L’appalto integrato nel nuovo Codice Appalti
L'appalto integrato nel Codice Appalti D.Lgs.36/2023: PFTE, progetto esecutivo, verifiche e responsabilità
L’appalto integrato è un argomento caldo, molto dibattuto e spesso oggetto di discussioni su vari tavoli legislativi.
L’arrivo del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) reintroduce all’articolo 44 la possibilità per la PA di ricorrere all’appalto integrato a discrezione della PA stessa, senza i divieti previsti dal D.Lgs. 50/2016 (vecchio codice appalti). Il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi dall’appalto integrato le opere di manutenzione ordinaria.
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Indice
- Appalto integrato: cos’è e quando può essere utilizzato
- Cosa prevede il Codice appalti sull’appalto integrato?
- Il PFTE come base di gara: non un progetto “leggero”
- Decisione di contrarre e motivazione tecnica
- Requisiti del progettista nell’appalto integrato
- Offerta economicamente più vantaggiosa e contenuto dell’offerta
- Verifica dell’idoneità delle esperienze pregresse
- Verifica preventiva della progettazione
- Anticipazione della quota di progettazione
- Approvazione del progetto esecutivo e avvio dei lavori
- Revisione prezzi nell’appalto integrato
- D.M. Parametri, equo compenso e corrispettivi della progettazione
Appalto integrato: cos’è e quando può essere utilizzato
Nel Codice dei contratti pubblici l’appalto integrato è la procedura con cui la stazione appaltante affida allo stesso operatore economico la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato.
Con il D.Lgs. 36/2023 l’appalto integrato non è più configurato come ipotesi eccezionale o derogatoria, ma come modello ordinariamente utilizzabile negli appalti di lavori, alle condizioni previste dall’art. 44. La stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire nella decisione di contrarre che il contratto abbia ad oggetto sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dell’opera. Restano esclusi gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Il Codice supera quindi l’impostazione restrittiva del previgente D.Lgs. 50/2016 e consente alla stazione appaltante di valutare il ricorso all’appalto integrato in funzione delle caratteristiche tecniche dell’intervento. Questa maggiore apertura, però, non trasforma l’appalto integrato in una scelta automatica o libera da motivazione.
La decisione di contrarre deve spiegare perché, per quello specifico intervento, l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori risponde meglio all’interesse pubblico. La motivazione deve fare riferimento alle esigenze tecniche dell’opera e deve tenere conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
In pratica, la stazione appaltante deve dimostrare che l’integrazione tra progettazione esecutiva e costruzione consente un migliore governo dell’intervento: ad esempio per la complessità tecnica dell’opera, per la necessità di coordinare soluzioni costruttive e cantierizzazione, per l’esigenza di ottimizzare tempi e modalità esecutive o per garantire maggiore coerenza tra progettazione, sicurezza, cronoprogramma e controllo dei costi.
La motivazione non dovrebbe limitarsi a formule generiche sulla rapidità della procedura. Il ricorso all’appalto integrato deve essere collegato ad elementi concreti del progetto posto a base di gara e alla capacità della stazione appaltante di controllare il successivo sviluppo del progetto esecutivo.
Cosa prevede il Codice appalti sull’appalto integrato?
Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante qualificata può decidere che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
L’appalto integrato è proprio questo: l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico.
Nasce con lo scopo di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l’esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall’impresa appaltatrice.
Il riferimento normativo nel Codice Appalti è l’articolo 44. Secondo il comma 1:
negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appare subito evidente, quindi, che al netto delle opere di manutenzione ordinaria, non si delineano particolari limitazioni e/o divieti come accadeva invece in passato.
La stazione appaltante da un lato deve motivare adeguatamente la scelta, inserendo specifici riferimenti alle esigenze tecniche, dall’altro deve tener conto del rischio di variazione di costo tra quanto preventivato e la fase esecutiva.
Se si sceglie l’appalto integrato, gli operatori economici devono rispettare una delle seguenti caratteristiche:
- possedere i requisiti prescritti per i progettisti;
- avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta);
- partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione; la qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
L’offerta è valutata con il criterio dell’O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
L’evoluzione normativa dell’appalto integrato
Per effetto del D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019 “sblocca cantieri“(art. 1, comma1 lett. b) e successive proroghe, il divieto di appalto integrato (contenuto nell’art. 59 D.Lgs. 50/2016) era stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei casi ivi previsti.
