Lavori pubblici

Appalto integrato: riusciranno i nostri eroi…?

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Giusi Rosamilia
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Che cos’è l’appalto integrato? Riferimenti legislativi: cosa è cambiato? Oggi si può usare l’appalto integrato? Dubbi e chiarimenti

L’appalto integrato è un argomento caldo, molto dibattuto e spesso oggetto di discussioni su vari tavoli legislativi.

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Che cosa si intende per appalto integrato?

L’appalto integrato è l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico. Nasce con lo scopo di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l’esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall’impresa appaltatrice.

Esistono 2 tipologie di appalto integrato:

  • codicistico (art. 59 c. 1 e 1 bis del dlgs 50/2016);
  • derogante (art. 48 c.5 della legge 108/2021).

Appalto integrato codicistico

L’appalto integrato codicistico disciplina 2 tipi di contratto:

  • appalto integrato generale che si applica per ogni intervento o lavoro pubblico;
  • appalto integrato specialistico che si applica solo agli interventi in cui gli elementi specialistici ed innovativi siano dominanti rispetto all’importo complessivo dei lavori. Ciò deve essere motivato nella determina a contrarre o comunque in principio.

Appalto integrato derogante: il decreto semplificazioni-bis

L’appalto integrato derogante è normato dall’art. 48 comma 5 del dl 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n.108, decreto semplificazioni-bis). Vengono apportate innovazioni all’appalto integrato che consistono nelle deroghe al dlgs 50/2016. Tali deroghe hanno l’obiettivo di facilitare la realizzazione di opere ed interventi finanziati dall’Unione Europea. E’ bene precisare che l’appalto integrato derogante può essere utilizzato solo per interventi finanziati totalmente o in parte dal PNRR, dal PNC o dall’U.E.

La novità introdotta dal decreto semplificazioni-bis riguarda la possibilità per la stazione appaltante di affidare la progettazione e l’esecuzione dell’appalto ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In questo modo si assiste ad una riduzione di un livello di progettazione. La norma indica che:

L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo

L’operatore economico deve presentare un’offerta progettuale che contiene il livello di progettazione definitiva o di progettazione definitiva ed esecutiva. L’offerta dovrà indicare il corrispettivo per:

  1. la progettazione definitiva;
  2. la progettazione esecutiva;
  3. l’esecuzione dei lavori.

A questo punto bisogna tenere in considerazione altri aspetti importanti, quali:

  • è sempre convocata la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all’articolo 14 bis della 241/1990;
  • alla conferenza di servizi partecipa anche l’affidatario;
  • tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.

Punteggio premiale per il BIM

Nel caso di appalto integrato, spetta al RUP  validare ed approvare ciascuna fase progettuale. L’art. 48 comma 8 legge 108/2021 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di attribuire punteggi premiali all’operatore economico che utilizza metodi e strumenti elettronici specifici come ad esempio la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Normativa di riferimento: oggi è possibile utilizzare l’appalto integrato?

Per effetto del dl 32/2019 convertito in legge 55/2019 “sblocca cantieri“(art. 1, comma1 lett. b) e successive proroghe, il divieto di appalto integrato (contenuto nell’art. 59 dlgs 50/2016) era stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei casi ivi previsti.

La legge semplificazione (art. 8 comma 7, legge 120/2020) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto semplificazioni-bis convertito in legge 208/2021 (art. 52 comma 1 lett. a) ha differito il termine ultimo di sospensione al 30 giugno 2023, ammettendo la sola possibilità dell’appalto integrato derogante (come detto prima) esclusivamente per interventi PNRR, PNC, U.E. Non sono consentite, quindi, interpretazioni estensive.

Per gli appalti di natura diversa da quelli finanziati o cofinanziati con i fondi del PNRR e del PNC, essendo stato momentaneamente sospeso il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, risulta ammesso l’affidamento con appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per qualsiasi tipologia di opera pubblica, sulla base del progetto definitivo.

Il regime dell’appalto integrato

Di seguito ti propongo uno schema di riepilogo sul regime dell’appalto integrati.

 

Regime appalto integrato

I livelli di progettazione saranno ridotti?

Le modifiche del nuovo codice appalti si fanno attendere. Pare, però, che si vada verso la semplificazione delle procedure relative all’approvazione dei progetti con conseguente riduzione dei livelli di progettazione.

Ti ricordo che i livelli di progettazione sono 3:

  • fattibilità tecnico-economica;
  • definitivo;
  • esecutivo.

Vuoi essere sicuro di stare sempre al passo con la normativa vigente? Ti consiglio di affidarti ad un software per capitolati speciali, sempre aggiornato. Puoi trovare tutti gli schemi e la modulistica di cui hai bisogno, personalizzando i modelli in base alle tue esigenze.

 

 

Giusi Rosamilia

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