Appalto, Responsabilità solidale e DURC: i chiarimenti del ministero dell’INPS

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Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 2 aprile 2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 2 aprile 2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.
In quella occasione il Ministero ha chiarito che l’impresa solidalmente responsabile (ai sensi delle normativa citate) con un’altra impresa, irregolare dal punto di vista contributivo e previdenziale, ha diritto al rilascio del DURC. Il rapporto di solidarietà, infatti, non può inficiare il rapporto assicurativo e previdenziale che c’è tra l’impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.
L’Inps, con il messaggio 12091/2010 ha fornito alcuni chiarimenti operativi.
In particolare, l’Inps ha precisato che il DURC positivo rilasciato all’impresa solidalmente responsabile con un’altra impresa (non regolare) dovrà riportare, nelle annotazioni, la denominazione sociale, il numero di posizione contributiva dell’azienda con la quale l`impresa risulta essere responsabile in solido, nonché anche l`ammontare della sorte contributiva dovuta a titolo di solidarietà.

Clicca qui per scaricare i chiarimenti dell’INPS
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 3/2010

 
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