La legge semplificazione (art. 8 comma 7, legge 120/2020) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto semplificazioni-bis convertito in legge 208/2021 (art. 52 comma 1 lett. a) ha differito il termine ultimo di sospensione al 30 giugno 2023, ammettendo la sola possibilità dell’appalto integrato derogante (come detto prima) esclusivamente per interventi PNRR, PNC, U.E. Non sono consentite, quindi, interpretazioni estensive.
Per gli appalti di natura diversa da quelli finanziati o cofinanziati con i fondi del PNRR e del PNC, essendo stato momentaneamente sospeso il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, risulta ammesso l’affidamento con appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per qualsiasi tipologia di opera pubblica, sulla base del progetto definitivo.
Con il D.Lgs. 36/2023 si apre una nuova era per l’appalto integrato: si può adottare senza le passate limitazioni, ad eccezione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Ti sarai reso conto che la norma è in continua evoluzione e che possono sorgere dubbi e perplessità visto anche il periodo transitorio in cui coesisteranno vecchio e nuovo codice. Per evitare di commettere illeciti, ti consiglio di affidarti ad un software per capitolati speciali, sempre aggiornato.
Il PFTE come base di gara: non un progetto “leggero”
Nell’appalto integrato la gara si svolge sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. Questo non significa che la stazione appaltante pone a base di gara un livello progettuale incompleto o eccessivamente generico.
Il PFTE deve essere sufficientemente sviluppato per consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole e per garantire alla stazione appaltante il controllo successivo del progetto esecutivo. La qualità del PFTE è il punto di equilibrio dell’intera procedura: se è carente, l’appalto integrato rischia di trasferire sull’esecutore scelte che invece devono essere già presidiate dall’amministrazione.
Nel caso di appalto integrato, assumono particolare rilievo gli elaborati anticipati nella fase del PFTE, come computi, cronoprogramma, prime impostazioni del piano di manutenzione, elaborati di sicurezza e capitolati. Proprio perché alcuni contenuti tradizionalmente propri della progettazione esecutiva vengono anticipati al PFTE, occorre prestare attenzione alla corretta determinazione dei corrispettivi professionali.
L’Allegato I.13, dedicato alla determinazione dei parametri per la progettazione, prevede una ripartizione delle aliquote tra PFTE e progetto esecutivo. In particolare, alcune aliquote riferite alla precedente progettazione esecutiva sono ricondotte in parte al PFTE e in parte al progetto esecutivo, per compensare sia l’anticipazione degli elaborati sia la successiva revisione e l’adeguamento in sede esecutiva.
Questo aspetto è decisivo per le stazioni appaltanti: l’appalto integrato non giustifica una sottostima delle prestazioni di progettazione. Al contrario, richiede una puntuale distinzione tra ciò che deve essere remunerato nella fase di PFTE e ciò che rimane a carico della progettazione esecutiva dell’aggiudicatario.
Decisione di contrarre e motivazione tecnica
La decisione di contrarre è il primo atto in cui la stazione appaltante deve rendere coerente la scelta dell’appalto integrato con l’oggetto dell’intervento.
La motivazione dovrebbe contenere almeno:
- le ragioni tecniche che rendono utile l’affidamento congiunto;
- il grado di definizione del PFTE;
- le modalità di controllo del successivo progetto esecutivo;
- la valutazione del rischio di scostamenti di costo;
- la coerenza della scelta con tempi, quadro economico e obiettivi dell’intervento;
- la qualificazione della stazione appaltante;
- le modalità di verifica della progettazione.
Il riferimento agli scostamenti di costo è particolarmente importante. L’appalto integrato non deve diventare uno strumento per rinviare alla fase esecutiva la soluzione di incertezze progettuali non affrontate nel PFTE. La stazione appaltante deve stimare e governare il rischio, non semplicemente trasferirlo all’operatore economico.
Requisiti del progettista nell’appalto integrato
Quando il contratto comprende progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, l’operatore economico deve assicurare anche la qualificazione per la progettazione.
