni ambiguità interpretativa che avrebbe potuto dar luogo a estensioni improprie dell’ambito applicativo della norma, come nel caso di contratti che, pur non beneficiando di fondi ministeriali, avevano comunque applicato la disciplina del D.L. Aiuti tramite risorse proprie della stazione appaltante.

In base alla formulazione aggiornata, possono beneficiare dell’applicazione “in deroga” dell’art. 60 i contratti che soddisfano simultaneamente i seguenti requisiti:

  • contengono il riferimento all’art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 4/2022, come previsto per gare svolte tra il 27 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;
  • non rientrano nel perimetro dell’articolo 26 del D.L. 50/2022, ossia derivano da offerte successive al 30 giugno 2023;
  • non hanno usufruito del contributo del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per la revisione del quadro economico prima della pubblicazione della gara.

L’attivazione della disciplina revisionale prevista dall’art. 60 è subordinata al rispetto di due condizioni tecniche essenziali:

  • accantonamenti per imprevisti devono essere compresi tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori (art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al Codice degli Appalti);
  • deve essere disponibile almeno il 50% delle somme accantonate per imprevisti, al netto degli impegni già assunti, nonché delle ulteriori somme stanziate per l’intervento e iscritte tra le “somme a disposizione” della stazione appaltante.

Queste condizioni, pur richiamandosi alla disciplina vigente dal 1° luglio 2023 (data di efficacia del nuovo Codice), trovano coerenza anche con il sistema previgente, in particolare con le previsioni transitorie del D.P.R. 207/2010, che già imponevano specifici accantonamenti in sede di progettazione.

Appalti, anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione

Con un intervento all’articolo 125 del Codice Appalti e all’articolo 33 comma 1, dell’allegato II.14 è introdotta la possibilità di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione del prezzo fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura.

Ricordiamo che l’anticipazione contrattuale prevista dall’articolo 125 del Codice Appalti prevede che la Stazione Appaltante possa anticipare all’impresa appaltatrice una somma pari al 20% del prezzo del contratto, elevabile al 30%, come acconto sul corrispettivo.

L’anticipazione deve essere calcolata sull’intero valore del contratto di appalto e va corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

Solo per i contratti pluriennali, l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.

Nella sua versione originaria, l’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 esclude i contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 al Codice appalti dall’applicazione dell’anticipazione del pagamento del corrispettivo del contratto di appalto.

Il D.L. 72/2025 introduce nell’art. 125 l’eccezione prevista dall’art. 33, comma 1-bis, dell’allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura.

L’art. 33, comma 1, dell’allegato II.14 al Codice appalti prevede che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché ai servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

L’art. 33, comma 1-bis, introdotto dal Decreto Infrastrutture, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10%, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione

Un emendamento approvato prevede l’applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione.

L’emendamento interviene sul comma 2 dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), superando la distinzione temporale tra progetti nuovi ed esistenti.

Per effetto della modifica, l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione non sarà più subordinata all’adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Modifiche ai requisiti richiesti per far parte del Collegio consultivo tecnico

Il dottorato di ricerca nelle materia dell’architettura o dell’ingegneria è aggiunto tra i requisiti che possono attestare l’esperienza per far parte del Collegio consultivo tecnico.

È quanto previsto da un emendamento al D.L. Infrastrutture che modifica in tal senso l’elenco riportato nell’allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.

Per la nomina come membro del Collegio il possesso del requisito di esperienza professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni (dieci anni per la nomina come presidente). Pertanto il solo dottorato di ricerca (di durata triennale) non basta, ma è necessario aver maturato altri due anni di esperienza nei ruoli sopraindicati.

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Incentivo alle funzioni tecniche per dirigenti: deroga all’onnicomprensività

Il Decreto Infrastrutture 2025 stabilisce che la norma sul 2% è applicabile anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo), a condizione che le attività incentivabili siano svolte dopo tale data (anche se relative a procedure avviate in precedenza).

Il Decreto Infrastrutture 2025 prevede inoltre che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico”.

Ricordiamo che il principio dell’onnicomprensività impedisce ai dirigenti di ottenere trattamenti economici accessori non esplicitamente previsti dal contratto di lavoro.

È previsto anche l’obbligo di invio dell’elenco dei provvedimenti di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi, con cadenza almeno annuale, alle organizzazioni sindacali. A queste andrà anche comunicato il provvedimento di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi.

Viene inoltre precisato che gli importi incentivabili comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, e che i criteri di riparto e le eventuali decurtazioni, in caso di ritardi o aumenti dei costi, sono definiti direttamente dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

Procedure speciali di somma urgenza e protezione civile: deroghe al codice

Il D.L. 73/2025 introduce all’articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 un nuovo comma (1-bis) che individua come circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

In parole povere non serve più attendere il danno effettivo: è sufficiente la ragionevole previsione di un evento per attivare le misure d’urgenza.

Inoltre, la persistenza dello stato di somma urgenza è riconosciuta fino alla cessazione delle condizioni di pericolo, con un limite massimo di 15 giorni dall’insorgere dell’evento, salvo declaratoria di stato di emergenza nazionale. In tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste.

Contestualmente, è stato introdotto il nuovo articolo 140-bis, che disciplina le procedure speciali in materia di protezione civile. La norma prevede deroghe operative applicabili agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in presenza di emergenze di rilievo nazionale, formalmente dichiarate ai sensi dell’art. 24 del Codice della Protezione Civile.

In tale contesto, il Decreto Infrastrutture 2025 consente, in via del tutto eccezionale e circoscritta, il ricorso all’affidamento diretto anche oltre i limiti ordinari (500.000 euro) previsti dall’art. 140, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale possibilità è subordinata al rispetto di 2 condizioni essenziali:

  • temporalità ristretta: la deroga è ammessa per un arco massimo di 30 giorni, decorrenti dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
  • limiti di importo prefissati: l’importo massimo dell’affidamento deve rientrare nei limiti stabiliti dai provvedimenti di emergenza adottati dal Governo ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).

Inoltre, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

  • articolo 14, per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
  • articolo 15, comma 2, primo periodo, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
  • articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
  • articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento (con riferimento al principio di rotazione) e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
  • articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
  • articoli 90, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
  • articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

Inoltre, in occasione degli eventi emergenziali ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi:

  • gli importi dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50, comma 1, del codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14;
  •  il termine temporale (di cui all’articolo 140, comma 4) entro cui il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente è tenuto a compilare una perizia giustificativa delle prestazioni  è stabilito in 30 giorni anziché in 10 giorni;
  • l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Subappalto e certificati di esecuzione lavori: stretta dal 31 dicembre 2024

Il decreto contiene un chiarimento delle disposizioni introdotte dal Correttivo Appalti 2025 sui certificati di esecuzione lavori che vengono emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l’esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell’impresa e, quindi, nell’attestazione.

La norma (articolo 119, comma 20 del Codice Appalti) stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. Tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

II D.L. infrastrutture limita il raggio d’azione della disposizione (penalizzante per gli appaltatori) ai “procedimenti in corso” ovvero «le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore» del Correttivo Appalti 2025 (31 dicembre 2024), ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

Nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici

L’articolo 3 del Decreto Infrastrutture 2025 detta nuovi criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini della individuazione delle classi d’uso:

  • degli uffici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
  • degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Per queste edifici – in via transitoria fino al 30 giugno 2026 – per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018:

  • per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5;
  • per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore  a 3,5.

In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al decreto.

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