Apertura su parete esterna e titolo edilizio
Dalla Cassazione i chiarimenti: per la modifica di un’apertura effettuata sulla parete esterna di un edificio occorre il permesso di costruire
Non potendo considerare la modifica di un’apertura esterna di un edificio un intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ma ristrutturazione pesante, è necessario il permesso di costruire.
Questa la risposta della Corte di Cassazione, sentenza n. 44503/2019, intervenuta in merito al ricorso presentato da una proprietaria contro la condanna della Corte di Appello per aver realizzato opere senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed archeologico (di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c, dpr n. 380/2001 e 181 dlgs n. 42/2004).
Gli interventi in esame riguardano il restauro di due aperture lignee con trasformazione delle stesse in un’unica apertura a vetri, di dimensioni inferiori a quelle preesistenti.
Intervento che, a detta della ricorrente, sul piano urbanistico avrebbe dovuto essere considerato come manutenzione straordinaria o restauro conservativo e comunque non assoggettato a permesso di costruire; su quello paesaggistico non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione, rientrando le opere tra quelle disciplinate nell’art. 149 dlgs n. 42/2004 e, comunque, nell’art. 2 dpr n. 31/2017, da applicarsi retroattivamente trattandosi di norma più favorevole.
Parere della Corte di Cassazione
Gli ermellini hanno chiarito che la modifica delle aperture effettuata sulla parete esterna di un edificio non sono riconducibili né alla categoria della manutenzione straordinaria, né a quelle del restauro o risanamento conservativo; è invece qualificabile come ristrutturazione edilizia pesante ed, in quanto tale, è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
L’art. 10, comma 1, lett. del Testo Unico Edilizia prevede, infatti, l’assoggettamento al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
Nel caso in esame, conclude la Cassazione, l’intervento oltre ad essere soggetto al rilascio del permesso di costruire necessitava anche del rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica, in quanto stante il vincolo paesaggistico.
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per questo l’italia sta morendo
Poi ci meravigliamo se non si investe in Italia! Ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di una finestra?
Non posso crederci! Dove è finita la semplificazione?
NON finiremo mai di perderci nella Burocrazia …
Le interpretazioni degli Ermellini sempre molto fantasiose…. in questo caso e fin dalla preistoria dell’urbanistica :
….che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti …
SI PARLA di eventuale MODIFICA DI VOLUMETRIE e quindi DEL PERIMETRO DEL PROSPETTO !!!!
Non si è MAI considerata la superficie ricompresa nel prospetto esistente …
Non se ne può più !!!