Secondo il comma 3 dell’articolo 44, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
La corretta individuazione del progettista incide sulla struttura dell’offerta, sulla valutazione tecnica, sulla responsabilità progettuale e sulla possibilità di eventuali sostituzioni.
TAR Campania 1124/2026: Appalto integrato: si può sostituire il progettista indicato?
Negli appalti integrati il progettista indicato non è un concorrente e può essere sostituito, purché la modifica non incida sull’offerta valutata in gara. Il TAR Campania, nella sentenza 1124/2026, conferma che la sostituzione di professionisti specialistici è legittima se i subentranti possiedono qualifiche equivalenti e svolgono le stesse prestazioni. La modifica non deve alterare l’offerta tecnica o economica né attribuire vantaggi competitivi. Resta quindi salvaguardata la par condicio quando cambia solo il soggetto esecutore, senza effetti sostanziali sull’offerta. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 463/2025: per la progettazione è irragionevole chiedere un fatturato proporzionato all’intero importo
La delibera ANAC n. 463/2025 chiarisce che, negli appalti integrati, i requisiti di capacità economico-finanziaria per i servizi di architettura e ingegneria devono essere commisurati al solo valore della progettazione, non all’intero importo dei lavori. La richiesta di un fatturato pari al doppio dell’importo di progettazione viola l’art. 40 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e determina una indebita restrizione della concorrenza. Ulteriore vizio grave è l’assenza del PFTE a base di gara, in contrasto con gli artt. 42 e 44 del Codice. Tali violazioni impongono l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara. Leggi l’approfondimento.
TAR Sicilia 3737/2025: progettista esterno in appalto integrato, è necessario l’avvalimento?
Il TAR Sicilia (sentenza 3737/2025) chiarisce che negli appalti integrati l’operatore economico senza struttura tecnica interna può dimostrare i requisiti di progettazione anche tramite un progettista esterno qualificato. Non è sempre necessario ricorrere all’avvalimento ex art. 104 del Codice dei contratti pubblici, che si applica solo tra imprese. L’art. 44 D.Lgs. 36/2023 consente quindi di indicare professionisti esterni o associati, senza entrare nell’organizzazione dell’impresa. Il progettista esterno resta collaboratore d’opera intellettuale e deve possedere i requisiti tecnici richiesti. La mancata indicazione iniziale del progettista può essere sanata con soccorso istruttorio, senza esclusione automatica dalla gara. Leggi l’approfondimento.
TAR Puglia 186/2025: non è possibile sostituire il progettista se ha contribuito al punteggio tecnico
Il TAR Puglia chiarisce che il progettista indicato nell’appalto integrato non può essere sostituito quando il punteggio tecnico dell’offerta è stato attribuito anche sulla base delle sue specifiche esperienze professionali. Nel caso esaminato, il progettista designato era privo di un requisito economico-finanziario e il consorzio aggiudicatario ne aveva chiesto la sostituzione dopo la gara. Secondo il TAR, la sostituzione avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’offerta tecnica, alterando gli elementi valutati dalla commissione e i punteggi assegnati. Ne consegue la legittimità dell’esclusione, in applicazione del principio di immodificabilità dell’offerta e della tutela della par condicio tra concorrenti. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 7496/2024: consentita la sostituzione del tecnico progettista, ma deve essere parte integrante dell’offerta
La sentenza Consiglio di Stato 7496/2024 ha chiarito che la sostituzione del progettista durante la gara è ammissibile solo se non altera sostanzialmente l’offerta. Nel caso in esame, la società vincitrice ha cambiato progettista dopo l’aggiudicazione per mancanza del requisito di fatturato, ma il TAR ha ritenuto invalida l’offerta iniziale. Il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, ribadendo che i requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’aggiudicazione. Di conseguenza, l’aggiudicazione è stata annullata e l’appello della S.r.l. respinto.
Offerta economicamente più vantaggiosa e contenuto dell’offerta
L’appalto integrato è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta deve indicare distintamente:
- il corrispettivo richiesto per la progettazione;
- il corrispettivo richiesto per l’esecuzione dei lavori.
