Appalto, Responsabilità solidale e DURC: i chiarimenti del ministero del lavoro

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Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 2 aprile 2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 2 aprile 2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.
Tale responsabilità – precisa il ministero – è relativa ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali e non può essere estesa a somme dovute ad altro titolo.
Devono essere tuttavia considerate le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.
Il Ministero chiarisce, inoltre, che l’impresa solidalmente responsabile (ai sensi delle normativa citate) con un’altra impresa, irregolare dal punto di vista contributivo e previdenziale, ha diritto al rilascio del DURC.
Il rapporto di solidarietà, infatti, non può inficiare il rapporto assicurativo e previdenziale che c’è tra l’impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.

Clicca qui per scaricare l’interpello n. 3/2010

 
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