Appalto integrato, carta bianca dal nuovo codice appalti
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Nuovo codice appalti dlgs 36/2023: sì all’appalto integrato. Ecco cosa cambia rispetto al vecchio codice
L’appalto integrato è un argomento caldo, molto dibattuto e spesso oggetto di discussioni su vari tavoli legislativi. Ti ricordo che attualmente vige la sospensione dell’appalto integrato fino al 30 giugno 2023, con la sola possibilità di ricorrere all’appalto integrato derogante esclusivamente per interventi PNRR, PNC, U.E.
L’arrivo del dlgs 36/2023 (nuovo codice appalti) reintroduce all’art. 44 la possibilità per la PA di ricorrere all’appalto integrato a discrezione della PA, senza i divieti previsti dal dlgs 50/2016. Il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi dall’appalto integrato le opere di manutenzione ordinaria.
Ti ricordo che il nuovo codice appalti è in vigore dal 1 aprile 2023, acquisterà efficacia dal 1 luglio 2023, ma è previsto un periodo transitorio durante il quale è prevista l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice. Ti suggerisco di essere sempre aggiornato e in linea con le nuove disposizioni, utilizzando un software per capitolati speciali.
Che cosa si intende per appalto integrato?
L’appalto integrato è l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico. Nasce con lo scopo di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l’esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall’impresa appaltatrice.
Esistono 2 tipologie di appalto integrato:
- codicistico (art. 59 c. 1 e 1 bis del dlgs 50/2016);
- derogante (art. 48 c.5 della legge 108/2021).
Nuovo codice appalti: si all’appalto integrato
Per quanto riguarda il nuovo codice dobbiamo far riferimento all’articolo 44. Secondo il comma 1:
negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appare subito evidente, quindi, che al netto delle opere di manutenzione ordinaria, non si delineano limitazioni e/o divieti.
La stazione appaltante da un lato deve motivare adeguatamente la scelta, inserendo specifici riferimenti alle esigenze tecniche, dall’altro deve tener conto del rischio di variazione di costo tra quanto preventivato e la fase esecutiva.
Se si sceglie l’appalto integrato, gli operatori economici devono avere una delle seguenti opzioni:
- possedere i requisiti prescritti per i progettisti;
- avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta);
- partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
L’offerta è valutata con il criterio dell’O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Quando possono iniziare i lavori in caso di appalto integrato?
I lavori possono iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo. A chi spetta approvarlo? È la stazione appaltante ad approvare il progetto esecutivo il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.
Appalto integrato derogante: il decreto semplificazioni-bis
L’appalto integrato derogante è normato dall’art. 48 comma 5 del dl 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n.108, decreto semplificazioni-bis). Vengono apportate innovazioni all’appalto integrato che consistono nelle deroghe al dlgs 50/2016. Tali deroghe hanno l’obiettivo di facilitare la realizzazione di opere ed interventi finanziati dall’Unione Europea. E’ bene precisare che l’appalto integrato derogante può essere utilizzato solo per interventi finanziati totalmente o in parte dal PNRR, dal PNC o dall’U.E.
La novità introdotta dal decreto semplificazioni-bis riguarda la possibilità per la stazione appaltante di affidare la progettazione e l’esecuzione dell’appalto ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In questo modo si assiste ad una riduzione di un livello di progettazione. La norma indica che:
L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo
L’operatore economico deve presentare un’offerta progettuale che contiene il livello di progettazione definitiva o di progettazione definitiva ed esecutiva. L’offerta dovrà indicare il corrispettivo per:
- la progettazione definitiva;
- la progettazione esecutiva;
- l’esecuzione dei lavori.
A questo punto bisogna tenere in considerazione altri aspetti importanti, quali:
- è sempre convocata la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all’articolo 14 bis della 241/1990;
- alla conferenza di servizi partecipa anche l’affidatario;
- tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.
Punteggio premiale per il BIM
Nel caso di appalto integrato, spetta al RUP validare ed approvare ciascuna fase progettuale. L’art. 48 comma 8 legge 108/2021 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di attribuire punteggi premiali all’operatore economico che utilizza metodi e strumenti elettronici specifici come ad esempio la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Normativa di riferimento: oggi è possibile utilizzare l’appalto integrato?
Per effetto del dl 32/2019 convertito in legge 55/2019 “sblocca cantieri“(art. 1, comma1 lett. b) e successive proroghe, il divieto di appalto integrato (contenuto nell’art. 59 dlgs 50/2016) era stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei casi ivi previsti.
La legge semplificazione (art. 8 comma 7, legge 120/2020) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto semplificazioni-bis convertito in legge 208/2021 (art. 52 comma 1 lett. a) ha differito il termine ultimo di sospensione al 30 giugno 2023, ammettendo la sola possibilità dell’appalto integrato derogante (come detto prima) esclusivamente per interventi PNRR, PNC, U.E. Non sono consentite, quindi, interpretazioni estensive.
Per gli appalti di natura diversa da quelli finanziati o cofinanziati con i fondi del PNRR e del PNC, essendo stato momentaneamente sospeso il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, risulta ammesso l’affidamento con appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per qualsiasi tipologia di opera pubblica, sulla base del progetto definitivo.
Con il dlgs 36/2023 si apre una nuova era per l’appalto integrato: si può adottare senza le passate limitazioni, ad eccezione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Il regime dell’appalto integrato
Di seguito ti propongo uno schema di riepilogo sul regime dell’appalto integrati.

Regime appalto integrato prima del nuovo codice appalti
Ti sarai reso conto che la norma è in continua evoluzione e che possono sorgere dubbi e perplessità visto anche il periodo transitorio in cui coesisteranno vecchio e nuovo codice. Per evitare di commettere illeciti, ti consiglio di affidarti ad un software per capitolati speciali, sempre aggiornato.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!