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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Apertura lucernario: quando costituisce manutenzione straordinaria?

Apertura lucernario: quando costituisce manutenzione straordinaria?

L'apertura di un lucernario per accedere alla copertura costituisce opera di manutenzione straordinaria. I chiarimenti del Tar Lazio

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 25 Febbraio 2021/1 Commento/in Titoli edilizi e urbanistica /di
apertura-lucernario-e-manutenzione-straordinaria

Aprire un lucernario al fine di accedere al lastrico solare per esclusiva necessità di manutenzione, non necessita di un permesso di costruire ma può bastare una SCIA.

Il Tar Lazio chiarisce il caso con la sentenza n. 1779/2021.

I fatti in breve

Il proprietario di un immobile situato in un centro storico decideva di aprire un lucernario senza richiedere alcun titolo abilitativo.

Veniva messa in comunicazione, attraverso l’utilizzo di una scala provvisoria, la cucina con il soprastante lastrico solare.

L’intervento si era reso necessario per permettere e facilitare la  pulizia/manutenzione del lastrico solare e degli impianti ivi presenti (condizionamento e antenna satellitare).

Il Comune, ritenendo l’intervento abusivo, emetteva un’ordinanza di demolizione. Conseguentemente il privato presentava una DIA (oggi SCIA) in sanatoria (che restava senza riscontro).

Per l’Ufficio Tecnico Comunale il lucernario era stato creato per rendere fruibile il lastrico solare al pari di un terrazzo, mentre il proprietario sosteneva che:

  • il lucernario costituisse un’opera minore a carattere pertinenziale, di manutenzione, suscettibile di sanatoria;
  • detti lavori, non comportanti aumento di superficie utile e volumetria, erano soggetti a DIA (oggi SCIA) e quindi se abusivi sanzionabili solo con misura pecuniaria (art. 37 del D.P.R. 380/2001);
  • essendo il fabbricato in zona A del PRG non era stato chiesto parere alla locale Soprintendenza circa la scelta della sanzione da adottare, se demolitoria o sanzionatoria;
  • non era stato valutato che la rimozione delle opere avrebbe precluso l’accesso al lastrico solare.

La questione si risolveva con un ricorso del privato al Tar.

La sentenza del Tar Lazio

I giudici del Tar premettono che insiste l’obbligo da parte dell’Amministrazione di fornire riscontro alla DIA in sanatoria presentata dal ricorrente; da ciò scaturirebbe l’impossibilità di quest’ultimo di portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione.

In merito al lucernario realizzato in accesso al lastrico solare solo tramite scala provvisoria, per fini di pulizia e di cura dello stesso e degli impianti ivi presenti, il Tar chiarisce che non si è realizzata una trasformazione del lastrico solare in terrazzo.

L’intervento, pertanto, deve qualificarsi come mera manutenzione straordinaria o al più di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. b e c del D.P.R. 380/2001).

I giudici, a conclusione, specificano che in ogni caso occorreva la previa richiesta del parere alla locale Soprintendenza circa il tipo di atto sanzionatorio da adottare, se demolitorio o pecuniario (art. 37, comma 3 del D.P.R. 380/2001) trovandosi il fabbricato in zona A del PRG, e ciò non risulta avvenuto.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Leggi un approfondimento su:

  • Rifacimento intonaco esterno: manutenzione ordinaria o straordinaria?

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lazio

praticus-ta
praticus-ta

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/apertura-lucernario-quando-costituisce-manutenzione-straordinaria/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Renzo Busonera
    Renzo Busonera dice:
    26 Febbraio 2021 en 10:01

    Questa sentenza è uno schiaffo alla becera burocrazia messa in atto da molti tecnici comunali i quali non perdono occasione per fare un processo alle intenzioni ogni qualvolta esaminano una pratica sottoposta alla loro attenzione.

    Rispondi
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