Appalto pubblico e proroga tecnica di un incarico: quali i limiti del rinnovo?
Il Tar Campania ribadisce l’eccezionalità di una proroga tecnica nel caso di un pubblico appalto, il suo reiterarsi costituisce abuso
La sentenza n. 1312/2020 del Tar della Campania costituisce un ulteriore chiarimento sulla natura della “proroga tecnica” nell’ambito di un appalto pubblico e di affidamento di un incarico di lavoro.
Il caso
Una Pubblica Amministrazione aveva concesso l’affidamento in proroga di un incarico ad una RTI di servizi (Raggruppamento temporaneo di imprese). La proroga era stata già rinnovata per ben quattro volte.
Vista l’ennesima proroga un’altra società di servizi decideva d’impugnare presso il Tar la delibera dell’Amministrazione.
La sentenza del Tar Campania
L’Amministrazione, giustificava la concessione della quinta proroga, in base alla necessità di non interrompere il servizio fornito dalla RTI di servizi, nel frattempo dell’indizione di una nuova gara.
I Giudici, in principio, chiariscono la differenza che intercorre tra “proroga tecnica” e “proroga contrattuale“.
La proroga cosiddetta “contrattuale” è definita, quando prevista, nel bando di gara e nel contratto. Ne consegue che, in tal caso, risulterebbe chiaro a tutti i concorrenti tale eventualità con la possibilità di adeguarne l’offerta. Nel caso di una proroga, quindi, l’Ente avrebbe tutto il diritto di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni e per i periodi indicati nel contratto stesso.
Viceversa, nella vicenda in esame, ci si trova nel caso di una proroga cosiddetta “tecnica“. A quest’ultima si ricorre per prolungare il contratto nella necessità di non interrompere i servizi erogati per quel breve periodo occorrente alla preparazione e allo svolgimento di una nuova gara. Gara che dovrà essere comunque bandita prima della scadenza del precedente contratto di appalto.
Secondo i Giudici, infatti:
Nel caso in esame, la disposizione della quinta proroga sarebbe totalmente in contrasto con i principi nazionali e comunitari in tema di appalti e di corretto funzionamento del mercato concorrenziale
Concludono i Giudici che:
In definitiva, anche in materia del rinnovo o della proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è spazio per l’autonomia contrattuale delle parti […] una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara
La proroga “tecnica” se ammissibile ha un carattere eccezionale, essa deve essere estremamente limitata nel tempo e va comprovata da ragioni altrettanto eccezionali obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione.
Il ricorso è quindi accolto.
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