È possibile sostituire il progettista durante la gara di appalto integrato?
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sostituzione del tecnico progettista durante una gara di appalto integrato è consentita, a condizione che il professionista non sia considerato parte integrante dell'offerta
Nel contesto delle gare d’appalto pubbliche, la questione della conformità ai requisiti di qualificazione e documentazione è di fondamentale importanza. Le procedure di gara sono regolamentate da normative specifiche che mirano a garantire trasparenza, equità e efficienza, ma possono anche dar luogo a controversie tra le imprese partecipanti. La gestione dei requisiti tecnici e finanziari, in particolare, rappresenta un aspetto critico che può influenzare l’esito delle gare.
In questo scenario, l’importanza del rispetto delle disposizioni legislative e delle clausole del bando emerge chiaramente attraverso una recente ed interessante sentenza: la n. 7496/2024 del Consiglio di Stato che sottolinea la necessità di rispettare tutto quanto descritto, in modo esplicito ed implicito, essenziale nell’offerta di ciascun partecipante ad una gara, senza ripensamenti che potrebbero tradursi in esclusioni o nell’annullamento delle aggiudicazioni.
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Quali sono le implicazioni riguardo alla sostituzione del progettista durante una gara di appalto integrato, in particolare in relazione ai requisiti di fatturato e alla distinzione tra il ruolo del progettista e quello dell’impresa concorrente?
La Centrale Unica di Committenza (CUC) riguardante alcuni Comuni indiceva una procedura per l’affidamento di un appalto integrato, relativo alla redazione della progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strutturale e adeguamento alla normativa antincendio di una scuola, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tre imprese del settore partecipavano alla gara. Durante la valutazione della documentazione amministrativa delle due imprese finaliste, la Commissione di gara riscontrava la mancanza dell’autodichiarazione relativa al fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, necessaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per questo motivo, si attivava un soccorso istruttorio per consentire alle imprese di integrare la documentazione mancante.
Dopo il soccorso istruttorio, le imprese erano ammesse alle fasi successive della gara. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, veniva proclamata la vincitrice. Tuttavia, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, uno dei Comuni disponeva un’aggiudicazione non efficace in favore della S.r.l. vincitrice.
Successivamente, durante le verifiche sui requisiti della società aggiudicataria, emergeva che il progettista originariamente indicato da quest’ultima non aveva raggiunto il fatturato globale richiesto per l’anno di riferimento. Pertanto, la S.r.l. sostituiva il progettista con un altro tecnico. Ma la seconda impresa classificata, presentava ricorso al TAR contro l’aggiudicazione non efficace, in quanto sosteneva che l’insussistenza del requisito di fatturato da parte del progettista invalidasse l’intera offerta presentata. La mancanza di questo requisito avrebbe dovuto portare all’esclusione della medesima vincitrice, rendendo quindi legittima la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione.
Il TAR accoglieva il ricorso, ma l’impresa originariamente aggiudicataria, insoddisfatta della decisione del TAR, presentava appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza, poiché il progettista in quel caso agiva come ausiliario e non come parte integrante dell’offerta, consentendo così la sostituzione senza modifiche sostanziali all’offerta stessa.
CdS: anche se considerato come un collaboratore esterno, rileva che il progettista nel momento di aggiudicazione della gara non aveva i requisiti necessari alterando le caratteristiche dell’offerta
I giudici di Palazzo Spada premettono che quando si parla della possibilità di sostituire il progettista indicato nell’offerta, è importante considerare alcuni aspetti. Prima di tutto, bisogna verificare se la sostituzione del professionista, che in linea di principio è permessa perché è considerato un collaboratore esterno dell’impresa, comporti una modifica significativa dell’offerta presentata. Non si può ignorare il ruolo del progettista sia nella preparazione dell’offerta che nell’esecuzione del contratto.
In una sentenza precedente del Consiglio di Stato, si afferma che il progettista indicato, pur essendo esterno all’impresa e non un concorrente diretto, deve comunque soddisfare i requisiti richiesti. Se non li soddisfa, l’impresa che lo ha scelto può essere esclusa dalla gara.
In un altro caso analogo, è stato stabilito che:
- se il progettista indicato perde i requisiti richiesti durante la gara, l’impresa può sostituirlo. Questa decisione si basa sul fatto che il progettista è visto come un soggetto diverso dall’impresa concorrente;
- Se il progettista non è fondamentale per la formazione del gruppo di lavoro, l’impresa non dovrebbe essere esclusa solo perché il progettista ha perso i requisiti.
Tuttavia, se la sostituzione del progettista porta a una modifica sostanziale dell’offerta, come nel caso in esame, allora non è permessa.
È necessario esaminare ogni caso singolarmente per assicurarsi che la sostituzione non cambi in modo significativo l’offerta originale. Anche la Corte di Giustizia Europea avverte che le modifiche ai soggetti coinvolti non devono alterare in modo sostanziale l’offerta.
Infine, è stato osservato che se la commissione di gara affida al responsabile unico del procedimento (RUP) il compito di controllare i requisiti del progettista prima della firma del contratto, ciò potrebbe trasformare un requisito di partecipazione in uno di esecuzione, agendo in modo illogico. Inoltre, è importante notare che qualsiasi carenza dei requisiti deve essere valutata al momento dell’aggiudicazione finale della gara. Se il progettista non soddisfa i requisiti richiesti al momento dell’aggiudicazione, la sua sostituzione deve essere considerata inammissibile.
In conclusione, l’appello della S.r.l. è respinto e la sentenza del TAR confermata.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/appalto-integrato-e-possibile-sostituire-il-progettista-durante-la-gara/


