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Appalto integrato per le opere PNRR: l’allarme dei tecnici

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Dalla Rete Professioni Tecniche le proposte di modifica alle regole sugli appalti integrati per le opere a prevalente componente architettonica

A seguito dell‘entrata in vigore del decreto semplificazioni 2021 (dl 77/2021), che ha modificato il codice appalti, la Rete Professioni Tecniche (RPT) ha predisposto delle proposte di emendamento all’art. 48.

Tale articolo, che riguarda le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici Pnrr e Pnc, ha generato non poche perplessità da parte degli operatori del settore (che si sono interrogati sull’effettiva necessità di introdurre l’appalto integrato per tali tipologie di opere).

Le proposte della RPT

Su proposta del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), la Rete delle Professioni Tecniche ha proposto al Governo ed al Parlamento di introdurre i commi 5-bis e 5-ter, che riguardano gli appalti integrati per le opere in cui è prevalente la componente architettonica.

Francesco Miceli, componente RPT e Presidente del CNAPPC, spiega:

Finora, le procedure degli appalti integrati hanno dimostrato non poche criticità.

Le modifiche presentate oggi, e che abbiamo fortemente voluto, possono superare queste stesse criticità, rimettendo la qualità dell’architettura al centro del progetto.

Ci auguriamo che si possa aprire un confronto su questi temi anche con le istituzioni parlamentari”.

Il progetto di fattibilità tecnico economica

Il comma 5 bis, in particolare, richiede che l’incarico del progetto di fattibilità tecnico economico venga affidato esclusivamente attraverso il concorso di progettazione.

Il progetto vincitore, sarà posto a base di gara per la scelta del contraente per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Oltre all’affidatario dell’appalto, partecipa il professionista vincitore del concorso a cui viene affidato anche l’incarico di Direzione dei lavori.

Il progetto di fattibilità tecnico economica (FTE) dovrà contenere tutti gli elementi in grado di rappresentare l’opera architettonica nella sua interezza e negli elementi di dettaglio in modo da poterne valutare il livello di qualità e garantire il risultato finale in fase di esecuzione dei lavori.

L’obiettivo è quindi quello di indicare una procedura diversa per le opere pubbliche in cui è prevalente la ricerca della qualità dell’architettura.

Il fondo di rotazione per i finanziamenti

Con l’inserimento del comma 5 ter, viene inoltre istituito un fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica in modo da consentire alle stazioni appaltanti di potere disporre di adeguate risorse destinate all’attività di progettazione da affidare a professionisti esterni.

 

Clicca qui per scaricare il dl semplificazioni 2021

 

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