Approvato definitivamente il decreto per l’efficienza energetica: bonus volumetrici per le coibentazioni

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto sull’efficienza energetica che recepisce la Direttiva europea 2006/32/CE, in base alla quale l’Italia dovrà ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2016.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto sull’efficienza energetica che recepisce la Direttiva europea 2006/32/CE, in base alla quale l’Italia dovrà ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2016.
Il provvedimento approvato include alcune novità di rilievo per il settore edile.
L’art. 11, infatti, prevede incentivi “urbanistici” per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:

  • gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm)
  • il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).

Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:

  • alle distanze minime tra edifici
  • alle distanze minime di protezione del nastro stradale
  • alle altezze massime degli edifici

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:

  • nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici
  • nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici (comma 3) sui tetti degli edifici, con la stessa inclinazione ed orientamento della falda e che non alterino la sagoma dell’edificio sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono soggetti a DIA.
Il Decreto prevede l’invio di una semplice comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.

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Testo del provvedimento approvato in via definitiva dal C.d.M.87 KbPDF
 
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