La distinzione non è meramente contabile. Serve a rendere trasparente la componente progettuale, ad evitare ribassi impropri sulle prestazioni professionali e a consentire una gestione separata anche nelle successive fasi di pagamento e anticipazione.
Occorre però distinguere tra progetto esecutivo e contenuti migliorativi dell’offerta. L’operatore economico concorre sulla base del PFTE posto a base di gara e presenta un’offerta tecnica ed economica. Il progetto esecutivo sarà redatto dall’aggiudicatario dopo l’affidamento e dovrà essere verificato e approvato prima dell’avvio dei lavori.
Delibera 506/2024: nell’appalto integrato è illegittima la richiesta del progetto esecutivo con l’offerta
Con la delibera n. 506 del 6 novembre 2024, l’ANAC ha stabilito che tale bando era illegittimo, accogliendo le argomentazioni dell’OICE e rilevando che la richiesta del progetto esecutivo violava gli articoli 1, 3 e 8 del D.lgs. n. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, l’accesso al mercato e il divieto di prestazioni gratuite.
L’Autorità ha ritenuto che negli appalti integrati la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale e non può essere pretesa in fase di gara, come chiarito dall’articolo 44 del Codice. La norma definisce l’appalto integrato come un contratto misto che include sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, richiedendo ai partecipanti di dimostrare i requisiti di qualificazione e di indicare separatamente il compenso per la progettazione e l’esecuzione.
L’ANAC ha inoltre evidenziato che la richiesta del progetto esecutivo (PE) in fase di gara contrasta con il principio del risultato (art. 1), poiché implica un allungamento dei tempi per la presentazione e la valutazione delle offerte. Tale obbligo risulta oneroso, scoraggiando la partecipazione e violando il principio di accesso al mercato (art. 3). Infine, impone un lavoro non remunerato agli offerenti non aggiudicatari, in violazione del divieto di prestazioni professionali gratuite (art. 8, comma 2).
La giustificazione del Comune, basata sulla necessità di valutare approfonditamente le modifiche proposte dai concorrenti, è stata ritenuta non pertinente, poiché l’art. 22, comma 7 dell’allegato I.7 al Codice prevede che il progetto esecutivo non debba contenere modifiche significative rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).
In conclusione, l’Anac ha invitato il Comune ad annullare la gara e a riformularla senza la richiesta del progetto esecutivo in fase di offerta, avvertendo che, in caso di mancata conformità, il Comune dovrà comunicare le motivazioni entro 15 giorni.
Verifica dell’idoneità delle esperienze pregresse
La valutazione delle esperienze pregresse deve essere costruita in modo coerente con l’oggetto della prestazione. Negli appalti integrati il rischio è confondere i requisiti dell’esecutore con quelli del progettista o pretendere esperienze progettuali parametrate all’intero importo dei lavori.
La verifica delle esperienze deve invece guardare alla natura delle prestazioni richieste:
- per l’impresa, rilevano le qualificazioni e le esperienze esecutive;
- per il progettista, rilevano le esperienze nei servizi di architettura e ingegneria pertinenti;
- per il gruppo nel suo complesso, rileva la capacità di integrare progettazione esecutiva, cantierizzazione, sicurezza, gestione informativa e controllo dei costi.
Verifica dell’idoneità di esperienze pregresse: come valutarle?
Non rispetta i principi di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di partecipazione permettere agli operatori economici di far valere attività quasi marginali svolte nell’ambito di una progettazione per dimostrare la propria capacità tecnica relativa all’intero progetto. Un tale approccio potrebbe portare al paradosso in cui attività residuali e di scarsa rilevanza economica e di esperienza possano giustificare l’affidamento di intere progettazioni, anche molto complesse e di notevole valore economico, con il rischio che tutti coloro che hanno partecipato, anche marginalmente, alla progettazione possano utilizzare le categorie e classi per l’intero importo.
Questi sono i principi su cui ANAC, con l‘Atto del Presidente del 15 maggio 2024, fascicolo n. 4925/2023, ha ribadito l’illegittimità dell’operato di una Stazione appaltante. Tale Stazione, nell’ambito di un appalto integrato per la progettazione e costruzione di un edificio scolastico finanziato con fondi PNRR, ha considerato come requisito di capacità tecnica esperienze pregresse di scarsa rilevanza, come la redazione di prestazioni energetiche.
Si contesta l’importo posto a base di gara, evidenziando che, nonostante il bando richiami i criteri del D.M. 17/06/2016, il corrispettivo non corrisponde a quanto calcolato secondo tali parametri. L’amministrazione ha risposto affermando di aver applicato il D.M. in modo proporzionale, basandosi su un criterio del 12% dei lavori e seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.
ANAC, nella Comunicazione del Presidente del 25 ottobre 2023 (fasc. n. 4146/2023) e nel Comunicato del 3 febbraio 2021, ha ribadito che le stazioni appaltanti possono discostarsi dai parametri del D.M. 17/06/2016 solo se adeguatamente motivate, mantenendo comunque tale decreto come riferimento principale.
I professionisti devono dimostrare di aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di architettura e ingegneria per lavori analoghi, per un importo pari a due volte il valore stimato dei lavori. Le prestazioni possono includere attività per opere pubbliche finanziate tramite finanza di progetto, partecipazione a concorsi di progettazione e altri servizi propedeutici. L’amministrazione ha sostenuto la validità della propria decisione, argomentando che l’esecuzione di alcune attività all’interno di un servizio di ingegneria consente di certificare l’intero importo, come previsto nel disciplinare di gara e nelle Linee guida n. 1 dell’ANAC, che garantiscono la massima partecipazione alle gare nel rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza.
Nella verifica dell’idoneità delle esperienze pregresse, è necessario valutare se i servizi eseguiti siano pertinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal bando e ai relativi importi. Bisogna considerare anche l’incidenza delle attività certificate nelle fasi prestazionali a cui si riferiscono, per evitare che prestazioni di carattere marginale – sia per qualità che per quantità – possano essere utilizzate per giustificare l’intero valore dell’opera progettata, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica.
Verifica preventiva della progettazione
La verifica della progettazione è uno degli snodi più importanti dell’appalto integrato. Secondo l’articolo 34, comma 2 dell’allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 la verifica preventiva della progettazione in caso di appalti integrato per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Nel modello previsto dal Codice, la gara è indetta sulla base del PFTE approvato, ma il progetto esecutivo è redatto dall’aggiudicatario. Questo comporta due momenti distinti di controllo:
- verifica del PFTE prima dell’indizione della gara;
- verifica del progetto esecutivo prima della sua approvazione e prima dell’avvio dei lavori.
L’art. 42 del Codice e l’art. 34 dell’Allegato I.7 attribuiscono alla verifica una funzione di controllo tecnico, funzionale, prestazionale e normativa. La verifica non è un adempimento documentale, ma serve ad accertare che la soluzione progettuale sia conforme agli elaborati già approvati e alle prescrizioni applicabili.
Parere MIT 3289/2025: verifica della progettazione negli appalti integrati sopra soglia
Negli appalti integrati sopra soglia comunitaria, la verifica della progettazione non si esaurisce con il PFTE: anche il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario deve essere verificato prima dell’approvazione e dell’avvio dei lavori. Con il parere MIT n. 3289/2025 è stato chiarito che, per gli appalti integrati di importo superiore a 5.538.000 euro, sia il PFTE sia il progetto esecutivo devono essere sottoposti a verifica da organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Non è quindi ammessa una verifica semplificata del progetto esecutivo né è sufficiente il solo controllo del PFTE. Le stazioni appaltanti devono prevedere entrambe le verifiche per garantire la regolarità della procedura ed evitare possibili contestazioni. Leggi l’approfondimento.
Anticipazione della quota di progettazione
L’art. 125 del Codice disciplina l’anticipazione del prezzo e, nel caso di appalto integrato, stabilisce che l’anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Questa previsione è coerente con l’art. 44, che impone l’indicazione separata del corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione. Le due componenti economiche devono essere distinguibili fin dall’offerta e gestibili separatamente nella fase esecutiva.
La separazione è rilevante per almeno tre ragioni:
- consente di riconoscere la componente progettuale come prestazione autonoma;
- evita che l’anticipazione sia calcolata in modo indifferenziato sull’intero contratto;
- permette di collegare l’erogazione della quota progettuale al cronoprogramma della progettazione esecutiva.
Parere MIT 4007/2026: la stazione appaltante può negare l’anticipazione sulla quota parte relativa alla progettazione?
Il parere MIT n. 4007/2026 chiarisce che, nell’appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è obbligatoria e va riconosciuta separatamente sia per la progettazione esecutiva sia per l’esecuzione dei lavori. La disciplina facoltativa prevista per i servizi di ingegneria e architettura non si applica quando la progettazione è parte unitaria del contratto integrato. Non è quindi legittimo limitare l’anticipazione alla sola quota lavori né subordinare l’erogazione alla consegna degli stessi. La misura va calcolata distintamente sulle due componenti contrattuali, garantendo liquidità all’operatore e coerenza con l’art. 125 del Codice. Leggi l’approfondimento.
Approvazione del progetto esecutivo e avvio dei lavori
I lavori possono iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo. A chi spetta approvarlo? È la stazione appaltante ad approvare il progetto esecutivo il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42. Questa regola è essenziale per distinguere l’aggiudicazione dall’effettiva cantierabilità dell’intervento. L’aggiudicatario non può avviare i lavori sulla sola base del PFTE, né sulla base di elaborati esecutivi non verificati.
La sequenza corretta è:
- approvazione del PFTE;
- indizione della gara;
- aggiudicazione dell’appalto integrato;
- redazione del progetto esecutivo da parte dell’aggiudicatario;
- verifica del progetto esecutivo;
- approvazione del progetto esecutivo;
- avvio dei lavori.
In questa fase assumono particolare rilievo il cronoprogramma, la disciplina contrattuale dei tempi di progettazione esecutiva, le penali, le modalità di interlocuzione con il RUP e con il soggetto verificatore, nonché l’eventuale coordinamento con autorizzazioni, prescrizioni e interferenze.
Revisione prezzi nell’appalto integrato
L’appalto integrato incide anche sulla disciplina della revisione prezzi. L’Allegato II.2-bis prevede che, in caso di ricorso all’appalto integrato, l’indice sintetico sia individuato in sede di predisposizione del PFTE posto a base di gara. Lo stesso indice è poi ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenendo conto delle eventuali variazioni apportate dal progetto esecutivo.
Questo passaggio è particolarmente rilevante perché il progetto esecutivo può incidere sulla configurazione delle lavorazioni, sulle quantità, sulle modalità costruttive e sull’articolazione dell’intervento. La revisione prezzi deve quindi essere coordinata con il passaggio dal PFTE al progetto esecutivo.
La stazione appaltante dovrebbe evitare clausole generiche e indicare già nei documenti di gara:
- l’indice sintetico individuato sul PFTE;
- le modalità di ricalcolo in sede di progetto esecutivo;
- il raccordo con le eventuali variazioni progettuali;
- il rapporto tra revisione prezzi, quadro economico e SAL;
- le modalità di gestione delle variazioni in aumento e in diminuzione.
D.M. Parametri, equo compenso e corrispettivi della progettazione
La determinazione del corrispettivo della progettazione è uno dei profili più sensibili dell’appalto integrato.
La base di gara deve distinguere correttamente la quota relativa alla progettazione da quella relativa ai lavori. Inoltre, la ripartizione delle aliquote tra PFTE e progetto esecutivo deve essere coerente con l’Allegato I.13.
Quando è possibile derogare al D.M. Parametri?
Le stazioni appaltanti, negli appalti per servizi di ingegneria e architettura, devono fare riferimento al D.M. 17 giugno 2016 per determinare i corrispettivi da porre a base di gara. Per garantire trasparenza e correttezza, è necessario includere nella documentazione di gara il metodo seguito per il calcolo dei compensi, comprendente un elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi.
Quando è possibile derogare al D.M. Parametri? L’ANAC ribadisce che le stazioni appaltanti devono applicare le tariffe ministeriali stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 come parametro per il calcolo dei corrispettivi. Eventuali deroghe sono ammesse solo con una motivazione adeguata e documentata, che giustifichi la differenza rispetto all’importo calcolato secondo le tabelle. Tale motivazione, tuttavia, in questo caso non è stata fornita (Atto del Presidente ANAC del 25 maggio 2023).
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/appalto-integrato/


